Ceccanti (Pd) Roma Capitale Presentati due emendamenti dei relatori al testo-base per rafforzare l’autonomia amministrativa e finanziaria e per giungere all’autonomia legislativa attraverso uno statuto
Insieme alla collega Annagrazia Calabria come relatori su Roma Capitale abbiamo presentato due emendamenti per venire incontro ad alcune critiche emerse sul testo base che richiedevano una maggiore celerità e semplicità delle procedure relative all’autonomia legislativa e una maggiore consistenza di quella amministrativa e finanziaria.
Il primo emendamento anzitutto rafforza l’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria che lo Stato disciplina con la legge ordinamentale su Roma Capitale già prevista dal vigente articolo 114 della Costituzione. Quindi attribuisce anche un’autonomia legislativa, esclusa comunque la Sanità, sulla base di uno Statuto speciale approvato a maggioranza di due terzi dall’Assemblea Capitolina.
Il secondo emendamento stabilisce che la legge relativa alle norme di attuazione dello Stato sia approvata dal Parlamento sentita la Regione Lazio.
Offriamo quindi questa base di confronto per arrivare regolarmente in Aula come previsto il giorno 20.
Allegato 1
Testo emendamenti
EMENDAMENTI DEI RELATORI
(31 maggio 2022)
All’articolo 1, comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
- a) premettere il seguente periodo: “La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.”
- b) sostituire le parole da: “e le altre materie” fino alla fine del comma con le seguenti: “, individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio.”
Conseguentemente, sopprimere il comma 2
I RELATORI
All’articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:
- Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo Statuto speciale di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la Regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.
I RELATORI
Allegato 2 testo dell’articolo 114 come risultante dalle eventuali modifiche
Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio.