Diritti fondamentali, lezione del prof. Curreri
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C’è un profondo nesso tra diritti fondamentali e forma di Stato. Il riconoscimento giuridico dei diritti fondamentali segna infatti il passaggio dallo Stato assoluto, in cui il potere del Sovrano è illimitato perché deriva da Dio, allo Stato di diritto dove il potere è soggetto alla legge di diritto (principio di legalità). Si affermano quindi nello Stato liberale i primi diritti per proteggere l’individuo dalle pretese invasive dello Stato (diritti civili “dallo “Stato). Nello Stato democratico si affermano i diritti “nello Stato” che esprimono piuttosto la volontà di partecipazione del singolo alla cosa pubblica. Infine, nello Stato sociale la persona reclamata dallo Stato alcuni diritti giustappunto sociali che lo liberino dalla condizione di bisogno. Tali diritti, dapprima sanciti a livello legislativo, trovano massimo riconoscimento in testi costituzionali soggetti al controllo di costituzionalità (principio di costituzionalità) che si pongono come limite all’esercizio discrezionale del potere politico.
Tale traiettoria, seppur caratterizzata da concezioni diverse, è comune agli Stati in cui vengono redatte le prime Carte costituzionali dei diritti: Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia.
Alla base dei diritti fondamentali stanno però due concezioni dei diritti diverse, che troviamo sintetizzate nella prima parte dell’art. 2 della nostra Costituzione:
- quella giusnaturalista, secondo cui i diritti inviolabili sono connessi alla dignità umana preesistono all’ordinamento giuridico, che semplicemente li riconosce perché ne avverte l’esistenza nella coscienza sociale e nella Costituzione materiale
- quella positivista per cui fondamentali sono solo i diritti garantiti dall’ordinamento giuridico perché sanciti in Costituzione (XIX sec): civili, politici, sociali, di quarta generazione.
Entrambe queste impostazioni, se assolutizzate, presentano indubbie criticità: il giusnaturalismo eccede in genericità; il positivismo consente una eccessiva discrezionalità del potere politico.
Per questo oggi si tende a superarle in vista di un ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali grazie alla interpretazione estensiva dei testi costituzionali, favorita anche dal rinvio alle carte internazionali dei diritti, grazie alle quali si ha oggi una tutela multi-livello dei diritti favorita dal dialogo tra i giudici nazionali, internazionali e sovranazionale dei diritti.
Ciò consente di affermare che oggi esiste un patrimonio costituzionale comune a livello internazionale ed europeo, rispetto al quale gli Stati conservano un margine di apprezzamento soprattutto riguardo ai c.d. nuovi diritti della personalità.
Tali nuovi diritti, anziché essere affermati in sede legislativa o costituzionale, sono sempre più frutto della giurisprudenza dei giudici, i quali non possono sottrarsi alle richieste di tutela sempre più spesso loro avanzate.
Tale ruolo dei giudici, in certa misura ineliminabile, si traduce però in una loro supplenza a causa sia dell’irresolutezza del legislatore, sia di una loro eccessiva attività creativa del diritto, per quanto costituzionalmente orientata.
Se guardiamo oggi in chiave comparata alla tutela dei diritti fondamentali, possiamo facilmente riscontrare alcune tendenze comuni:
- la riserva di legge (talora organica) e di giurisdizione
- l’immodificabilità del loro nucleo essenziale
- la previsione di una procedura iper-aggravata per la loro revisione costituzionale
- il ricorso diretto al giudice costituzionale dei diritti
- la previsione di difensori civici
Di contro, oggi i diritti fondamentali, se universalmente enunciati, sono di fatto negati come illegittimi limiti al potere politico legittimato dalla sovranità popolare; oppure contestati da chi li considera espressione non di valori universali ma della cultura occidentale; oppure considerati un lusso oggi insostenibile di fronte ad esigenze superiori (ordine pubblico, sicurezza nazionale, crescita economica); oppure si rivela la loro asimmetrica incapacità di fronteggiare la globalizzazione economica.
È pur vero però che la continua e costante rivendicazione di nuovi diritti della persona è stata condotta spesso in chiave individualistica, eclissando il senso di solidarietà sociale che di essi costituisce necessario complemento come dimostra la felice formulazione dell’art. 2 della nostra Costituzione.
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