In Diario

SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 ottobre 2015, ha approvato con modificazioni, nuova-mente in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale d’iniziativa del Governo, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione
CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Funzioni delle Camere)
1. L’articolo 55 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equili-brio tra donne e uomini nella rappresen-tanza. Ciascun membro della Camera dei de-putati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed eser-cita la funzione di indirizzo politico, la fun-zione legislativa e quella di controllo dell’o-perato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costi-tutivi della Repubblica. Concorre all’eserci-
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1429-B – XVII – ALLA CAMERA (Cost. 1ª delib.)
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zio della funzione legislativa nei casi e se-condo le modalità stabiliti dalla Costitu-zione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Parte-cipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle po-litiche dell’Unione europea. Valuta le politi-che pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta co-mune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
Art. 2.
(Composizione ed elezione
del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rap-presentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i sena-tori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Co-muni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposi-zioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ul-timo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istitu-zioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribu-zione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostitu-zione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono at-tribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 59 della Costituzione)
1. All’articolo 59 della Costituzione, il se-condo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può no-minare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo so-ciale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
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Art. 5.
(Modifica all’articolo 63 della Costituzione)
1. All’articolo 63 della Costituzione, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento stabilisce in quali casi
l’elezione o la nomina alle cariche negli organi
del Senato della Repubblica possono
essere limitate in ragione dell’esercizio di
funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 64
della Costituzione)
1. All’articolo 64 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il
seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono
i diritti delle minoranze parlamentari.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina
lo statuto delle opposizioni»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I membri del Governo hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute
delle Camere. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere
di partecipare alle sedute dell’Assemblea
e ai lavori delle Commissioni».
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del
Senato della Repubblica)
1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica prende atto
della cessazione dalla carica elettiva regionale
o locale e della conseguente decadenza
da senatore».
Art. 8.
(Vincolo di mandato)
1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento
esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato».
Art. 9.
(Indennità parlamentare)
1. All’articolo 69 della Costituzione, le
parole: «del Parlamento» sono sostituite
dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Art. 10.
(Procedimento legislativo)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere
per le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali, e soltanto
per le leggi di attuazione delle disposizioni
costituzionali concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari,
le altre forme di consultazione di cui all’articolo
71, per le leggi che determinano l’or-
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dinamento, la legislazione elettorale, gli organi
di governo, le funzioni fondamentali
dei Comuni e delle Città metropolitane e
le disposizioni di principio sulle forme associative
dei Comuni, per la legge che stabilisce
le norme generali, le forme e i termini
della partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea, per
quella che determina i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con l’ufficio di senatore
di cui all’articolo 65, primo comma, e per le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma,
80, secondo periodo, 114, terzo comma,
116, terzo comma, 117, quinto e nono
comma, 119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, secondo
comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto
proprio, possono essere abrogate, modificate
o derogate solo in forma espressa
e da leggi approvate a norma del presente
comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera
dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati è immediatamente trasmesso
al Senato della Repubblica che, entro
dieci giorni, su richiesta di un terzo
dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato
della Repubblica può deliberare proposte di
modificazione del testo, sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all’esame o sia inutilmente
decorso il termine per deliberare, ovvero
quando la Camera dei deputati si sia
pronunciata in via definitiva, la legge può
essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica
per le leggi che danno attuazione all’articolo
117, quarto comma, è disposto nel termine
di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i medesimi disegni di legge, la Camera
dei deputati può non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato della Repubblica
a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
solo pronunciandosi nella votazione
finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81,
quarto comma, approvati dalla Camera dei
deputati, sono esaminati dal Senato della
Repubblica, che può deliberare proposte di
modificazione entro quindici giorni dalla
data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono,
d’intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme
dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo
quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti
all’esame della Camera dei deputati».
Art. 11.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il
seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, richiedere alla Camera
dei deputati di procedere all’esame di
un disegno di legge. In tal caso, la Camera
dei deputati procede all’esame e si pronuncia
entro il termine di sei mesi dalla data
della deliberazione del Senato della Repubblica
»;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila
» è sostituita dalla seguente:
«centocinquantamila» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La discussione e
la deliberazione conclusiva sulle proposte
di legge d’iniziativa popolare sono garantite
nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti
dai regolamenti parlamentari»;
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c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politi-che pubbliche, la legge costituzionale stabi-lisce condizioni ed effetti di referendum po-polari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le moda-lità di attuazione».
