questo è il testo entrato
qui sotto gli emendamenti approvati:
All’articolo 1 sono stati approvati l’emendamento 1.1 (testo 2) del sen. Orellana (Aut) e altri, che prevede l’adozione da parte del Consiglio di Presidenza di un codice di condotta al quale i senatori devono attenersi nell’esercizio del mandato;
1.100 (testo 2) del relatore in base al quale la decadenza del senatore dalle cariche non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi;
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso: «Art. 13», al comma 1,- bis, aggiungere infine il seguente periodo:
«Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».
Conseguentemente, all’articolo 27, al comma 3-bis aggiungere, in
fine, il seguente periodo:
«Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».
b) al capoverso: «Art. 14»: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro
legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo»;
2) al comma 5, sostituire la parola: «speciali» con le seguenti:
«di cui all’articolo 116, primo comma, della Costituzione»;
3) al comma 6, sostituire le parole: «salva la facolta` del Consiglio
di Presidenza prevista» con le seguenti: «salvo quanto previsto».
c)al capoverso: «Art. 15» al comma 2, dopo le parole:
«del Senato» inserire le seguenti:
«la propria denominazione ed ogni successiva varia-
zione, noncheì» e al comma 3, premettere le seguenti parole:
«Salvo il caso previsto all’articolo 14, commi 4, penultimo periodo e 5,»;
d) dopo capoverso «Art. 18», inserire il seguente:
«Art. 19. Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenenti ai
Gruppi di opposizione».
e) al capoverso «Art. 21», al comma 3 aggiungere in fine le seguenti
parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».
1.23 della sen. Bottici (M5S) e altri.
1.23 Bottici, Santangelo, Buccarella
Al comma 1, al capoverso «Art. 16- Bis », al comma 10, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare
nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, e` tenuto, a cura
del suo Presidente e del suo Tesoriere, ad istituire un idoneo accantona-
mento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente
legislatura»
All’articolo 2 sono stati approvati l’emendamento 2.3 del sen. Malan (FI-PdL),
Al capoverso «Art. 21.» , al termine del comma 3, e ` inserito il seguente periodo:
«Il Senatore componente del Governo, quando lo rappresenta in una Commissione, puo` sostituire uno dei senatori del suo gruppo, incluso quello che lo sostituisce»
2.100 (testo 2) del relatore,
Al capoverso «Art. 21.» , al termine del comma 3, e ` inserito il seguente periodo:
«Il Senatore componente del Governo, quando lo rappresenta in una Commissione, puo` sostituire uno dei senatori del suo gruppo, incluso quello che lo sostituisce»
2.5 del sen. Orellana (Aut) e altri,
2.5 Orellana, Battista, Mussini
Al comma 1, capoverso «Art. 28» , al comma 1, primo periodo, sosti-
tuire le parole: «per la sola votazione finale», con le seguenti:
«per la votazione degli articoli e la votazione finale».
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 36.» al comma 1 so-
stituire le parole: «la votazione finale», con le seguenti: «la votazione de-
gli articoli e la votazione finale».
2.6 (testo 2) del sen. Santangelo (M5S) e altri,
2.6 (testo 2)
Santangelo, Buccarella, Crimi, Bertorotta
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 28», inserire il seguente:
«Art. 33. 1. All’articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e` abrogato;
b) sostituire il comma 4, con il seguente:
“Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, puo`
disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svol-
gimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi”»
2.15 (testo 2) del sen. Cociancich (PD) e altri.
All’articolo 3 sono stati approvati l’emendamento 3.100 (testo 2) del relatore, in base al quale il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri;
3.100 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
al capoverso:
«Art. 78» al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «possono presentare», inserire
le seguenti: «in Assemblea»;
2) al quarto periodo, premettere le parole: «La discussione con-
giunta e» e sostituire le parole da: «entro il settimo»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,
b) al capoverso: «Art. 105», al comma 1-bis aggiungere il seguente
periodo: «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la
trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da
parte di Ministri».
c) al capoverso: «Art. 107», comma 2-bis, aggiungere il seguente pe-
riodo:
«Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, noncheì ai sena-
tori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze,
anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell’articolo 108,
comma 2»
gli emendamenti 3.18 (testo 2)
e 3.21 (testo 2) del sen. Malan (FI-PdL