IL MAGISTRATO D’ASSEMBLEA
(dott.ssa Giulia Serena Stegher)
Tra gli organi direttivi di un’assemblea parlamentare il ruolo rivestito dal presidente è particolarmente importante.
Se la carta costituzionale dedica alla figura presidenziale solo alcune previsioni (cfr. art. 63, 86, 88), il regolamento parlamentare è ricco di disposizioni che, ad essa, si riferiscono più o meno direttamente
Modalità di elezione. L’elezione del Presidente, antecedente alla formazione del governo, è uno dei primi adempimenti che entrambe le assemblee devono assolvere. Secondo quanto previsto dall’art. 61 della Costituzione, la prima riunione delle Camere deve avere luogo entro 20 giorni dall’elezione e, in quella sede, l’Assemblea elegge il proprio Presidente.
L’elezione avviene sotto la guida di una Presidenza provvisoria (art. 2 RS e RC), carica che difetta a livello regolamentare di una chiara definizione sia nel ruolo che nei poteri, sebbene assuma decisioni preliminari che condizionano la vita dell’Istituzione (ad es. adozione da parte del Senato repubblicano del Regolamento del 1919). Al Senato svolge il ruolo di presidente provvisorio il Senatore più anziano d’età, mentre alla Camera prevale il criterio dell’esperienza.
Quorum. I riferimenti regolamentari sono gli articoli 4 dei regolamenti delle due camera. Per la Camera è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti al primo scrutinio, 2/3 dei voti per il secondo ed il terzo; dal quarto la maggioranza assoluta. Al Senato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti nei primi due scrutini, la maggioranza dei membri presenti nel terzo scrutinio (che ha luogo il giorno successivo) e, in caso di mancata elezione, si procede con il ballottaggio tra i due candidati precedentemente più votati, altrimenti è eletto il senatore più anziano d’età.
Perché due differenti sistemi di elezione? alla Camera si vuole privilegiare il criterio della più ampia rappresentatività, al Senato si cerca di agevolare la rapidità dell’elezione (perché il Presidente del Senato è il supplente del Capo dello Stato).
Evoluzione storica. Per capire ruolo e poteri del Presidente è necessario considerare anche il contesto politico-istituzionale ed elettorale.
Tre sono le fasi essenziali:
- le prime sei legislature (1948-1976): elezione di alcune personalità per mantenere gli equilibri delle coalizioni composite
- tra il 1976 e il 1993: il rapporto collaborativo tra maggioranza e opposizione sfocia nell’attribuzione delle Presidenze di Camera e Senato a diverse personalità, anche espressione del maggior partito di opposizione (Presidente come mediatore e garante fra tutte le parti politiche);
- dal 1994 (torsione maggioritaria e avvento della Seconda Repubblica) emerge anima politica del Presidente.
Alcune domande:
- È possibile identificare una quarta fase?
L’avvio della XVII legislatura ha rappresentato una novità: vedi contesto elezione Boldrini-Grasso.
- Anima di arbitro o anima di politico?
Se con le riforme dei regolamenti del 1971 è stato sancito che il presidente di ciascuna assemblea debba astenersi dall’entrare nel merito politico delle questioni e che non debba partecipare al voto (in questo periodo i presidenti eletti provengono dalle fila del maggior partito di opposizione), a partire dagli anni novanta si è andata affermando la prassi per cui entrambi i presidenti siano diretta espressione della maggioranza. Quest’ultima prassi si è interrotta nella XIV, XV E XVI legislatura, quando sono stati eletti Presidenti della Camera i leader di partiti minori della maggioranza, sulla base di accordi di coalizioni.
Non sono nemmeno mancati casi in cui i Presidenti abbiano espresso posizioni differenti, se non addirittura contrastanti, tali da determinare persino una frammentazione nella maggioranza di governo (caso Presidenza Fini XVI legislatura).
I PRESIDENTI DELLA CAMERA E I PRESIDENTI DEL SENATO
Sono assai numerose e di diversa natura. Per queste ragioni il Presidente è coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza.
Un Ufficio di Presidenza (artt. 5-7 RC e RS) è composto da:
- Quattro vice-presidenti, che hanno il compito di sostituire il Presidente nella direzione dei lavori parlamentari;
- Otto segretari, con compiti di ausilio al Presidente nella direzione dei lavori;
- Tre questori, che assolvono compiti di amministrazione della Camera e vigilano sull’applicazione delle norme regolamentari.
Questi sono eletti sotto la direzione del Presidente con voto segreto e limitato, per garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
Le attribuzioni spettanti al Presidente derivano dal combinato disposto della Costituzione, dei Regolamenti, di leggi, consuetudini e prassi. Possono essere suddivise in categorie, considerata la loro eterogeneità:
- di garanzia e rappresentanza: del corretto e buon andamento dello svolgimento dei lavori e nella rappresentanza dell’organo che è chiamato a presiedere. A ciò si aggiunge anche l’attività di rappresentanza svolta sul piano internazionale.
- di designazione e nomina di componenti o organi parlamentari come giunte, commissioni permanenti, commissioni di inchiesta; e di autorità indipendenti come i componenti di commissione garanzia sciopero servizi pubblici, garante concorrenza e mercato.
- di organizzazione e direzione dei lavori: mirate al regolare svolgimento dell’attività parlamentare. Presiede e regola ogni seduta, anche se è presente – e dunque contato ai fini del numero legale – non vota; predispone il calendario dei lavori; autorizza commissioni indagini conoscitive, scioglie conflitti di competenza tra commissioni; sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento, decide l’ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti e ordini del giorno, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo.
- di vigilanza e di esternazione: per la tutela dell’ordine dei lavori è titolare di poteri disciplinari nei confronti di chi non mantiene un atteggiamento consono (sanzioni come censura o esclusione dall’aula per una o più sedute); il potere di esternazione è assimilabile a quello del Capo dello Stato, anche per disponibilità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa nello spazio istituzionale – anche se con la torsione maggioritaria sono stati fatti dei rilievi per inopportunità visto che sono considerati non come rappresentanza istituzionale ma come interventi diretti nella vita politica. Verifica la regolarità di procedimenti formalizzati e dei conseguenti atti conclusivi, dandone attestazione e/o comunicazione ad organi esterni (per esempio, il «messaggio» con cui è trasmesso un progetto di legge approvato all’altra Camera o al Presidente della Repubblica).
In linea generale, il Presidente svolge un’attività di coordinamento tra tutti i soggetti e organi che operano all’interno delle camere: ad es. assegnazione progetti di legge.
Le funzioni del Presidente possono essere anche suddivise in base agli organi con cui il Presidente si interfaccia, e quindi:
- Interprete e giudice delle regole parlamentari – Giunta per il regolamento: le sue decisioni sono inappellabili, anche se prima di decidere può consultare la giunta per il Regolamento. Alcune delle sue pronunce sono da considerarsi come fonti del diritto integrative perché costituiscono precedenti.
- Garanzia dell’autonomia parlamentare – Ufficio di Presidenza.
- Coordinamento e programmazione – Conferenza dei capigruppo.
Per un approfondimento consultabile on line:
http://www.arsae.it/arsae/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=71
Qui invece la mia recensione al libro di E. GIANFRANCESCO, N. LUPO, G. RIVOSECCHI, I Presidenti di Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/01/Recensione-Giuliaserena-Stegher-.pdf