Art. 12.
(Modifica dell’articolo 72
della Costituzione)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commis-sione e poi dalla Camera stessa, che l’ap-prova articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presen-tato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con vo-tazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua ap-provazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un de-cimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approva-zione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pub-blicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati interna-zionali e per quelli di approvazione di bi-lanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repub-blica disciplina le modalità di esame dei di-segni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70. Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Ca-mera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attua-zione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottopo-sto alla pronuncia in via definitiva della Ca-mera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i ter-mini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può es-sere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Ca-mera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferi-mento all’omogeneità del disegno di legge».
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Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134
della Costituzione)
1. All’articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Le leggi sono promulgate dal Presi-dente della Repubblica entro un mese dal-l’approvazione. Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Se-nato della Repubblica possono essere sotto-poste, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzio-nale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei de-putati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promul-gata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la pro-mulgazione della legge. In caso di dichiara-zione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
2. All’articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il se-guente: «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Re-pubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma».
Art. 14.
(Modifica dell’articolo 74
della Costituzione)
1. L’articolo 74 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 74. – Il Presidente della Repub-blica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chie-dere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conver-sione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Art. 15.
(Modifica dell’articolo 75
della Costituzione)
1. L’articolo 75 della Costituzione è sosti-tuito dal seguente: «Art. 75. – È indetto referendum popo-lare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinque-centomila elettori o cinque Consigli regio-nali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trat-tati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referen-dum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la mag-gioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
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La legge determina le modalità di attuazione
del referendum».
Art. 16.
(Disposizioni in materia
di decretazione d’urgenza)
1. All’articolo 77 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta
con legge»;
b) al secondo comma, le parole: «alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Camera dei deputati,
anche quando la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.
La Camera dei deputati, anche se sciolta, è
appositamente convocata e si riunisce»;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui
il Presidente della Repubblica abbia chiesto,
a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione,
entro novanta giorni dalla loro pubblicazione
»;
2) al secondo periodo, le parole: «Le
Camere possono» sono sostituite dalle seguenti:
«La legge può» e le parole: «con
legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti
provvisori con forza di legge: disciplinare
le materie indicate nell’articolo 72,
quinto comma, con esclusione, per la materia
elettorale, della disciplina dell’organizzazione
del procedimento elettorale e dello
svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni
adottate con decreti non convertiti in
legge e regolare i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia
di norme di legge o di atti aventi forza
di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimi per vizi non attinenti al
procedimento.
I decreti recano misure di immediata
applicazione e di contenuto specifico, omogeneo
e corrispondente al titolo.
L’esame, a norma dell’articolo 70,
terzo e quarto comma, dei disegni di legge
di conversione dei decreti è disposto dal Senato
della Repubblica entro trenta giorni
dalla loro presentazione alla Camera dei deputati.
Le proposte di modificazione possono
essere deliberate entro dieci giorni
dalla data di trasmissione del disegno di
legge di conversione, che deve avvenire
non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
Nel corso dell’esame dei disegni di
legge di conversione dei decreti non possono
essere approvate disposizioni estranee
all’oggetto o alle finalità del decreto».
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra)
1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera
a maggioranza assoluta lo stato di
guerra e conferisce al Governo i poteri necessari
».
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto)
1. All’articolo 79, primo comma, della
Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,
» sono sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati,».
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Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica
di trattati internazionali)
1. All’articolo 80 della Costituzione, le
parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite
dalle seguenti: «La Camera dei deputati
autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le leggi che autorizzano
la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea sono
approvate da entrambe le Camere».
Art. 20.
(Inchieste parlamentari)
1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
Il Senato della Repubblica può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse
concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina
fra i propri componenti una Commissione.
Alla Camera dei deputati la Commissione
è formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La Commissione
d’inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria».
CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche all’articolo 83 della Costituzione
in materia di delegati regionali e di quorum
per l’elezione del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 83 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo
è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio
è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio
è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dei votanti».
