In Diario

 

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

“Giuslavoristi per il Sì”

 

Ci convincono le ragioni illustrate nel manifesto del Comitato nazionale per il Sì (#Bastaunsì – http://www.bastaunsi.it/) sulla legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi, la soppressione del CNEL  e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.

  1. La riforma tiene fermi i principi fondamentali che ispirano la Carta costituzionale (solidarietà, uguaglianza, dignità del lavoro) e non intacca affatto il catalogo dei diritti sociali di cui alla prima parte della Costituzione. Anche da questo punto di vista, quindi, non sono accettabili letture allarmistiche della riforma. Anzi l’anima sociale della Costituzione potrà essere meglio attuata in virtù della semplificazione istituzionale che la riforma prevede.
  2. Coloro che, per ragioni professionali o accademiche, si occupano della regolazione del lavoro e della previdenza sociale non possono che apprezzare la versione dell’art. 117 della Costituzione approntata dalla riforma. Nel nuovo art. 117, è positiva la conferma che la potestà legislativa, sia essa esercitata dallo Stato o dalle Regioni, deve procedere conformemente alle indicazioni dell’Unione europea e alle convenzioni internazionali a cui l’Italia partecipa.
  3. Il nuovo art. 117 della Costituzione continua a riconoscere come competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile. Ciò comporta che la disciplina dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali resta di competenza del Parlamento nazionale. E anche su questo non si può che essere d’accordo.
  4. Ugualmente positiva è la scelta di confermare la competenza esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale, per la quale non si giustificano disparità di trattamento a livello territoriale.
  5. Nella versione dell’art. 117 della Costituzione, conseguente alla revisione del 2001, la previdenza complementare è stata considerata materia concorrente tra Stato e Regioni. La legge di riforma modifica tale punto, attribuendo anche la previdenza complementare allo Stato. La scelta è sicuramente da apprezzare. Anche in questo caso, infatti, le esigenze di uniformità di protezione e di disciplina avvalorano la modifica. La previdenza complementare è principalmente rimessa alla contrattazione collettiva, che opera come fonte istitutiva e liberamente decide la dimensione dei fondi di previdenza (nazionale, categoriale, territoriale). I fondi di previdenza hanno bisogno di misure di promozione e di un efficace sistema di vigilanza che, a loro volta, non possono che essere regolati a livello nazionale e, anche per la mobilità transfrontaliera, in ambito europeo.
  6. L’attuale versione dell’art. 117 della Costituzione non si preoccupa di chiarire espressamente le competenze di Stato e Regioni in materia di assistenza sociale. Ciò ha creato notevoli incertezze e complicazioni. La nuova versione dell’art. 117 della Costituzione ha il merito di dare diretto rilievo a un’area di intervento pubblico, come le politiche sociali, di grande importanza, chiarendo con precisione i compiti di Stato e Regioni. Anche ciò concorrerà a una migliore attuazione dei diritti sociali della prima parte della Carta costituzionale.
  7. Il Paese ha vissuto una difficile fase, caratterizzata da aspri conflitti tra Stato e Regioni, generata dalla competenza concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” (espressione presente nell’attuale art. 117 della Costituzione e mai utilizzata in precedenza dal legislatore e, quindi, fonte di incertezze). Ora, ci si è già incamminati nell’attuazione di forme cooperative. In questa prospettiva, il d. lgs. n. 150/2015, che regola politiche attive e mercato del lavoro, assume particolare rilievo: può essere considerato, infatti, il più ambizioso tentativo del legislatore statale di edificare in forma condivisa, mediante una paziente opera di “concertazione istituzionale”, un “sistema nazionale di servizi e politiche attive del lavoro”. La legge di riforma costituzionale, eliminando l’area a competenza concorrente, attribuisce allo Stato, in via esclusiva, la competenza legislativa in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” e di “politica attiva del lavoro”. Quest’ultima è una scelta innovativa che merita di essere sottolineata.  Per la prima volta la “politica attiva del lavoro” assume il rango di materia di rilievo costituzionale, eliminando con ciò incertezze interpretative. Con la riforma si superano, dunque, persistenti disomogeneità territoriali che hanno contraddistinto l’esperienza degli ultimi venti anni e si avvia il Paese verso  un “sistema  nazionale” che  assicuri a tutti  cittadini i livelli essenziali delle prestazioni.
  8. La riforma costituzionale lascia spazio alla collaborazione tra istituzioni. Accanto alle funzioni che saranno svolte dal nuovo Senato (legislative, di raccordo tra lo Stato  e le istituzioni delle autonomie e di valutazione delle politiche pubbliche), permane un’area di decisioni su cui si potrà proseguire nel coinvolgimento delle autonomie locali, valorizzando le forme e le sedi di cooperazione.

