QUI IL TESTO DELLE 10 DOMANDE POSTE DA QUADERNI COSTITUZIONALI:
E QUI SOTTO ALCUNE DELLE MIE RISPOSTE
- OMISSIS
Trovo l’argomento della legittimazione particolarmente inconsistente, al di là del fatto che si utilizzi il richiamo alla sentenza 1/2014 che lo confuta esplicitamente. Se mi si consente un’analogia un po’ semplicistica, la legittimazione è un po’ come essere incinti: o lo si è o non lo si è. Sarebbe curiosa una teoria per la quale un Parlamento sarebbe legittimo per alcune sue funzioni e illegittimo per altre. Mi sembra piuttosto vero il contrario, che cioè avendo iniziato una legislatura in cui le maggioranze diverse tra Camera e Senato ci avevano fatto precipitare in una crisi istituzionale (non si riusciva a costituire il Governo e neanche a eleggere un Presidente paralizzando anche il possibile scioglimento anticipato), sarebbe stato forse da considerare delegittimato un Parlamento che non avesse trovato una via per non riproporre per il futuro quel tipo di crisi, limitandosi all’attività ordinaria.
- Non mi sembra che corrisponda alla realtà lo schematismo tra emendamenti Camera ed emendamenti Senato. Di fatto, dopo la rottura per ragioni politiche e non di merito, da parte di Forza Italia si è rafforzato il rilievo di vari gruppi di minoranza della maggioranza parlamentare, presenti sia alla Camera sia al Senato: è lì che è intervenuta la maggior parte degli emendamenti. A ben vedere, rispetto al testo originario del Governo, il testo è migliorato nel punto più importante, ossia nel ritornare a una composizione prevalentemente regionale del Senato (luogo di coordinamento tra legislatori, proprio per questo in grado di ridurre i conflitti davanti alla Corte), mentre in origine vi era una prevalenza non motivabile di sindaci. L’emendamento più rilevante in senso peggiorativo è invece quello che ha elevato in modo anomalo il quorum per l’elezione del Capo dello Stato, che però, visto il lungo mandato che ricoprirà il Presidente Mattarella, potrà essere ragionevolmente corretto.
- L’elemento di continuità è dato dalla materia, la riforma del Senato, anche se i precedenti tentativi erano più estesi. Tuttavia non deve sfuggire la discontinuità di merito: i precedenti tentativi, in particolare quelli della Commissione D’Alema e della riforma del centrodestra bocciata dal corpo elettorale, mantenevano in capo al Senato, pur privato della fiducia uno spropositato potere di veto in ambito legislativo in grado di paralizzare per molti aspetti la maggioranza politica della Camera. In connessione a tale grave difetto la regionalizzazione del Senato era pressoché assente nel sedicente Senato delle garanzie della Commissione D’Alema e più timido in quella del centrodestra, dove era affermato solo dalla contestualità dell’elezione dei senatori con quella del relativo consiglio regionale, senza che le due cariche potessero cumularsi.
- La riforma risponde ai due requisiti essenziali: 1- impedire, grazie al rapporto fiduciario limitato alla sola Camera che ha una chiara preminenza nella funzione legislativa, il ritorno alla paralisi di sistema vista in ultimo nel 2013 in forma chiarissima, ma che già si era preannunciata nella parziale difformità di maggioranze tra Camera e Senato del 1994, del 1996 e del 2006; 2- regionalizzare il Senato puntando per tale via, che supera la separatezza dei legislatori, come già tentato da Mortati alla Costituente, a ridurre i conflitti davanti alla Corte
- OMISSIS
- Le incognite riguardano principalmente la tenuta post elettorale del sistema dei partiti rispetto al quadro fissato dagli elettori. Incognite che però possono essere affrontate anche con interventi di altra natura, come quelli regolamentari che facciano coincidere i gruppi con le liste elettorali, impedendo la nascita di nuovi gruppi in corso di legislatura sulla base di soli requisiti numerici.
- La nuova legge elettorale per la Camera è coerente con le innovazioni costituzionali. E’ vero che il testo della Commissione del Governo Letta consentiva anche le coalizioni, ma esso puntava molto anche su norme di razionalizzazione (revoca, sfiducia costruttiva, scioglimento più spostato sul Presidente del Consiglio). Avendo deciso di non operare quegli interventi sul piano costituzionale, l’esigenza di razionalizzazione è stata allora concentrata sulla formula elettorale, precludendo le coalizioni per rendere più omogeneo il soggetto vincente. Visti i trend europei di maggiore frammentazione senza una legge così selettiva si sarebbe seriamente esposti a rischi di incapacità di costituire maggioranze, come rileva il caso spagnolo, o a grandi coalizioni bloccate al centro, che nascono relativamente grandi, ma che sono terreno favorevole per la crescita di forze anti-sistema e che quindi sono poi riproposte come molto più piccole, come sembra accadere nel caso tedesco.
- OMISSIS
- A di là di discussioni più generali, tipiche di altre riforme più comprensive, nel caso concreto le due innovazioni fondamentali proposte, ossia il Senato che si regionalizza e che a causa di questo perde la fiducia non sono tra di loro logicamente separabili. Quanto alla richiesta referendaria mi sfugge il motivo di questa disputa di opportunità politica (vista l’assenza di limiti giuridici) sul non poter presentare il quesito per chiedere agli elettori di votare Sì, ritenendo doveroso anche un passaggio popolare. Per chi è contrario il passaggio di fonte al corpo elettorale si giustifica chiaramente in senso oppositivo di garanzia, ma anche chi è favorevole se ritiene di dover beneficiare di un sostegno ulteriore non ritenendo il proprio del tutto autosufficiente rivela comunque una sensibilità democratica di fiducia nella sovranità popolare.
IERI ero a Cantù ed ho ascoltato (e studierò) le sua approfondite analisi in tema di diritto costituzionale. volevo segnalarle l’intelligenza del filosofo EMANUELE SEVERINO che così argomenta sul tema: https://mappeser.com/2016/06/12/emanuele-severino-per-il-si-alla-riforma-costituzionale-intervista-a-bresciaoggi/