Audizione in Senato sulla legge elettorale (27 luglio)

Premessa

Ringrazio dell’invito.

Segnalo in apertura che l’esperienza delle audizioni alla Camera è già stata positiva. In particolare credo che le osservazioni ampiamente diffuse sul ridimensionamento del premio originariamente troppo elevato e sulla inclusione, poi realizzata, ai fini del premio degli elettori della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige-Sud Tirolo originariamente esclusi, abbiano dato luogo a due momenti importanti di ascolto.

Partiamo dal dossier del Servizio Studi, come sempre ottimo e stimolante, che peraltro confuta puntualmente varie obiezioni di costituzionalità, tranne le due che affronto nei primi due punti.  

  1. Il problema persistente delle liste bloccate

Il primo elemento è la giusta insistenza sulla giurisprudenza costituzionale in materia di liste bloccate, richiamata alle pagine 208 e 209. Essa ha ammesso liste bloccate purché corte, e si è mossa a partire da schede elettorali dove la lista bloccata era una sola. Però qui, per la prima volta, compaiono ben due liste bloccate che di fatto vengono a cumularsi e la scheda, già come primo impatto simbolico, appare così orientata solo alla finalità, certo legittima, di voler costruire una maggioranza, e non anche a quella di scegliere rappresentanti. Abbiamo un precedente di doppia lista, quella della legge Tatarella del 1995 per i Consigli regionali, che però prevedeva i nominativi bloccati solo per il listino coalizionale e non anche per la lista di partito. Infatti, una volta che si entri nella logica di un doppio canale e che uno di essi abbia natura coalizionale – escludente di per sé preferenze onde evitare competizioni, attraverso i candidati tra i partiti alleati- è ragionevole introdurre il voto di preferenza sull’altro canale di partito. Ovviamente il legislatore, che avrebbe in astratto anche la possibilità di adottare altri metodi, come il collegio uninominale proporzionale, può anche decidere di non sottoporre l’intera lista alla possibilità di esprimere preferenze. In tal caso deve però tenere presente le esigenze dell’articolo 51 della Costituzione come novellato nel 2003. Se una parte della lista è esentata da preferenze e una parte invece soggetta ad esse, in entrambi i casi vanno predisposte disposizioni che tendano all’equilibrio. Se si intende bloccare un solo capolista, l’insieme dei capilista deve avere un equilibrio di genere; nella parte della lista soggetta a preferenze va tenuto conto che da alcuni anni il testo unico degli enti locali e le normative di gran parte delle regioni hanno inserito la possibilità di una seconda preferenza di genere. Dal canto suo, invece, ove il Parlamento si rivelasse sordo a questa esigenza, la Corte ha già dimostrato di poter intervenire, come sappiamo, con sentenze additive e auto-applicative fatalmente semplicistiche ed estreme. Valuti quindi bene il Senato se esporsi a questo esito.

  • Il problema politico, ma non costituzionale, delle micro-liste

Il secondo punto segnalato in forma problematica dal dossier – comprensibilmente giacché questa scelta è maturata verso la fine dei lavori della Camera – è la norma relativa all’esclusione dei voti delle liste non ammesse al riparto dei seggi, ossia quelle inferiori al tre per cento, salvo la prima sotto soglia. In effetti le questioni poste alle pagine 73 e 74 sono interessanti come questioni politiche rimesse al legislatore, ma non mi sembrano questioni di legittimità costituzionale, anche perché non sorgono all’improvviso. Con la legge Calderoli, ove tutte le liste erano computate al fine di determinare il vincitore del premio, si era diffusa la presentazione di micro-liste, destinate sin dall’inizio a non superare lo sbarramento previsto, ma che in cambio della presentazione e dei voti aggiuntivi, in un contesto di schieramenti spesso equivalenti, chiedevano (e poi effettivamente ottenevano) una qualche rappresentanza in seno all’eventuale Governo successivo. La questione fu dibattuta nella commissione di esperti del Governo Letta che aveva suggerito una soluzione radicale, di non computare i voti delle liste inferiori al 5 per cento all’interno delle coalizioni.  Il cosiddetto Italicum risolse la questione con la previsione del premio ad un’unica lista e non più ad una coalizione. Fu questa preoccupazione la ragione di fondo per la quale, poi, nella legge Rosato, che reintrodusse le coalizioni, si previde la soglia dell’uno per cento computando i voti delle liste nella fascia compresa tra l’uno e il tre a favore delle liste collegate che avessero superato il tre. Se questa è la storia recente delle micro-liste, al netto di riflessioni politiche diverse che si possono fare, mi sembra difficile ritenere incostituzionale l’onere per una coalizione che si candida a governare di non presentare alla scelta dell’elettore una coalizione eccessivamente frammentata, tale da incidere sulla composizione del Governo successivo, magari scambiando di nuovo la presentazione di micro-liste senza alcuna chance realistica di superare lo sbarramento con posti nell’esecutivo (con inevitabile riduzione dell’unità di indirizzo politico di questo).

