La lezione di oggi è stata tenuta dal Prof. Nicola Lupo, coautore del nostro manuale di diritto parlamentare e docente di Diritto delle Assemblee Elettive alla Luiss.
(sintesi non rivista dal relatore)
Fonti del Diritto Parlamentare:
Dopo aver ricordato la definizione generale di Fonti del diritto: “atti o fatti che abilitano l’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche” abbiamo constatato che anche nel Diritto Parlamentare vi sono fonti fatto e fonti atto. Le prime risultano più rilevanti delle seconde. A dimostrazione di ciò, la Corte Costituzionale ha giudicato solo due volte sulla base di consuetudini e lo ha fatto proprio in riferimento a due consuetudini del diritto parlamentare (fonti fatto); nella fattispecie, sentenza n.7 del 1996 circa la mozione di sfiducia individuale di un ministro (Caso Mancuso) e sentenza n.129 del 1981 in merito all’autonomia contabile delle Camere.
Fonti fatto:
- Consuetudini: necessitano di due condizioni, una oggettiva (ripetizione nel tempo di determinati comportamenti) e l’altra soggettiva (riconoscimento condiviso dell’obbligatorietà di una procedura). Questo tipo di fonte fatto è l’unica avente forza di legge, essendo l’unica obbligatoria. Es.: Il Presidente della camera non vota per consuetudine.
- Convenzioni Costituzionali: Accordi espliciti su determinati comportamenti da tenere. Le convenzioni possono essere revocate a differenza delle consuetudini.
Es.: Dal 1976 al 1994 assegnazione all’opposizione della presidenza della camera.
Dal 94 in poi la convenzione è stata modificata prevedendo l’assegnazione della presidenza della Camera al partito di maggioranza più lontana al partito di provenienza del presidente del consiglio.
- Regole di correttezza istituzionale:
Esempio particolare sono i cerimoniali, dette anche “regole di galateo”.
- Prassi e formazione dei precedenti:
Importanti per prendere decisioni particolari su casi “controversi”. Gli uffici parlamentari hanno un archivio di precedenti. Es. alternanza annuale nella presentazione delle leggi di bilancio del governo tra camera e senato.
Fonti atto:
- Costituzione e Trattati istitutivi dell’UE.
I trattati europei da Lisbona in poi disciplinano i poteri europei nei parlamenti dei Paesi membri. Questi poteri sono retti all’art. 12 dal cappello introduttivo “I parlamenti nazionali contribuiscono al buon funzionamento dell’UE”. Un esempio è quello dell’Early Warning System, ossia il controllo di sussidiarietà dei parlamenti nazionali. Nella fattispecie, in parlamentino dispongono di un voto a testa per attribuire i cartellini rosso giallo e arancione (quello verde è in progetto di realizzazione).
Nella costituzione italiana troviamo invece dei riferimenti alla disciplina dei parlamenti, in particolare agli articoli dal 55 al 69 per ciò che riguarda la statica del diritto parlamentare; all’art. 64 sui regolamenti della camera approvati a maggioranza assoluta; dagli art. 70 a 82 sulla formazione delle leggi e all’art 64 sul legame fiduciario.
- Leggi ordinarie.
- Regolamenti Parlamentari:
Per quanto riguarda i regolamenti parlamentari è necessario porsi tre quesiti particolari:
- Sono fonti del diritto ossia atti con forza di legge?
- Sono fonti dell’ordinamento speciale o generale?
- Se sono dell’ordinamento generale che rango hanno?
- Possono essere oggetto o parametro del giudizio di legittimità costituzionale davanti alla corte costituzionale?
Nei primi del ‘900 Santi Romano si era espresso nel seguente modo: I regolamenti parlamentari non sono fonti del diritto, bensì regole convenzionali che sono determinate di volta in volta dai membri di un collegio.
Oggi invece si ritiene che siano fonti generali e astratte, nonché innovative (incidono sulla natura del parlamento).
Sono inoltre dotate di efficacia erga omnes (es. possono valere per ospiti, visitatori, personale e membri di altre istituzioni).
Santi Romano nel 1940 ha ribadito che si tratta di un’efficacia limitata all’interno del Parlamento.
Oggi si considerano fonti dell’ordinamento generale come stabilito dalla sentenza della corte n.120 del 2014.
Resta a questo punto da comprendere dove esse siano collocabili?
La dottrina ritiene che siano fonti primarie da porre sullo stesso piano della legge ordinaria.
La Corte Costituzionale, fin dalla sentenza n. 9 del 1959, ha stabilito che i regolamenti parlamentari non possono essere soggetti a controllo di costituzionalità.
Le motivazioni di questa sentenza possono essere riassumibili in tre punti:
- Argomento Letterale
In costituzione non vi è scritto in alcuna parte che i regolamenti parlamentari siano atti aventi forza di legge.
- Argomento Strorico
Non è presente alcun precedente storico di controllo di costituzionalità di regolamenti.
- Argomento sistemico
“Indipendenza guarentigiata” garantita storicamente, in quanto la camera, organo costituzionale, deve rappresentare la volontà popolare per cui deve esserne garantita l’autonomia e l’indipendenza.
Con la sentenza n.120 del 2014, tale autonomia viene ribadita per dare fondamento costituzionale all’autonomia stessa; inoltre la Corte Costituzionale ha voluto specificare di essere competente a pronunciarsi solo sul rispetto delle procedure costituzionali e non per quanto attiene ai procedimenti interni delle due camere.
Se la Corte è chiamata a sentenziare su un conflitto di attribuzione, può occuparsi di questioni di legittimità costituzionale del Parlamento. Es. sentenza sul caso Mancuso e autonomia contabile delle camere trattate ad inizio lezione.
Dal 1988 questo è lo schema che la Corte Costituzione ha iniziato ad adottare con una sentenza riguardante l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione.
Una deroga ai regolamenti parlamentari si ha con la cosiddetta “consuetudine derogante nemine contradicente”, cioè quando non si rispetta il regolamento e nessuno si oppone a tale scelta. Spesso il Presidente di una camera utilizza l’espressione “Se non vi sono contrari la Camera/Senato procede.”