In Diario

 

Premessa- delimitazione del tema

 

Questo dibattito non è relativo ai giudizi di merito da dare sulla nuova legge elettorale ed è un bene perché così si può evitare il cortocircuito ormai frequente di ritenere incostituzionali le norme che non ci piacciono, confondendo erroneamente i piani.

 

Ciò detto, è raro trovarsi in casi estremamente chiari come questo.

 

I ricorrenti sembrano aver preso troppo alla lettera l’affermazione evangelica “Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”.

In realtà se si continuano a fare richieste già respinte e a bussare alle porte sbagliate l’esito negativo è assicurato.

 

Vorrei illustrarlo in tre passaggi.

 

  1. La legittimazione soggettiva di singoli elettori e del Codacons non esiste

L’ordinanza 256/2016 Grossi-Coraggio, che ricapitola anche i vari precedenti decisi in modo conforme, a proposito di un conflitto di attribuzioni del Codacons in relazione al referendum costituzionale, è definitivo nel dichiararlo inammissibile per carenza di requisiti soggettivi:

“quanto alla persona fisica che agisce in proprio, la sua qualità di cittadino elettore non comporta che esso sia «investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione» (ordinanza n. 284 del 2008);

che, quanto alla “associazione”, quale lo stesso CODACONS (Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) si definisce nel ricorso, essa non è titolare di funzioni costituzionalmente rilevanti, bensì delle situazioni soggettive che spettano alle «organizzazioni proprie della società civile» (così la ordinanza n. 120 del 2009, che ha affermato il difetto di legittimazione degli stessi partiti politici a sollevare conflitto di attribuzione);

 

  1. La legittimazione soggettiva di singoli parlamentari quando ci si riferisca alla violazione dei Regolamenti e delle prassi non esiste

L’ordinanza 149/2016 Grossi-Cartabia a proposito del ricorso del senatore Quagliariello e altri contro l’approvazione della legge sulle unioni civili attraverso i seguenti passaggi rileva che non sono state violate norme costituzionali, ma vi è un conflitto che riguarda solo interpretazioni di Regolamenti e prassi, non giudicabile dalla Corte:

“occorre, quindi, affinché vi sia materia del conflitto, che si lamenti la violazione di norme costituzionali attributive di potere al soggetto ricorrente;

che, a questo proposito, vero è che i senatori ricorrenti invocano gli artt. 1, secondo comma, 67, 71 e 72, primo e quarto comma, della Costituzione..;

che, tuttavia, è altresì vero che i ricorrenti, dopo aver invocato le suddette disposizioni costituzionali, sviluppano le censure lamentando una serie di violazioni dei regolamenti e della prassi parlamentare dovute a uno scorretto andamento dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge n. 2081..

che, dunque, alla luce della ricostruzione della vicenda, la menomazione lamentata dai ricorrenti inerisce tutta alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari come disciplinati da norme e prassi regolamentari..

che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, a ciascuna Camera è riconosciuta e riservata la potestà di disciplinare, tramite il proprio Regolamento, il procedimento legislativo «in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione» ”

 

 

  1. Sulla pretesa incostituzionalità del ricorso alla fiducia la Corte si è già espressa in senso negativo

La sentenza 391/1995 ha chiarito che Il Parlamento può ben normare la questione di fiducia come procedimento speciale senza violare il 72 ultimo comma che intende preservare la riserva di assemblea:

“ l’art. 72 della Costituzione affianca al procedimento ordinario di approvazione della legge alcuni procedimenti speciali, la cui disciplina viene affidata ai regolamenti parlamentari.

Tra i procedimenti speciali non contemplati dalla costituzione, ma previsti e disciplinati in sede regolamentare, possono essere ricompresi anche quello relativo all’approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (art. 96-bis Reg. Camera e art. 78 Reg. Senato), nonchè quello concernente la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sull’approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge (art. 116 Reg. Camera e art. 161, comma 4, Reg. Senato).”

 

 

 

Conclusione

Al termine faccio un’ulteriore considerazione. Il ragionamento sul voto di fiducia preso a sé stante non rende merito del contesto istituzionale. La vera anomalia sulle leggi elettorali è il voto segreto alla Camera su leggi politicissime e non di coscienza e la curiosa interpretazione data al regolamento del senato che lo ha consentito utilizzando come cavallo di Troia la tutela delle minoranze linguistiche.

Da quelle anomalie deriva la necessità del ricorso alla fiducia se non ci si voglia accontentare dello status quo nella materia.

Se rimuovesse il voto segreto si potrebbero anche ragionevolmente modificare i regolamenti espandendo l’area in cui è precluso il ricorso alla fiducia.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contatti

Scrivi una mail a stefano

Not readable? Change text. captcha txt