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione
del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 85 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i
delegati regionali,» sono soppresse e dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Quando il Presidente della Camera esercita
le funzioni del Presidente della Repubblica
nel caso in cui questi non possa adempierle,
il Presidente del Senato convoca e presiede
il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Se la Camera dei
deputati è sciolta, o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione della Camera
nuova».
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Art. 23.
(Esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 86 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato
» sono sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «il
Presidente della Camera dei deputati indice»
sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente
del Senato indice», le parole: «le Camere
sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti:
«la Camera dei deputati è sciolta» e la parola:
«loro» è sostituita dalla seguente:
«sua».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. All’articolo 88 della Costituzione, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può,
sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera
dei deputati».
CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al Governo)
1. All’articolo 94 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle
due Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia»
sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia
è accordata o revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere
» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi
alla Camera dei deputati»;
d) al quarto comma, le parole: «di una
o d’entrambe le Camere» sono sostituite
dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
e) al quinto comma, dopo la parola:
«Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati
».
Art. 26.
(Modifica all’articolo 96 della Costituzione)
1. All’articolo 96 della Costituzione, le
parole: «del Senato della Repubblica o»
sono soppresse.
Art. 27.
(Modifica all’articolo 97 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell’articolo 97 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità
e la trasparenza dell’amministrazione
».
Art. 28.
(Soppressione del CNEL)
1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.
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CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione delle Province)
1. All’articolo 114 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle
Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le
Province,» sono soppresse.
Art. 30.
(Modifica all’articolo 116
della Costituzione)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di
cui all’articolo 117, secondo comma, lettere
l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni
generali e comuni per le politiche
sociali, n), o), limitatamente alle politiche
attive del lavoro e all’istruzione e formazione
professionale, q) limitatamente al
commercio con l’estero; s) e u), limitatamente
al governo del territorio, possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, anche su richiesta delle stesse,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi
di cui all’articolo 119, purché la Regione sia
in condizione di equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio. La legge è approvata
da entrambe le Camere, sulla base
di intesa tra lo Stato e la Regione interessata
».
Art. 31.
(Modifica dell’articolo 117
della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con
l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari e assicurativi; tutela e promozione
della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; coordinamento
della finanza pubblica e del sistema
tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; norme sul procedimento amministrativo
e sulla disciplina giuridica del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità
sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
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l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia ammi-nistrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le po-litiche sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull’i-struzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tu-tela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposi-zioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) dogane, protezione dei confini nazio-nali e profilassi internazionale; commercio con l’estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informa-tiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela e valorizzazione dei beni cul-turali e paesaggistici; ambiente ed ecosi-stema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse na-zionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e in-ternazionale. Spetta alle Regioni la potestà legisla-tiva in materia di rappresentanza delle mino-ranze linguistiche, di pianificazione del terri-torio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programma-zione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo eco-nomico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regio-nale, delle attività culturali, della promo-zione dei beni ambientali, culturali e paesag-gistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e lo-cali di finanza pubblica, nonché in ogni ma-teria non espressamente riservata alla com-petenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riser-vate alla legislazione esclusiva quando lo ri-chieda la tutela dell’unità giuridica o econo-mica della Repubblica, ovvero la tutela del-l’interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni di-rette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attua-zione e all’esecuzione degli accordi interna-zionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le mo-dalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la fa-
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coltà dello Stato di delegare alle Regioni
l’esercizio di tale potestà nelle materie di
competenza legislativa esclusiva. I Comuni
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite, nel rispetto della legge
statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche
con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione
può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato».
Art. 32.
(Modifiche all’articolo 118
della Costituzione)
1. All’articolo 118 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,
» è soppressa;
b) dopo il primo comma è inserito il
seguente:
«Le funzioni amministrative sono esercitate
in modo da assicurare la semplificazione
e la trasparenza dell’azione amministrativa,
secondo criteri di efficienza e di responsabilità
degli amministratori»;
c) al secondo comma, le parole: «, le
Province» sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: «nella
materia della tutela dei beni culturali»
sono sostituite dalle seguenti: «in materia
di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
e) al quarto comma, la parola: «, Province
» è soppressa.
Art. 33.
