Norme applicabili per la formazione del Governo in Germania
In prima e seconda votazione è obbligatoria la maggioranza assoluta (maggioranza dei componenti); in terza votazione se tale quorum non si raggiunge spetta poi al Capo dello Stato se nominarlo (ossia dare il via libera a un Governo di minoranza) o sciogliere. Invece si fronte all’eletto a maggioranza assoluta il Capo dello Stato sarebbe tenuto a nominarlo. E’ vero che un Governo di minoranza potrebbe quindi nascere e potrebbe sopravvivere (grazie alla sfiducia costruttiva che obbligherebbe a trovare una maggioranza assoluta su un candidato alternativo) ma come potrebbe governare con efficacia? La cultura politica tedesca è profondamente ostile a tale ipotesi perché non garantisce efficacia all’azione di Governo. La verità è quindi che la forza del sistema tedesco, a differenza di quello francese, non risiede (va) né nel suo sistema elettorale né nelle norme costituzionali ma nel suo sistema tradizionale dei partiti che erano pochi e tutti coalizzabili. Basta che ne entrino due non coalizzabili e larga parte della retorica sulla soglia di sbarramento e sulla sfiducia costruttiva deve essere fatalmente ridimensionata.
Articolo 63 Legge Fondamentale tedesca
(1) Il Cancelliere federale è eletto dal Bundestag senza discussione su proposta del Presidente federale.
(2) Risulta eletto chi consegue i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L’eletto deve essere nominato dal Presidente federale.
(3) Qualora la persona proposta non venga eletta, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro quattordici giorni dalla votazione.
(4) Qualora entro tale termine non si pervenga ad una elezione, ha luogo immediatamente una nuova votazione nella quale è eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Qualora l’eletto consegua i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale deve nominarlo entro sette giorni dall’elezione. Qualora l’eletto non raggiunga tale maggioranza, il Presidente federale deve entro sette giorni o nominarlo o sciogliere il Bundestag.
§ 4 Regolamento Bundestag
Elezione del Cancelliere federale
L’elezione del Cancelliere federale (Articolo 63 GG) ha luogo a scrutinio segreto mediante schede (§ 49). Le candidature per l’elezione di cui all’articolo 63, commi 3 e 4 GG devono essere sottoscritte da un quarto dei membri del Bundestag o da una Frazione che comprenda almeno un quarto dei membri del Bundestag.