STATUTO MOVIMENTO 5 STELLE – CAMERA E SENATO
Camera
Lo statuto inizia parlando dei membri del gruppo. Il gruppo parlamentare “Movimento 5 stelle” è composto da chi è stato eletto nelle liste elettorali contraddistinte dal simbolo del movimento e che hanno sottoscritto il CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN PARLAMENTO”.
Eventuali richieste di adesione sono valutate e votate prima dall’assemblea e dopo dagli iscritti tramite votazione online, purché siano incensurati, non abbiamo tessera di partito politico e non abbiano superato il secondo mandato.
In merito ai principi, recita che: Il gruppo opera per la massima attuazione del Programma del MoVimento, nel rispetto dei principi del NON STATUTO che si trova sul sito di Beppe Grillo.
Fondamentale è la previsione in base alla quale, il gruppo non può associarsi con altri partiti, coalizioni o gruppi, se non per votazioni su singole proposte di legge
Il gruppo riconosce nella rete internet lo strumento capace di assicurare l’informazione dei cittadini e la trasparenza del proprio operato, e individua in tal senso come strumento ufficiale il sito www.moviemnto5stelle.it
Ciascun membro si attiene agli indirizzi deliberati a maggioranza dell’Assemblea, e alle indicazioni degli organi del gruppo. E ciascun componente ha l’obbligo di partecipare alle sedute d’aula e al lavoro delle commissioni e delle giunte. Ogni assenza va comunicata preventivamente al Vice presidente vicario e deve essere motivata.
Gli organi sono: L’ASSEMBLEA, il PRESIDENTE, quattro VICE PRESIDENTI, il SEGRETARIO, e il TESORIERE. Se riuniti costituiscono il COMITATO DIRETTIVO. Sono altresì organi, che possono essere ricoperti anche da persone esterne al gruppo, il DIRETTORE AMMINISTRATIVO e l’ORGANO DI CONTROLLO.
Tutti gli organi sono eletti dall’assemblea a maggioranza dei suoi componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento.
il Presidente è eletto con cadenza annuale. Il Vice presidente vicario dura in carica per tre mesi; svolge la funzione di capogruppo-portavoce, cioè è l’unico titolato a esprimere formalmente la posizione ufficiale del gruppo in merito alle questioni politiche ed istituzionali.
L’altro Vice presidente dura in carica 6 mesi: durante i primi 3 mesi affianca il Vice presidente vicario come uditore; nel restante trimestre subentra al Vice presidente vicario e l’Assemblea lo sostituisce eleggendo un nuovo Vice presidente uditore.
I Vice presidenti delegati d’aula durano in carica 1 anno e possono essere riconfermati.
Infine, Segretario e Tesoriere sono eletti con cadenza annuale
I titolari degli organi possono essere rimossi e sostituiti in ogni momento tramite l’approvazione, a maggioranza dei suoi componenti, di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti del gruppo
L’ASSEMBLEA
E’ composta da tutti i deputati appartenenti al gruppo, si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o del Vice presidente vicario. La convocazione è obbligatoria se richiesta da almeno 1/5 dei componenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio palese. Di ogni riunione d’Assemblea viene redatto un verbale dal Segretario, o in caso di impedimento o assenza del deputato, dal deputato più giovane presente in Assemblea. Nell’adozione delle proprie decisioni l’Assemblea dovrà tener conto delle eventuali indicazioni fornite tramite la rete internet dagli iscritti al Movimento.
L’Assemblea approva il rendiconto consultivo del Gruppo per ogni esercizio.
I VICE PRESIDENTI
I Vice presidenti si impegnano consultare l’Assemblea su ogni questione di rilevanza e istituzionale, verificando quale sia la posizione condivisa dalla maggioranza dei suoi componenti.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore Amministrativo è nominato dal Comitato Direttivo, può essere scelto fra persone esterne al gruppo e dura in carica per il periodo determinato dall’atto della nomina; è sottoposto al controllo del Tesoriere.
Riscuote quanto dovuto al gruppo da persone fisiche e giuridiche; segue il pagamento delle somme dovute dal gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica; è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo; predispone il rendiconto d’esercizio annuale da presentare al Tesoriere per la sua deliberazione.
L’ORGANO DI CONTROLLO
E’ composto da una persone, anche esterna al gruppo.
E’ nominato dall’Assemblea. Identifica e riferisce al tesoriere i rischi attinenti alla redazione del rendiconto d’esercizio annuale; compie controlli periodici per verificare la gestione amministrativa; redige una relazione annuale sull’attività di controllo.
INCOMPATIBILITÀ E COMUNICAZIONE
Non può ricoprire il ruolo di Organo di controllo chi ha ricoperto quello di Tesoriere o Direttore amministrativo.