(Modifica dell’articolo 119
della Costituzione)
1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono
ad assicurare l’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri
e dispongono di compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al loro territorio,
in armonia con la Costituzione e secondo
quanto disposto dalla legge dello Stato ai
fini del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale
per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti assicurano il finanziamento
integrale delle funzioni pubbliche
dei Comuni, delle Città metropolitane e
delle Regioni. Con legge dello Stato sono
definiti indicatori di riferimento di costo e
di fabbisogno che promuovono condizioni
di efficienza nell’esercizio delle medesime
funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali,
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed
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effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione
di piani di ammortamento e a condizione
che per il complesso degli enti di ciascuna
Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.
È esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti».
Art. 34.
(Modifica all’articolo 120
della Costituzione)
1. All’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «Il Governo»
sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi
i casi di motivata urgenza, il parere del Senato
della Repubblica, che deve essere reso
entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce
i casi di esclusione dei titolari di organi
di governo regionali e locali dall’esercizio
delle rispettive funzioni quando è stato
accertato lo stato di grave dissesto finanziario
dell’ente».
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli
organi regionali ed equilibrio tra i sessi
nella rappresentanza)
1. All’articolo 122, primo comma, della
Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e i relativi emolumenti nel
limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci
dei Comuni capoluogo di Regione. La
legge della Repubblica stabilisce altresì i
princìpi fondamentali per promuovere l’equilibrio
tra donne e uomini nella rappresentanza
».
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare
per le questioni regionali)
1. All’articolo 126, primo comma, della
Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente: «Il decreto è adottato previo
parere del Senato della Repubblica».
CAPO V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Elezione dei giudici
della Corte costituzionale)
1. All’articolo 135 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da
quindici giudici, dei quali un terzo nominati
dal Presidente della Repubblica, un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
tre dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica»;
b) al settimo comma, la parola: «senatore
» è sostituita dalla seguente: «deputato».
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CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento)
1. All’articolo 48, terzo comma, della Costituzione,
le parole: «delle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei
deputati».
2. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
3. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera
dei deputati ha luogo entro settanta
giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dall’elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera
dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente».
4. All’articolo 62 della Costituzione, il
terzo comma è abrogato.
5. All’articolo 73, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna
a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano» sono sostituite
dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
ne dichiara».
6. All’articolo 81 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle
Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi
» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere
ogni anno approvano» sono sostituite
dalle seguenti: «La Camera dei deputati
ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna
Camera,» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati,».
7. All’articolo 87 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle
nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della nuova Camera dei deputati»;
b) all’ottavo comma, le parole: «delle
Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati. Ratifica i trattati
relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea, previa l’autorizzazione di entrambe
le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle
Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Camera dei deputati».
8. La rubrica del titolo V della parte II
della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«Le Regioni, le Città metropolitane
e i Comuni».
9. All’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «, delle Province
» sono inserite le seguenti: «autonome
di Trento e di Bolzano».
10. All’articolo 121, secondo comma,
della Costituzione, le parole: «alle Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera
dei deputati».
11. All’articolo 122, secondo comma,
della Costituzione, le parole: «ad una delle
Camere del Parlamento» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
12. All’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione, le parole: «della Provincia
o delle Province interessate e» sono soppresse
e le parole: «Province e Comuni,»
sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
13. All’articolo 133 della Costituzione, il
primo comma è abrogato.
14. Il comma 2 dell’articolo 12 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
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e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«2. Il Comitato di cui al comma 1 è
presieduto dal Presidente della Giunta della
Camera dei deputati».
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’autorizzazione prevista
dall’articolo 96 della Costituzione spetta
alla Camera dei deputati, anche se il procedimento
riguardi altresì soggetti che non
sono membri della medesima Camera dei
deputati»;
b) le parole: «Camera competente ai
sensi dell’articolo 5» e «Camera competente
», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «Camera dei deputati».
16. All’articolo 3 della legge costituzionale
22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo,
le parole: «da questo in seduta comune
delle due Camere» sono sostituite
dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le
parole: «componenti l’Assemblea» sono sostituite
dalle seguenti: «propri componenti»;
al secondo periodo, le parole: «l’Assemblea
» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna
Camera».
