In Diario

A. C. 2613- primo esame del nuovo testo (bozza ore 15 del 17 febbraio)
Nota di Stefano Ceccanti

Il testo nel suo complesso, dopo la cinquantina di emendamenti approvati tra Commissione e Aula, tra cui vari di drafting e/o di dettaglio, ha nella sostanza, direi al novanta per cento per quantità e qualità, confermato l’impianto giunto dal Senato, per cui, a cominciare dalla composizione del Senato stesso, questi aspetti non possono più essere modificati. La navette del Senato potrà infatti intervenire solo sulle parti modificate: tecnicamente, al netto delle variabili politiche, potrà quindi essere piuttosto rapida. Le novità qualitative qui sotto illustrate sono in sostanza solo tre: una negativa anche se non così rilevante (il controllo preventivo anche retroattivo sulle sole leggi elettorali), una decisamente negativa e preoccupante (l’innalzamento dei quorum per l’elezione del Capo dello Stato), una coerente con l’impianto l’ulteriore precisazione di alcune competenze statali). In ogni caso, dal punto di vista tecnico, risulta difficile motivare un voto complessivo diverso tra Senato e Camera, quando i testi sono in sostanza quasi identici.

I testi si possono leggere direttamente qui: http://www.camera.it/temiap/d/leg17/AC0500g

Nell’art. 1 (modificativo dell’art. 55) era già stato ridotto in Commissione il ruolo del Senato nel raccordo con l’Unione europea e nella valutazione delle politiche pubbliche ad un concorso invece del ruolo privilegiato precedente. L’emendamento 1.900 della Commissione consolida la prima di queste modifiche.
Nell’art. 2 (modificativo del 57) l’emendamento Rosato 2.202 ripristinando i cinque senatori settennali soppressi in Commissione è tornato al testo Senato per cui ha di fatto chiuso la questione della composizione che a questo punto non è più emendabili: 95 eletti dai Consigli regionali e 5 dal Presidente. C’è poi un emendamento della Commissione che chiarisce che tutti i senatori, compresi i sindaci, restano in carica finché dura il Consiglio regionale che li ha eletti (2.700).
L’art. 3 (che modifica il 59) è inalterato. Idem il 4 che modifica il 60 (identico Senato) il 5 che modifica il 63 (identico Senato) e il 6 che modifica il 64 (qui la Commissione aveva emendato il testo Senato precisando che i Regolamenti al Senato garantiscono i diritti delle minoranze e alla Camera lo statuto delle opposizioni, visto che solo la Camera ha il rapporto fiduciario).
Il 7 che modifica il 66 è rimasto inalterato rispetto alla Commissione dove c’era stato un emendamento di drafting.
L’8 che modifica il 67 è identico al Senato. Idem il 9 che modifica il 69.
Nel 10 che modifica il 70 sul procedimento legislativo è stato approvato l’emendamento Giorgis 10.22, in connessione coi subemendamenti 0.10.22.2, 0.10.22.1 e 0.10.22.3. Cosa ne risulta? Tre diversi procedimenti legislativi ben delimitati:
a- Un’area che resta bicamerale paritaria un po’ più ampia rispetto a quella uscita dal Senato: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e solo per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.” Importantissime le due norme di chiusura che evitano sovrapposizioni: “Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.”
b- Un’area (leggi in cui si fa valere la clausola di supremazia) ove sul solo voto finale la Camera deve approvare a maggioranza assoluta se il Senato si è opposto a maggioranza assoluta;
c- Sul resto prevalenza a maggioranza semplice Camera.
Una norma di chiusura precisa che i Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
L’art. 11 (modificativo del 71) è identico alla lettura Senato. L’art. 12 modificativo del 72, è stato confermato nel testo della Commissione, temperando per alcuni aspetti la corsia preferenziale per il Governo in Parlamento, unico strumento che può evitare il ricorso ai decreti fornendo un’alternativa efficace.
Nell’art. 13, che modifica il 73 e il 134, per effetto dell’approvazione di due emendamenti (13.550 Gasparini e 13.501 Giorgis) è stato modificato il ricorso preventivo sulle leggi elettorali per Camera e Senato su richiesta di un quarto dei componenti della Camera dei deputati (prima era un terzo) o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge medesima non può essere promulgata. Ad abundantiam, l’emendamento 39.509 Giorgis, come modificato dal subemendamento 0.39.509.100 della Commissione, posto tra le norme provvisorie prevede retroattivamente tale possibilità anche per le leggi elettorali vigenti al momento dell’entrata in vigore. Questa scelta può essere criticata perché esprime una sorta di complesso d’inferiorità del legislatore, anche se, agli effetti pratici, visti i criteri molto laschi di ammissibilità della Corte in materia una legge elettorale arriverebbe comunque entro poco al controllo successivo. L’innovazione sembra quindi più formale che sostanziale, specie per chi pensa che l’attuale versione dell’Italicum stia dentro i parametri di costituzionalità
L’art. 14, modificativo del 74, è rimasto identico alla Commissione, che aveva espunto i potere di rinvio parziale del Presidente della Repubblica che c’era nel testo Senato.
L’art. 15, modificativo del 75, è rimasto identico al testo Senato.
L’art. 16, modificativo del 77, è rimasto identico alla Commissione che aveva fatto piccoli ritocchi: i disegni di legge di conversione vanno sempre presentati alla Camera; se il Presidente rinvia una legge di conversione i decreto perde efficacia dopo novanta giorni anziché dopo i sessanta; si esplicita che si possono fare decreti su disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni (come avveniva già di fatto); ci sono termini più precisi per l’esame al Senato.
L’art. 17, modificativo del 78, ha elevato (emendamenti identici 17.312 Rosato e 17.702 Basilio) per lo stato di guerra il quorum alla maggioranza assoluta. Una modifica contraddittoria in quanto, in presenza di un attacco al Paese (unico caso a cui è applicabile) non si dovrebbero porre limiti superiori a quella che è la maggioranza richiesta per governare, quella semplice. Se si alza il quorum si spinge ovviamente il Governo a procedere subito, fuori da quella procedura.
L’art. 18, modificativo del 79, è identico al Senato. Idem il 19, modificativo dell’80. Idem il 20, modificativo dell’82.
Nell’art. 21 sulla Presidenza della Repubblica è stata inserita la seconda modificazione qualitativa rilevante con l’emendamento 21.202 Rosato. Per i primi tre scrutini resterebbero i due terzi dei componenti, poi dal quarto scrutinio sarebbe sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea (il quorum che si usa per i giudici della Corte), dal settimo scrutinio sarebbe sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (quello che si usa per il Csm). Nell’intento, di per sé giusto, di impedire che la maggioranza possa eleggere da sola il Capo dello Stato (cosa comunque problematica a causa del voto segreto) si rischia però di paralizzare il collegio finché non si ceda ad una minoranza il diritto di presentare lei dei candidati. Si crea quindi, ammesso che si speri l’impasse in termini ragionevole, la figura del Presidente di minoranza, come ha già segnalato De Siervo, in un ordinamento in cui i compiti del Capo dello Stato possono incidere fortemente dal Governo. Con questa norma non sarebbe stato possibile eleggere l’attuale Presidente.
L’art. 22, modificativo dell’85, è identico al testo Senato. Idem il 23, modificativo dell’86, e il 24 modificativo dell’88. Lo stesso per 25 (94), 26 (96).
L’art. 27, modificativo del 97, in Aula è rimasto identico, mentre la Commissione aveva costituzionalizzato il principio di trasparenza della PA.
Identico il 28, modificativo del 99 e il 29 (114).
Nel 30, modificativo del 116, l’emendamento 30.900 della Commissione ha esteso le possibilità di regionalismo asimmetrico per le Regioni ordinarie alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale.
Nel 31, che modifica il 117, sono intervenuti in Aula ben 3 emendamenti: emendamento 31.900 della Commissione, come modificato dal subemendamento 0.31.900.10, il già citato emendamento 30.900 della Commissione – prima, seconda e terza parte consequenziale, l’emendamento 31.26 della Commissione, oltre a qualche altra modifica introdotta già in sede di esame della Commissione.
Questa è la terza modifica qualitativa, l’elenco delle materie esclusive statali rispetto al testo Senato è esteso a alcune ulteriori tipologie, seguendo la tendenza della giurisprudenza costituzionale successiva al Titolo quinto e alla logica complessiva della riforma, che mira alla responsabilizzazione nazionale delle Regioni:
promozione della concorrenza (lettera e, inserito in Commissione);
norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale (lettera g, inserito in commissione);
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute (lettera m, inserito in commissione);
per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare (lettera m. inserito in aula);
tutela e sicurezza del lavoro (lettera o, inserita in Commissione);
politiche attive del lavoro (idem) ;
disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale (lettera o, in Aula); coordinamento dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche (lettera r, in Aula).
Nell’elenco delle materie regionali oltre a un emendamento di drafting della Commissione se n’è inserito un altro dell’Aula dello stesso tenore. Idem per l’emendamento 31.713 Brunetta sulla potestà regolamentare.
  