Il Gruppo utilizza il sito www.movimento5stelle.it quale strumento di comunicazione per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte, nonché quale mezzo per l’acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all’attività politica ed istituzionale.
L’attività del gruppo si conforma al principio della massima trasparenza. A tale scopo verrano diffusi, con cadenza almeno settimanale, gli esiti delle votazioni parlamentari, nonché delle motivazioni di voto espresso dai parlamentari del movimento 5 stelle. Tali comunicazioni verranno effettuate tramite video pubblicati sui canali ufficiali del Movimento 5 stelle o tramite resoconti scritti pubblicati sul sito.
Il gruppo parlamentare si avvarrà di un gruppo unitario di comunicazione, sotto la supervisione del Vice Presidente vicario. Il piano di composizione e funzionamento del gruppo comunicazione sarà approvato dall’Assemblea che delibererà sull’assunzione degli addetti e sull’entità dello stanziamento.
I costi per la costituzione ed il funzionamento del gruppo odi comunicazione verranno sostenuti dal gruppo, utilizzando le risorse finanziarie assegnate al gruppo dall’ufficio di presidenza della Camera. (art. 17 il personale fornisce a tutti i deputati il supporto necessario all’attività parlamentare ed all’attività di comunicazione).
LE SANZIONI
Il Presidente, anche su proposta di un singolo deputato, può provvedere al richiamo o all’allontanamento dall’aula di uno o più componenti del gruppo.
Il Presidente o il Vice presidente vicario, su proposta di un quinto dei componenti del gruppo, provvede, con maggioranza assoluta dell’Assemblea, alla sospensione temporanea o all’espulsione dal gruppo.
Costituiscono comunque cause di espulsione:
– reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della Camera
– reiterate gravi violazioni al presente statuto
– mancate dimissioni dalla propria carica in caso di condanna penale, ancorché non definitiva
– violazione degli obblighi assunti con al sottoscrizione del “codice di comportamento del Movimento 5 stelle in Parlamento”
In ogni caso, l’espulsione dovrà essere ratificata da una votazione online sul portale del Movimento 5 stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti
ART. 19 – SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
Al termine di ciascuna legislatura il gruppo è sciolto con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. Nei cinque giorni precedenti quello in cui ha effetto lo scioglimento, l’Assemblea del gruppo approva il rendiconto d’esercizio che ha termine il giorno stesso e nomina uno o più commissari liquidatori.
L’Assemblea può deliberare di non procedere alla liquidazione devolvendo il proprio patrimonio al nuovo gruppo parlamentare, che poi dovrà deliberare.
Se l’assemblea delibera di procedere alla liquidazione, le disponibilità liquide residue che restano una volta conclusa la liquidazione sono devoluti alla Camera.
APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Lo statuto è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Entro i successivi 5 giorni dalla sua approvazione lo statuto è trasmesso al Presidente della Camera.
Modificazioni possono essere proposte da un quinto dei componenti, sono discusse dall’Assemblea, poste poi in votazione e devono essere approvate da due terzi dei componenti.
Per quanto non disposto dal seguente statuto si applicano le norme del Regolamento della Camera.
CODICE DI COMPORTAMENTO ELETTI MOVIMENTO 5 STELLE IN PARLAMENTO
GRUPPO PARLAMENTARE
i parlamentari dovranno formare un gruppo parlamentare sia al Senato che alla Camera con il nome di “Movimento 5 stelle”.
Gli incarichi nelle commissioni parlamentari o in altri incarichi istituzionali delle due camere, verranno decisi a maggioranza da parte dei parlamentari riuniti di Camera e Senato
COMUNICAZIONE
Lo strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini è il sito www.moviemnto5stelle.it
I parlamentari dovranno rifiutare l’appellativo di “onorevole” e optare per il termine di “cittadino”
Rotazione trimestrale capogruppo a portavoce Camera e Senato con perone sempre differenti, la scelta dei capogruppo sarà operata dai gruppi di Camera e Senato.
Evitare la partecipazione ai talk show televisivi.
TRASPARENZA
Votazioni parlamentari motivate e spiegate giornalmente con un video pubblicato sul canale YouTube del M5S
Votazione in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S
Il parlamentare eletto dovrà dimettersi obbligatoriamente se condannato, anche se solo in primo grado; nel caso di rinvio a giudizio sarà invece sua facoltà decidere se lasciare l’incarico.
Rendicontazione spese mensili per l’attività del gruppo sul sito del movimento
RELAZIONE CON I CITTADINI
Le richieste di proposta di legge originate dal portale del M5S attraverso gli iscritti, dovranno obbligatoriamente essere portate in aula se votate da almeno il 20% dei partecipanti. I gruppi potranno comunque valutare sogni proposta anche sotto la soglia del 20%.