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione e sino
alla data di entrata in vigore della legge di
cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dall’articolo 2
della presente legge costituzionale, per l’elezione
del Senato della Repubblica, nei Consigli
regionali e della Provincia autonoma di
Trento, ogni consigliere può votare per una
sola lista di candidati, formata da consiglieri
e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine
dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista
di candidati si divide il numero dei voti
espressi per il numero dei seggi attribuiti e
si ottiene il quoziente elettorale. Si divide
poi per tale quoziente il numero dei voti
espressi in favore di ciascuna lista di candidati.
I seggi sono assegnati a ciascuna lista
di candidati in numero pari ai quozienti interi
ottenuti, secondo l’ordine di presentazione
nella lista dei candidati medesimi, e
i seggi residui sono assegnati alle liste che
hanno conseguito i maggiori resti; a parità
di resti, il seggio è assegnato alla lista che
non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a
quella che ha ottenuto il numero minore di
seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti, può essere esercitata l’opzione
per l’elezione del sindaco o, in alternativa,
di un consigliere, nell’ambito dei
seggi spettanti. In caso di cessazione di un
senatore dalla carica di consigliere o di sindaco,
è proclamato eletto rispettivamente il
consigliere o sindaco primo tra i non eletti
della stessa lista.
2. Quando, in base all’ultimo censimento
generale della popolazione, il numero di senatori
spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo
57 della Costituzione, come modificato
dall’articolo 2 della presente legge costituzionale,
è diverso da quello risultante in
base al censimento precedente, il Consiglio
regionale elegge i senatori nel numero corrispondente
all’ultimo censimento, anche in
deroga al primo comma del medesimo articolo
57 della Costituzione. Si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sciolte entrambe le Camere, non
si procede alla convocazione dei comizi
elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di cui all’articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come modificato dall’articolo
2 della presente legge costituzionale,
la prima costituzione del Senato della Re-
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pubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della pre-sente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Ca-mera dei deputati di cui al periodo prece-dente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province auto-nome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio eletto-rale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provin-ciale.
6. La legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costitu-zionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Ca-mera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costi-tuzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parla-mentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale conti-nuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispet-tivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all’adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall’articolo 72, settimo comma, della Costi-tuzione, come modificato dall’articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere infe-riore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell’ar-ticolo 135 della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 37 della presente legge co-stituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nel-l’ordine, alla Camera dei deputati e al Se-nato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vi-gore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costitu-zione, come modificato dalla presente legge, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei compo-nenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Ca-mera dei deputati e del Senato della Repub-blica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vi-gore della presente legge costituzionale. En-tro novanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano con-formano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad appli-carsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell’articolo 117, se-condo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 31 della pre-sente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e
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alle Province autonome di Trento e di Bol-zano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Re-gioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a sta-tuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’arti-colo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dal-l’articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Re-gioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’arti-colo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costi-tuzionale.
14. La Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste esercita le funzioni provin-ciali già attribuite alla data di entrata in vi-gore della presente legge costituzionale.
Art. 40.
(Disposizioni finali)
1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordina-rio cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimo-nio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla sop-pressione. All’atto dell’insediamento del commissario straordinario decadono dall’in-carico gli organi del CNEL e i suoi compo-nenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rim-borsi o analoghi trasferimenti monetari re-canti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legi-slatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo cri-teri di efficienza e razionalizzazione, all’in-tegrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, im-piego coordinato di risorse umane e stru-mentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei di-pendenti del Parlamento, formato dal perso-nale di ruolo delle due Camere, che adot-tano uno statuto unico del personale dipen-dente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordi-namenti e stabilite le procedure per le modi-ficazioni successive da approvare in confor-mità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle for-mazioni organizzate dei membri del Parla-mento, previste dai regolamenti. Restano va-lidi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adot-tate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è
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stabilito con legge della Repubblica, su ini-ziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall’ar-ticolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’arti-colo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il nu-mero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vi-gore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposi-zioni già vigenti alla data di entrata in vi-gore della presente legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all’ultimo censi-mento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candi-dati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 41.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposi-zioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura suc-cessiva allo scioglimento di entrambe le Ca-mere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.
IL PRESIDENTE
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