Ceccanti (Pd) approvato il testo base di riforma costituzionale su Roma Capitale
Dichiara il deputato Pd Stefano Ceccanti, relatore del provvedimento insieme ad Annagrazia Calabria (Fi).
“Con il modello adottato oggi col testo base, ferma restando l’unità della Regione Lazio e sulla base di un sistema pattizio con la Regione e con lo Stato, possono essere attribuite a Roma capitale competenze legislative in deroga all’attuale riparto tra i vari livelli di governo.
La latitudine massima sarebbe quella dei commi terzo e quarto dell’articolo 117, ossia delle materie di competenza concorrente e di competenza residuale regionale, esclusa comunque quella sanitaria ed anche le altre che saranno eventualmente escluse dall’intesa.
Dedichiamo questo voto all’impegno del professor Beniamino Caravita, che ci ha lasciato qualche mese fa, di cui ricorre oggi il compleanno, che viene ricordato ora anche con un convegno alla Sapienza e che tanto ha dato anche su questo tema”
Proposte di legge C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.
Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1854 DA ADOTTARE COME TESTO BASE
(13 aprile 2022)
Art. 1
1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
“Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d’intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale.”
2. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.
Art. 2
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
2. Il trasferimento dei poteri legislativi di cui al terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione, così come modificato dall’articolo 1, decorre dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale.
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