ESPULSIONE DAL GRUPPO
I parlamentari riuniti senza distinzione tra Camera e Senato, potranno, per palesi violazioni del codice di comportamento, proporre l’espulsione di un parlamentare ade M5S a maggioranza. L’espulsione dovrà essere ratificata da una votazione online fra tutti gli iscritti, anch’essa a maggioranza.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’indennità parlamentare percepita dovrà essere di 5000 euro lordi mensili, il residuo sarà restituito allo Stato assieme all’assegno di solidarietà. Si avrà diritto ad ogni altra voce di rimborso tra cui la diaria, il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, benefit per le spese di trasporto e di viaggio, somma forfettaria annua per spese telefoniche, e trattamento pensionistico con sistema di calcolo contributivo.
PERSONALE DI SUPPORTO AI PARLAMENTARI
Le persone eventuali di supporto ai parlamentari per la loro attività, non potranno superare un rimborso economico di 5000 euro lordi mensili. La costituzione di due gruppi di comunicazione, uno per la Camera e uno per il Senato, sarà definita da Beppe Grillo.
Ogni gruppo avrà un coordinatore per relazionassi col sito nazionale del movimento e col blog di Grillo.
SENATO
Il regolamento parlamentare del Movimento 5 stelle al senato assume tendenzialmente le stesse caratteristiche di quello della camera. Le uniche differenze si riscontrano nei seguenti tratti:
– L’art. 3 sancisce gli organi del Gruppo parlamentare, formato dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da soli due Vice Presidenti, a fronte dei quattro presenti alla camera. Tutti eletti dall’assemblea e con cadenza trimestrale, nel rispetto del principio di rotazione tra i componenti. Ad oggi ricoprono i suddetti incarichi:
• Presidente: Gaetti Luigi
• Vice Presidente Vicario: Bertorotta Roberta
• Vice Presidente: Lucidi Stefano
• Segretario: Puglia Sergio
• Tesoriere: Petrocelli Vito Rosario
– Nell’art 5 si evince una differenza nei compiti del Presidente, al quale, al senato, spetta “lo svolgimento di compiti di indirizzo e coordinamento dell’attività del gruppo”, mentre alla camera si parla di “compiti amministrativi e burocratici”. Inoltre al senato, a differenza della camera, non è menzionata la possibilità che il Presidente deleghi la presidenza dell’assemblea ad un altro componente del gruppo parlamentare, ferma restando la figura del Vice Presidente Vicario che, in quanto tale, svolge il ruolo di supplente del Presidente stesso.
– I compiti svolti da Presidente, Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere al senato sono i medesimi di quelli svolti alla camera, tuttavia il regolamento del Gruppo alla camera è molto più dettagliato per ciò che riguarda le relative funzioni.
– L’art 11 sancisce la nomina e i compiti del Direttore amministrativo, il quale, al senato “è nominato dal presidente e dura in carica per la durata della legislatura”, mentre alla camera “è nominato dal Comitato direttivo e dura in carica per il periodo determinato all’atto della nomina”
– Infine, non è presente nel regolamento del Gruppo al senato l’art. relativo allo scioglimento del gruppo, sancito invece alla camera all’ art. 19.
Regolamento Camera.
“I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione” (Art. 1).
Il capo II del regolamento tratta del Presidente della Camera, dell’Ufficio di presidenza e dei presidenti di gruppo. Per quanto riguarda il Presidente dell’assemblea, questo viene eletto mediante uno scrutinio segreto (secondo il principio che lega il voto segreto a votazioni su persone) che può prolungarsi, al massimo, in tre votazioni: la prima a maggioranza del 2/3 dei componenti; la seconda con la maggioranza di 2/3 dei voti; la terza e ultima a maggioranza assoluta (art. 4).
A programmare i lavori delle camere è Conferenza dei presidenti di gruppo.
Successivamente troviamo la regolamentazione dei gruppi parlamentari. Per costituirsi alla Camera, un gruppo parlamentare deve avere un requisito numerico minimo che è di venti deputati. Entro due giorni a partire dalla prima seduta, i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo hanno intenzione di aderire, altrimenti sono automaticamente da considerarsi membri del Gruppo misto. Vi è tuttavia una eccezione relativa al requisito numerico per aderire a un gruppo qualora anche solo un parlamentare rappresenti un partito organizzato nel paese. Inoltre, anche all’interno del Gruppo misto, può esserci una sorta di sotto-gruppo, la componente riconosciuta. Infine, l’art.15, definisce i contenuti obbligatori che gli statuti dei rispettivi gruppi devono avere e le scadenze.
Il capo IV tratta, invece, delle Giunte parlamentari. Esse si differenziano dalle commissioni in quanto non fanno leggi. Si occupano bensì di modifiche del regolamento (giunta regolamento); comitato per la legislazione (verifica se le leggi sono scritte bene), giunta delle elezioni (valuta la corretta elezione dei parlamentari), giunta per le autorizzazioni (insindacabilità delle opinioni e la decretazione degli arresti).
