In Diario

COMUNICATO STAMPA

 

PRESENTATO DISEGNO DI LEGGE SULLE

 “NORME PER L’ELEZIONE DEL SENATO”.

 

Con il Disegno di Legge presentato oggi da 24 senatori PD, i cittadini italiani rimangono attori protagonisti dell’elezione del nuovo Senato della Repubblica, senza tornare indietro sulla giusta strada del superamento del bicameralismo perfetto e sul nuovo ruolo del Senato stesso.

E’ un modello che nel pieno rispetto del nuovo impianto costituzionale, infatti, non riduce il Senato a un «dopolavoro per consiglieri regionali», ma rafforza la sua autorevolezza e la sua legittimazione democratica e territoriale.

Questo disegno di legge rappresenta un contributo costruttivo e fattivo alla stagione delle riforme e ci attendiamo che il PD e il Governo sappiano cogliere questa occasione per completare la cornice attuativa delle riforme garantendo il fondamentale potere di scelta dei senatori ai cittadini e non a ristretti gruppi dirigenti di partiti e movimenti.

 

 

Il nuovo art.57 della Costituzione prevede che i consigli regionali eleggano – con metodo proporzionale – 74 senatori-consiglieri regionali e 21 senatori-sindaci.

Al comma 5 si prevede che i consigli regionali eleggano i consiglieri regionali-senatori “in conformità alle scelte espresse dagli elettori” in occasione del rinnovo dei Consigli regionali.

Al comma 6 si rimanda a una legge per regolamentare questo procedimento.

Con questo Disegno di Legge si rende compatibile la formale elezione dei 74 membri del nuovo Senato da parte dei consigli regionali con il rispetto pieno dell’espressione popolare in occasione delle elezioni regionali.

Sulla modalità di elezione del Senato vi era stato,infatti, un lungo confronto parlamentare risolto nella seconda lettura al Senato dall’emendamento al comma 5 (“in conformità alle scelte”), di cui questo disegno di legge rappresenta una naturale prosecuzione applicativa.

Nella legge proposta, il territorio della Regione viene suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere: in ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista regionale, sul modello del sistema elettorale del Senato fino al 1992.

Nelle regioni che eleggono un solo consigliere regionale-senatore, il collegio corrisponde all’intero territorio regionale.

Un genere non potrà essere rappresentato nelle candidature più del 60%

Sulla base delle scelte espresse dagli elettori nel segreto dell’urna si definirà una graduatoria regionale e si attribuiranno – con il sistema proporzionale – i seggi eventualmente spettanti a ogni lista regionale; successivamente si stilerà la graduatoria interna di ogni lista regionale sulla base dei risultati ottenuti nei collegi (% sulle scelte totali).

Il Consiglio regionale, quindi, eleggerà i senatori-consiglieri prendendo atto dell’espressione degli elettori, senza poterla, però, modificare.

Con questo disegno di legge, dunque, il giorno delle elezioni regionali l’elettore riceverà 2 schede: una per il rinnovo del Consiglio regionale e una per la scelta dei senatori attribuiti alla regione.

I senatori così eletti saranno anche consiglieri regionali e non sarebbero,invece, dei “nominati” dal Consiglio regionale al suo interno.

Il ruolo di senatore-consigliere regionale – con l’unica eccezione del Presidente della Regione – sarà incompatibile con incarichi di giunta, nell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e delle Commissioni.

Il disegno di legge prevede anche le modalità di elezione da parte del Consiglio regionale dei 21 senatori-sindaci. Il Consiglio regionale voterà scegliendo tra una terna di nominativi proposta dal Consiglio delle Autonomie Locali di ogni regione.

 

Il disegno di legge è stato sottoscritto dai senatori:

FORNARO, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D’ADDA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI.

 

Roma, 20 gennaio 2016

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Showing 3 comments
  • Andrea Sergi
    Rispondi

    Qualunque legge elettorale venga varata per il Senato, niente può risolvere la contraddizione in termini del nuovo art.57, da cui risulta che il senatore-consigliere è eletto dal Consiglio regionale e, al contempo, dagli elettori. Eleggere è lo stesso che scegliere (vedi l’etimo), ma non lo possono fare due soggetti contemporaneamente, se sceglie uno non sceglie l’altro. L’articolo non parla, per i Consigli, né di ratifica né di elezione formale. Le pare possibile che la base dell’ordinamento dello Stato contenga una simile ambiguità? Si ha l’impressione di un pentimento del legislatore in corso di stesura. Vedo poi che per i senatori sindaci il problema non si pone: qui non c’è nessuna scelta dei cittadini.

    • stefanoceccanti
      Rispondi

      la scelta in conformità è quella che fanno senza problemi i grandi elettori presidenziali americani. La possiamo fare anche noi.

      • Corinna
        Rispondi

        Non si può fare confusione su un concetto così importante,creando l’ambiguità di cui parlava Andrea Sergi. Qui si gira intorno alla Costituzione,la nostra suprema legge,un argomento che non ammette dubbi,o disegni per il futuro.

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