Identico l’art. 32, modificativo del 118.  
Nel 33, modificativo del 119, è stato inserito l’Emendamento 33.900 della Commissione secondo cui con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni.
Nel 34, modificativo del 120, c’è stato solo un emendamento di drafting della Commissione.
Nel 35, modificativo del 122, gli emendamenti identici 35.7 Quaranta e 35.8 Roberta Agostini hanno messo come principio per le leggi elettorali regionali l’equilibrio nella rappresentanza tra uomini e donne.
L’art. 36, modificativo del 126, è invariato. Idem il 37, modificativo del 135.
Il 38, che raccoglie le disposizioni consequenziali e di coordinamento, ha introdotto con l’emendamento 38.501 Gasparini un’esclusiva della Camera sulle autorizzazioni per i reati ministeriali, modificando la legge costituzionale 1/1989.
Nel 39, contenente le disposizioni transitorie, oltre al già ricordato emendamento sulla retroattività del controllo sulle leggi elettorali, è stato approvato l’emendamento di drafting 39.32 Gigli, come modificato dal subemendamento 0.39.32.500 della Commissione.
Nel 40, contenete le disposizioni finali, è stato approvato un emendamento minore relativo alla chiusura del Cnel (40,2 Famiglietti).
Nel 41 un emendamento 39.509 Giorgis sull’entrata in vigore immediata di alcune norme, tra cui quella sul controllo delle leggi elettorali vigenti.

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