SENATO DELLA REPUBBLICA
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Gruppo Partito Democratico
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
COSA CAMBIA PER I CITTADINI, IL PARLAMENTO E LE ALTRE ISTITUZIONI NAZIONALI E TERRITORIALI
La fine del bicameralismo perfetto e la riforma del Parlamento
Eliminato il rapporto di fiducia tra il Governo e il Senato: sarà la sola Camera ad accordare o revocare la fiducia al Governo.
Differenziate le funzioni delle Camere:
• alla Camera dei deputati sono attribuite la rappresentanza della Nazione, la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e quella di controllo dell’operato del Governo;
• al Senato della Repubblica sono attribuite la rappresentanza delle Istituzioni territoriali, la partecipazione al procedimento legislativo, la funzione di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni.
Semplificato il procedimento legislativo: la partecipazione paritaria delle due Camere sarà limitata a un numero definito di leggi bicamerali (leggi costituzionali e leggi in materia di elezione del Senato, referendum popolare e ordinamento degli enti territoriali). Per tutte le altre leggi, il Senato potrà solo proporre modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.
Introdotto nell’ambito dei regolamenti parlamentari lo Statuto delle opposizioni, a garanzia dei diritti delle minoranze.
Rafforzato il principio della parità di genere nell’accesso alla rappresentanza politica, con riferimento sia al parlamento nazionale che agli organi elettivi regionali.
Taglio dei costi della politica e doveri dei parlamentari
Abolite le indennità per i senatori che, ridotti a meno di un terzo di quelli attuali, conserveranno solo quelle relative alle cariche territoriali.
Abolito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
Abolite le Province quali organi costituzionali dotati di funzioni e poteri propri.
Ridotti e limitati gli emolumenti spettanti al Presidente della giunta e agli altri componenti degli organi regionali: l’importo delle loro indennità non potrà superare quello spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.
Abolito il finanziamento dei gruppi nei Consigli regionali.
Previsto il dovere di partecipazione dei parlamentari alle sedute dell’Assemblee e ai lavori delle Commissioni
La composizione e l’elezione del nuovo Senato
Ridotto il numero complessivo dei senatori a 100 (rispetto ai 315 senatori attuali), dei quali:
74 consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di appartenenza, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in sede di elezione degli stessi Consigli;
21 sindaci eletti dai Consigli regionali, nella misura di uno per ciascuno, fra tutti i sindaci dei comuni della Regione;
5 nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (con mandato di sette anni non rinnovabile).
Il riequilibrio del sistema e degli organi costituzionali di garanzia
Introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali: a rafforzamento delle prerogative del Parlamento, è riconosciuta la possibilità di rinviare alla Corte Costituzionale le leggi elettorali, su ricorso di un terzo dei senatori o di un quarto dei deputati.
Riformato il sistema di elezione del Presidente della Repubblica: in conseguenza del nuovo assetto istituzionale, per l’elezione del Presidente da parte del Parlamento in seduta comune (630 deputati + 100 senatori) sono richieste, a garanzia delle opposizioni, maggioranze qualificate più ampie rispetto a quelle attualmente previste:
2/3 dell’assemblea dal primo al terzo scrutinio;
3/5 dell’assemblea dal quarto al sesto scrutinio;
3/5 dei votanti dal settimo scrutinio.
Riformato, in coerenza con la fine del bicameralismo perfetto, anche il sistema di nomina dei giudici costituzionali: dei cinque giudici di espressione parlamentare, tre saranno nominati dalla Camera e due dal Senato.
Vincoli e prerogative dell’azione del Governo
Ammessa la possibilità per il Governo di chiedere alle Camere la votazione prioritaria dei disegni di legge dichiarati essenziali per l’attuazione del programma di governo.
Introdotti più stringenti vincoli costituzionali alla decretazione d’urgenza: la possibilità di ricorso al decreto-legge è espressamente esclusa per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, le deleghe al Governo, l’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, l’approvazione di bilanci e il ripristino di norme che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime.
Più vincoli e responsabilità per gli amministratori locali: il nuovo titolo V prevede che le funzioni amministrative siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
In generale, introdotto in Costituzione il principio della trasparenza della pubblica amministrazione, alla stregua del buon andamento e dell’imparzialità della stessa.
Il rapporto tra lo Stato e i territori: la nuova riforma del Titolo V
Abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, per come delineata dalla riforma del titolo V del 2001, e rivisto conseguentemente il perimetro delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.
Ricondotte alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie, già concorrenti, inerenti ad interessi di rilevanza nazionale, tra cui: grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; promozione della concorrenza; tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; politiche sociali; istruzione e formazione professionale.
Estese le materie ammesse a forme di federalismo differenziato: forme e condizioni particolari di autonomia potranno essere attribuite alle Regioni che abbiano i bilanci in equilibrio in alcune materie di competenza esclusiva dello Stato, tra le quali il governo del territorio, le politiche attive del lavoro, l’ordinamento scolastico, la tutela dei beni culturali, l’ambiente, il turismo, il commercio con l’estero.
Introdotta la cosiddetta “clausola di supremazia statale”: ai fini della tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale, si è previsto che su proposta del Governo – che se ne assume pertanto la responsabilità – la legge statale possa intervenire anche in materie di competenza esclusiva delle Regioni.
Rafforzato il principio della corrispondenza tra le risorse spettanti agli enti territoriali e le funzioni pubbliche loro attribuite. Il nuovo titolo V prevede che l’insieme delle risorse derivanti dall’autonomia finanziaria regionale e locale (cioè tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito di tributi erariali, ecc.) debba assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai rispettivi livelli di governo (comuni, città metropolitane e regioni).
Il rafforzamento degli strumenti della democrazia diretta
Previsti tempi certi di esame e votazione finale in Parlamento per i disegni di legge d’iniziativa popolare. Di contro, è innalzato fino a 150mila (attualmente 50mila) il numero delle sottoscrizioni richieste per la loro presentazione alle Camere.
Introdotta una nuova tipologia di consultazione – il referendum propositivo e d’indirizzo – alla quale si potranno affiancare ulteriori forme di consultazione popolare, aperte alle formazioni sociali (sul modello del débat public francese).
Aggiornato l’istituto del referendum abrogativo, con l’introduzione di un doppio quorum:
• in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 500mila elettori, per la validità della consultazione sarà necessaria la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi diritto al voto;
• in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 800mila elettori, sarà sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei deputati.
Roma, 21 ottobre 2015
A cura di Simona Genovese e Carlo Ferrajoli