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La spiegazione del testo base del Presidente Brescia

presidente e relatore, avverte che, se non vi sono obiezioni, anche la proposta di legge C. 2269 Siragusa è abbinata alle altre proposte di legge in esame.
  Informa quindi che, come già anticipato nella riunione di ieri dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha predisposto, in qualità di relatore, una proposta di testo unificato (vedi allegato 1) ai fini dell’adozione del testo base, che passa a illustrare.
  Osserva preliminarmente come, a trent’anni di distanza dall’approvazione della legge n. 91 del 1992, il legislatore debba prendere atto delle profonde trasformazioni avvenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza.
  Ricorda che nelle ultime legislature questa Commissione è stata protagonista di diversi, ampi tentativi di riforma, tutti rimasti incompiuti, con l’unico risultato di illudere e deludere centinaia di migliaia di giovani: sono figli di stranieri che studiavano e studiano con i nostri connazionali e hanno visto le loro vite condizionate dall’assenza di una minima legge di civiltà. Nel frattempo si è però intervenuti sulla materia con decretazione d’urgenza, all’interno di provvedimenti legati alla sicurezza e all’immigrazione. È proprio da questi temi che va sganciato un dibattito razionale su una nuova legge sulla cittadinanza, mettendo al centro invece il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione.
  Sottolinea che ogni tentativo di riforma è stato infatti fin qui fortemente influenzato da strumentalizzazioni politiche e distorsioni mediatiche, che hanno solo alzato il volume della propaganda senza portare alcun cambiamento.
  Per raggiungere l’obiettivo bisogna dunque rovesciare il paradigma, evitando inganni ideologici e puntando su un testo semplice, capace di non prestare il fianco a manipolazioni. Afferma, dunque, con chiarezza che nel testo proposto non c’è lo ius soli.
  Sottolinea quindi che il testo proposto punta a introdurre in maniera puntuale una nuova fattispecie orientata al principio dello ius scholae, con una scelta di fiducia non solo negli stranieri che vogliono integrare i loro figli, ma nel lavoro della comunità didattica, nella dedizione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che in classe costruiscono la nostra Repubblica e insegnano i valori della nostra Costituzione.
  Il testo prevede che possa acquistare su richiesta la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Tale possibilità è aperta anche al minore straniero che ha fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età.
  La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, resa da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile Pag. 10del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Rimette poi al dibattito in Commissione l’opportunità di modificare, sempre in maniera puntuale, le disposizioni in materia di ius sanguinis per i nati all’estero. L’impianto attuale, infatti, non sembra garantire un vero radicamento sociale con il nostro Paese e anzi incoraggia la ricerca di avi, anche lontani nel tempo, senza la verifica di requisiti culturali, invece giustamente richiesti agli stranieri in Italia.
  Rileva quindi come, in conclusione, l’obiettivo sia quello di procedere nella direzione del pragmatismo, con una modifica puntuale che permetta di compiere un importante passo in avanti nel campo dei diritti, dei doveri e dell’integrazione.
  Passando a illustrare il contenuto della proposta di testo unificato, che si compone di due articoli, l’articolo 1 interviene con alcune modifiche sulla legge n. 91 del 1992.
  Il comma 1, alla lettera a), del predetto articolo 1 inserisce, nell’articolo 4 della citata legge n. 91, i commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquisti la cittadinanza italiana.
  La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Il comma 1, lettera b), inserisce nella predetta legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis. Il primo comma del nuovo articolo 23-bis chiarisce che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  Il secondo comma dello stesso articolo 23-bis dispone che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-bis, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  Tale previsione di semplificazione ricalca, potenziandole e aggiornandole, le disposizioni contenute nell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è abrogato dall’articolo 2, comma 1, della proposta di testo unificato.
  L’articolo 2, comma 2, della proposta di testo unificato autorizza il coordinamento, riordino ed accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, a cui si provvede mediante regolamento governativo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Sullo schema di regolamento governativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, mentre il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.Pag. 11
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

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