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Breve guida essenziale alla legge Rosato aggiornata alla riduzione del numero dei parlamentari

 

  1. La legge e le novità legate alla riduzione del numero

La legge Rosato

che potete trovare qui,

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165

è piccola perché si presenta come un insieme di modifiche al Testo Unico per la Camera dei deputati del 1957, la grande legge madre del diritto elettorale e al testo unico per il Senato del 1993.

La legge è sostanzialmente identica per Camera e Senato. Identico stavolta è anche il corpo elettorale, dopo che la legge costituzionale ha parificato l’elettorato attivo a 18 anni (legge costituzionale 1/2021).

E’ alla sua seconda applicazione, la prima dopo la riduzione del numero dei parlamentari approvata con legge costituzionale 1/2020 (400 deputati e 200 senatori elettivi) e dopo la legge-ponte n. 51/2019.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19G00060/sg

In origine i 630 seggi Camera erano così distribuiti:232 collegi uninominali, 386 in circoscrizioni proporzionali a cui di aggiungevano 12 eletti all’estero.

Al Senato i numeri erano rispettivamente 116, 193 e 6.

Ora la Camera è eletta sul territorio nazionale in 147 collegi uninominali, 245 in circoscrizioni proporzionali a cui si aggiungono 8 eletti all’estero.

Al Senato i numeri sono 74, 122 e 4.

I nuovi collegi elettorali sono stati definiti con questo decreto legislativo

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;177

 

  1. Elettori, candidati ed eletti

Dal punto di vista dell’elettore che vota il voto è unico, va ad una lista e si riporta al candidato uninominale collegato a tale lista.

I partiti possono presentarsi da soli (in quel caso ad una lista corrisponde un candidato) o coalizzati (in quel caso a più liste corrisponde un unico candidato. La coalizione deve essere la stessa su tutto il territorio nazionale. Anche in caso di coalizione ogni partito presenta comunque un proprio programma distinto e dichiara chi è il proprio capo politico. La coalizione quindi non ha un simbolo, un programma o un leader in comune ma solo candidati uninominali comuni. Dove si presentano candidati plurinominali si presentano anche uninominali e viceversa, per questo non sono realizzabili desistenze, ossia casi in cui qualcuno rinunci a presentare candidati uninominali. Gli accordi di desistenza sono possibili solo con quei sistemi nei quali la non presentazione di candidati in alcuni collegi uninominali non comporta automaticamente un danno al risultato della lista nel riparto proporzionale. Ma per far questo serve la possibilità di voto disgiunto, con scheda unica (come in Germania) o con due schede separate (legge Mattarella Camera).

Nella parte proporzionale ci si presenta con liste bloccate corte.

Ci si può presentare per una medesima Camera (non a Camera e Senato insieme) in un collegio maggioritario e in 5 proporzionale. In caso di elezione in entrambi i canali si è considerati eletti nel maggioritario; nel caso di elezione in più collegi proporzionali si è considerati eletti dove la lista è andata peggio in percentuale.

Se l’elettore vota solo il candidato nel collegio uninominale ed esso è collegato a più liste, il voto è spalmato pro quota tra le diverse liste che lo appoggiano. Il sistema è costruito in maniera tale che il totale dei voti attribuiti alle liste e il totale dei voti attribuiti ai candidati ad esse collegati siano identici.

In ogni collegio uninominale è eletto il candidato primo arrivato, con la maggioranza relativa dei voti.

Per la parte proporzionale i seggi sono spartiti tra le liste e le coalizioni che abbiano superato il 3 per cento ei voti. Per la Camera il calcolo è nazionale e quindi la riduzione dei parlamentari non ha sostanzialmente effetti, se non diminuire pro quota i seggi di tutte le liste. Al Senato, invece, siccome il calcolo è regionale, nelle Regioni medio-piccole che hanno pochi seggi c’è un effetto disproporzionale perché si viene a creare uno sbarramento di fatto: se una Regione è scesa ad esempio da 10 a 7 seggi prima c’era uno sbarramento di fatto del 7-8% (un resto alto rispetto al quoziente pieno del 10) ed ora diventa dell’11-12 (rispetto al quoziente pieno del 14,2).

Le circoscrizioni al Senato coincidono con le Regioni, mentre alla Camera, fermo restando che il calcolo è nazionale, c’è un doppio livello di assegnazioni di seggi in circoscrizioni pluriprovinciali.  

A parte alcuni sbarramenti regionali che non riportiamo per semplicità, ogni lista ha uno sbarramento nazionale del 3%, mentre le coalizioni, per essere considerate tali, hanno uno sbarramento nazionale del 10% e devono avere almeno una lista sopra il 3.

Perché conviene essere riconosciuti come coalizione? Perché in quel caso se ci sono liste che hanno preso tra l’1 e il 3%, i loro voti si riversano pro quota sulle altre liste coalizzate che hanno superato il 3%. Invece i voti di chi ha preso in coalizione meno dell’1% sono persi. In pratica nelle coalizioni i partiti maggiori danno ai minori dei collegi uninominali per tentare di assicurare loro un diritto di tribuna, ma possono essere compensati dai voti proporzionali che arrivano da chi super l’1 ma non arriva al 3.

All’estero si vota con la proporzionale e le preferenze: anche in questo caso la riduzione degli eletti impatta alzando di fatto le soglie di sbarramento nelle varie circoscrizioni.

Nel complesso va rilevato che il tasso di disproporzionalità non è preventivabile perché i due elementi-chiave che correggono la proporzionale (le liste che rimangono fuori dagli sbarramenti) e i risultati nei collegi non sono prevedibili. A seconda di quanti schieramenti siano in campo e dagli scarti quantitativi tra di essi il sistema può oscillare tra due esiti diversi: o l’assenza di un vincitore autosufficiente come nl 2018 o un vincitore che superi il 50% dei seggi anche avvicinandosi al 60%). Non c’è comunque un esito deterministico del sistema come avviene coi sistemi a premio.

 

3. Soglie di sbarramento effettive al Senato

Per la precisione in Val d’Aosta, in Molise, a Trento e Bolzano non ci sono seggi proporzionali.

Una soglia effettiva di poco più del 3 c’è solo in Lombardia.

Tra il 5 e il 10 i collocano Piemonte, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia.

Tra il 10 e il 15 la Calabria.

Tra il 15 e il 20 Friuli, Liguria, Marche e Sardegna

Sopra il 20 Umbria e Basilicata.

 

 

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