Guida alla lettura del dossier Camera sulla legge elettorale

Guida al dossier Camera sulla legge elettorale con due annotazioni personali, una sulla governabilità e una sulla rappresentanza

Breve premessa di metodo

Si tratta di un dossier che va studiato a fondo (grazie agli ottimi e tempestivi uffici Camera) giacché appare quanto mai probabile che il testo della proposta di legge non subisca ulteriori emendamenti nel corso del suo iter non molto lungo.

Gli articoli-chiave del testo sono i primi due perché, come accade sempre, le innovazioni legislative, per quanto ampie, vengono ricondotte a emendamenti ai due Testi Unici della Camera e del Senato.

Questo spiega anche perché è stata messa spesso la fiducia anche al fine di evitare i voti segreti (possibili alla Camera, ma non al Senato): è sufficiente mettere due sole fiducie per approvare il cuore del testo.

Le pagine 10 e 11 del dossier segnalano alcune delle novità introdotte in Commissione che sono intervenute in due tempi diversi.

  1. Le modifiche del primo tempo e una nota sulla governabilità

Il primo tempo è quello dell’adozione del testo base.

Sotto il profilo della governabilità la soglia per il premio è stata alzata al 42 per cento in entrambe le Camere ed eliminato il ballottaggio.

Sotto i profili delle critiche di costituzionalità è stata ridotta l’entità del premio scendendo da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato.

Queste novità erano già state segnalate nella precedente edizione del dossier.

Segnalo che appare contraddittoria l’elevazione della soglia al 42 e la simultanea soppressione del ballottaggio: se il problema è che le forze politiche non sono capaci a stipulare coalizioni post-elettorali e che quindi, per quanto possibile, la decisione sul governo vada rimessa agli elettori il ballottaggio doveva essere previsto proprio quando si decideva di alzare la soglia. E’ vero che è improbabile che la prima coalizione non arrivi al 42 per cento nelle politiche 2027, i terzi e quarti poli potrebbero essere compressi dalla logica del voto utile, ma una legge andrebbe pensata come stabile, anche per eventualità future di maggiore frammentazione.

  • Le modifiche del secondo tempo e una nota sulla rappresentanza

C’è stata poi una seconda ondata di modifiche con emendamenti che questo dossier spiega per la prima volta.

Sono stati anzitutto reinseriti ai fini del premio gli elettori della Val D’Aosta e del Trentino, la cui esclusione andava contro il voto uguale, purché vogliano votare per liste o candidati non espressivi delle minoranze linguistiche, le quali possono non collegarsi; di conseguenza il premio diminuisce ancora perché i seggi conquistati dai vincenti in Taa e VdA sono ora compresi nel tetto. Il dossier a pagina 11 non segnala direttamente le altre novità che troviamo illustrate dopo.

Alle pagg. 42-44 il dossier illustra il comma 6 dell’articolo 1, perfezionato nell’esame in referente, che introduce l’indicazione nei programmi dei candidati alla Presidenza del Consiglio, la cui importanza sembra essere sopravvalutata. Se infatti l’esito delle elezioni è chiaro la legittimazione diretta del candidato vincente si produce comunque, che vi sia la norma oppure no. Se l’esito non è chiaro, in assenza di vincitore, essa è destinata a cedere. Non ci sono conseguenze automatiche neanche sulle coalizioni: quella di centro-destra è abituata a indicare comunque il leader del primo partito, quella di centro-sinistra non ha ancora un criterio condiviso ma lo dovrebbe trovare comunque, norma o non norma.

A pag. 172 troviamo la spiegazione dell’articolo 5 con il quale viene precisato quali sono le forze politiche che non avranno bisogno di raccogliere le firme, ossia quelle che abbiano un gruppo parlamentare al 31 dicembre 2025. Tra le piccole forze questo salva Noi Moderati nel Cdx, Azione nel Centro-centro, Italia Viva nel csx.

Segnalo che, a causa della doppia lista bloccata, di partito e di coalizione, resta aperta la questione del rapporto effettivo di rappresentanza che lascia il varco aperto per una sentenza additiva che introduca le preferenze, nell’arco di tempo tra la approvazione di questo testo e l’effettivo svolgimento delle elezioni politiche.


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