 

Sulla base delle ragioni succintamente illustrate e di quanto si potrà ulteriormente chiarire in occasione di discussioni pubbliche su questi temi, il COMITATO GIUSLAVORISTI PER IL SÌ promuove tra gli esperti di diritto del lavoro, delle relazioni sindacali e della previdenza sociale il sostegno per il “Sì” alla campagna referendaria sulla riforma costituzionale del 2016.

Il Comitato ha costituito un gruppo in Linked-in al seguente indirizzo – https://www.linkedin.com/groups/7073517 – dove saranno segnalate le iniziative e sarà pubblicato il materiale di approfondimento. Per aderire al manifesto si può scrivere a michele.faioli@uniroma2.it

 

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I componenti e promotori del Comitato sono

 

  1. Pasqualino Albi, ordinario di diritto del lavoro Univ. Pisa
  2. Edoardo Ales, ordinario di diritto del lavoro Univ. Cassino
  3. Ilario Alvino, ricercatore di diritto del lavoro Univ. Bicocca Milano
  4. Antonio Aurilio, avvocato giuslavorista
  5. Andrea Bollani, associato di diritto del lavoro Univ. Pavia
  6. Annalisa Capiello, avvocato giuslavorista
  7. Giuseppantonio Cela, già dirigente Ministero del lavoro
  8. Luca Cerusa, esperto di formazione professionale e relazioni industriali
  9. Gino Cipriani, consulente del lavoro
  10. Silvia Ciucciovino, ordinario di diritto del lavoro Univ. Roma Tre
  11. Andrea Consolini, avvocato giuslavorista
  12. Fulvio De Amicis, avvocato giuslavorista
  13. Raffaele De Luca Tamajo, ordinario di diritto del lavoro Univ. Federico II Napoli
  14. Maurizio Del Conte, associato di diritto del lavoro Univ. Bocconi Milano
  15. Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del lavoro Univ. Firenze
  16. Franco Scarpelli, ordinario di diritto del lavoro Univ. Milano
  17. Deborah Di Bitonto, avvocato giuslavorista
  18. Stefano Di Niola, CNA – relazioni di lavoro e sindacali
  19. Caterina Errigo, avvocato giuslavorista
  20. Michele Faioli, ricercatore di diritto del lavoro Univ. Tor Vergata Roma
  21. Pietro Fiorentino, esperto di politiche del lavoro e formazione
  22. Cinzia Frascheri, responsabile nazionale Cisl SSL
  23. Edoardo Ghera, ordinario di diritto del lavoro Univ. Roma
  24. Davide Ghigiarelli, avvocato giuslavorista
  25. Riccardo Giovani, Confartigianato – relazioni di lavoro e sindacali
  26. Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro Univ. Milano
  27. Franco Liso, ordinario di diritto del lavoro Sapienza Univ. Roma
  28. Andrea Lucà, avvocato giuslavorista
  29. Silvia Lucantoni, avvocato giuslavorista
  30. Fiorella Lunardon, ordinario di diritto del lavoro Univ. Torino
  31. Mariella Magnani, ordinario di diritto del lavoro Univ. Pavia
  32. Massimo Marchetti, responsabile legislazione e diritto del lavoro Confindustria
  33. Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro Sapienza Univ. Roma
  34. Ivana Marimpietri, associato diritto del lavoro Univ. Cassino
  35. Paola Nicoletti, ricercatrice ISFOL
  36. Angelo Pandolfo, ordinario di diritto del lavoro Sapienza Univ. Roma
  37. Pasquale Passalacqua, associato di diritto del lavoro Univ. Cassino
  38. Roberto Romei, ordinario di diritto del lavoro Univ. Roma Tre
  39. Pasquale Sandulli, ordinario di diritto del lavoro Sapienza Univ. Roma
  40. Paolo Tosi, ordinario di diritto del lavoro Torino
  41. Tiziano Treu, emerito di diritto del lavoro Univ. Cattolica Milano
  42. Maria Lucrezia Turco, avvocato giuslavorista
  43. Armando Tursi, ordinario di diritto del lavoro Univ. Milano
  44. Lucia Valente, associato di diritto del lavoro Sapienza Univ. Roma
  45. Pier Antonio Varesi, ordinario di diritto del lavoro Univ. Cattolica Piacenza

 

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