Per quanto riguarda le commissioni permanenti, queste sono regolate nel capo V. I loro membri sono designati dai vari gruppi parlamentari. Nell’art. 22 c’è l’elenco delle commissioni permanenti per materia, in totale quattordici e ricalcano quelli che sono i rami ministeriali.
Al capo VI (dell’organizzazione dei lavori e dell’ordine del giorno dell’assemblea e delle commissioni) vi è l’articolo più importante per quanto riguarda la programmazione parlamentare, l’art. 24, in particolare per i suoi commi 2 e 3. Per decidere il calendario c’è bisogno dei 3/4 dei voti e se questo quorum non viene raggiunto è il Presidente della Camera che decide la programmazione, ossia cosa si vota prima e cosa dopo. In questo caso siamo davanti a una anomalia in quanto il Presidente ha una funzione politica piuttosto che di garanzia. Anche per questo motivo, il Presidente della Camera è individuato tra le fila della maggioranza.
Ci siamo poi soffermati sugli elementi fondamentali del capo X, relativo alle votazioni. nell’art. 49 viene stabilito quando si vota a scrutinio palese e quando a scrutinio segreto. Si utilizza lo scrutinio palese nelle votazioni in generale, con due eccezioni. La prima, quando le votazioni riguardano persone; la seconda, su richiesta dei parlamentari, ma solo se il Presidente della Camera accetta tale richiesta.
Tornando alle commissioni, il capo XVI disciplina quelle in sede referente, il XVIII quelle in sede legislativa, e il XIX quelle in sede redigente (in aula non si votano gli emendamenti ma il sì o il no ai singoli emendamenti).
Nel capo XX troviamo una specificazione dell’art. 138 Cost. Infatti, vi è spiegato il sistema di votazione dei progetti di legge costituzionale.
Infine, in tema di rapporti fra Governo e Parlamento, molto importante è l’art. 115 perché regola le modalità delle mozioni di fiducia e sfiducia. Ma ancora più importante è l’art. 116 in quanto regola la questione di fiducia, non essendo regolata dalla costituzione, è regolata direttamente del regolamento parlamentare della Camera (e del Senato). Se il governo la pone su accettazione o reiezione di provvedimenti può essere posta; non può essere posta sui singoli emendamenti. Questi due elementi hanno fini anti-ostruzionistici nel regolamento. La questione di fiducia viene votata per appello nominale dopo 24 ore dall’apposizione.
Tuttavia niente impedisce al governo di annunciare le proprie dimissioni, mettendo una fiducia di fatto (cd. questione di fiducia ufficiosa).
Regolamento Senato in comparazione.
Elezione del Presidente. Con la quarta votazione si elegge il presidente, non si va oltre, si fa un ballottaggio. Il motivo sostanziale di questa prima differenza risiede nel fatto che il Presidente del Senato è il supplente del Presidente della Repubblica, dunque non si può fare a meno di esso.
Gruppi. Norme simili vi sono per la disciplina dei gruppi. Metàcomponenti corrisponde a metà elementi costitutivi rispetto alla Camera. Per costituire un gruppo è necessario un gruppo minimo di 10 componenti. Pure essendoci, non sono, formalizzate, le componenti del gruppo misto.
Commissioni. Disciplina simile a quella della Camera. L’unica diversità è che al Senato la commissione relativa alle materie dell’UE è di secondo livello, nelle quali ci sono componenti che appartengono già ad altre commissioni.
Programmazione. Il senato ha regole diverse: 1) Unanimità di decisione in seno alla Conferenza dei capigruppo; 2) Maggioranza in aula, qualora non vi sia unanimità (alla Camera invece decide il presidente).
Revisione costituzionale. In modo identico rispetto alla Camera. Nell’ultimo passaggio vi è solamente un voto sul si oppure sul no e non si votano emendamenti.
Fiducia/sfiducia. Uguale alla Camera, con la differenza che non bisogna attendere le 24 ore.
Vi sono, in calce al regolamento del Senato, delle note finali relative ai pareri della Giunta sul Regolamento. Sono fondamentali nell’interpretazione del regolamento.
Cenni storici. I regolamenti sono stati modificati sempre quando si palesava un problema. Nel 1988 è stata introdotta una norma stabilizzante per evitare che in qualsiasi momento, come veniva fatto prima, potesse essere utilizzato lo strumento del voto segreto, che facilitava meccanismi “occulti” di accordo tra parti della maggioranza e gruppi di opposizione. Nel 1997 invece, dopo la sentenza numero 360 del 1996 della Corte è stato modificato il regolamento in maniera tale da trovare soluzioni efficaci di programmazione dopo l’impossibilità della reiterazione dei decreti.