  • Il problema istituzionale del ballottaggio da introdurre

Infine, terza e ultima per esposizione ma non ultima per importanza, una questione di opportunità politico-istituzionale di grande rilevanza, che ha radici nella giurisprudenza costituzionale, quella del ballottaggio. Ovviamente un premio in un turno unico senza ballottaggio può essere legittimo, ma domando: risponde alle esigenze di questa fase di sviluppo del sistema politico-istituzionale?  Ritengo di no e che occorra invece introdurre il ballottaggio nazionale, previsto nel testo iniziale, che era stato prefigurato anche da qualche esponente politico sin dal 1953 come ci rivelano le memorie di Taviani uscite alcuni anni fa per Il Mulino e come proposto già in diverse sedi istituzionali, come il documento presentato da tutte le maggiori forze politiche alla Commissione bicamerale D’Alema il 30 giugno 1997 e la Relazione finale della Commissione di esperti del Governo Letta. Un sistema volto ad evitare che si presentino al voto, in un unico turno elettorale, coalizioni troppo eterogenee composte anche da formazioni estremiste, con un’ulteriore polarizzazione del sistema politico. Ritengo pertanto che vada prevista una soglia più elevata di quella attuale del 42%, per attribuire il premio al primo turno, ad esempio, tra il 45 e il 50% dei voti, forse meglio attorno al 48% dei voti, soglia con la quale si otterrebbe già naturalmente la maggioranza assoluta dei seggi.  Una soglia più bassa per assegnare il premio al primo turno incentiverebbe la formazione di coalizioni più eterogenee, capaci di vincere a tutti i costi, ma senza poter poi governare. Tale mi sembra essere l’attuale soglia del 42 per cento, che è certo costituzionale ma che pone questi delicati problemi. E’ vero che nei Comuni la soglia è al 50 per cento più uno dei voti, ma lì l’elemento chiave è l’elezione diretta del sindaco che trascina il premio, è un’altra forma di governo e quindi diversa è la logica del sistema. Qui si tratta solo di un premio di coalizione ed è logico che venga assegnato superando una soglia che corrisponda ad una maggioranza in seggi già conseguita.

Ricordo che la sentenza della Corte sull’Italicum non ha precluso qualsiasi forma di ballottaggio nazionale, ma ne ha inquadrato le possibilità dentro alcuni limiti. Il ballottaggio tra coalizioni di troppa scarsa legittimazione al primo turno non si può svolgere se non consentendo ulteriori apparentamenti dopo il primo turno, ma allora si rischia di dar luogo a a coalizioni troppo disomogenee.La Commissione degli esperti del Governo Letta privilegiò l’omogeneità e quindi escluse ulteriori apparentamenti. Penso che questa scelta abbia tuttora dalla sua parte ragioni prevalenti. Vanno quindi attentamente pensate le soglie di entrata per entrambe le coalizioni per accedere al ballottaggio, da collocare credo a metà strada tra il 35 e il 40 per cento dei voti, forse meglio intorno al 38% in modo che il premio non risulti eccessivo. Da valutare però il caso in cui una sola coalizione superi tale soglia e, pertanto, l’opportunità di procedere ad assegnare in tal caso il premio al primo turno giacché sulla prima coalizione non si può caricare il problema della mancata rappresentatività anche della coalizione rivale. In tal caso, per evitare premi eccessivi, il premio potrebbe scattare al primo turno, ma purché la prima coalizione avesse ottenuto almeno la soglia attuale del 42%. Evidentemente, stante il bicameralismo paritario, stiamo parlando di due ballottaggi da coordinare, ma il testo pervenuto dalla Camera ha già dimostrato come coordinare i premi tra Camera e Senato e quindi non vi è niente di particolarmente nuovo da elaborare.

Grazie.


Commenti

Una risposta a “Audizione in Senato sulla legge elettorale (27 luglio)”

  1. Avatar Ettore Maria Bartolucci
    Ettore Maria Bartolucci

    Grazie professore, ottimo intervento, speriamo che la 1 Commissione recepisca questi suggerimenti, soprattutto quello sulla necessità di un secondo turno per l’ assegnazione certa del premio, come da Lei indicato.

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