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Disegno di legge C. 3491
Conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina



PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE approvata il 9 marzo 2022


Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3491, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, le disposizioni che riguardano la partecipazione italiana a missioni internazionali e il relativo regime giuridico, con particolare riferimento alle norme penali applicabili, attengano alle materie “difesa e Forze armate” e “giurisdizione e norme processuali”, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione;

segnalato inoltre come la disposizione di cui all’articolo 2 del decreto – legge, riguardante la cessione a titolo gratuito di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione all’Ucraina, sia riconducibile alla materia “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

evidenziato come, lo scorso 1° marzo, il Governo abbia approvato il decreto – legge n. 16 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022;

rilevato come, nel corso dell’esame in sede referente del decreto-legge in esame, nella seduta del 1° marzo 2022, il rappresentante del Governo abbia preannunciato che è allo studio del Governo un emendamento per far confluire le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2022 all’interno del provvedimento in esame e come, successivamente, il Governo abbia presentato a tal fine l’articolo aggiuntivo 2.0100;

segnalato a tale ultimo proposito come in più occasioni la Camera abbia impegnato, attraverso appositi ordini del giorno, il Governo ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari;

ricordato, altresì, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l’opportunità di “un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d’urgenza” ha rilevato che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare.”,

rilevato come i fondamenti giuridici alla base del decreto – legge n. 14 del 2022, nonché del successivo decreto – legge n. 16 del 2022, siano riscontrabili:
– nell’articolo 11 della Costituzione, che, nell’affermare il ripudio della guerra, consente a limitazioni di sovranità, in un quadro ordinamentale multilaterale, costituito in primo luogo dall’ONU, nonché dalle organizzazioni regionali come la NATO e l’Unione europea, permettendo pertanto, in tale contesto, il ricorso allo strumento legislativo, nel rispetto dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, che sancisce l’obbligo di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;
– nell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il quale stabilisce che “nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”, misure che il Consiglio di Sicurezza non ha finora potuto adottare a causa del potere di veto esercitato in tale ambito dalla Federazione Russa;
– nell’articolo 3 del Trattato Nato, ratificato dall’Italia con la legge 1° agosto 1949, n. 465, che, al fine realizzare gli obiettivi del Trattato stesso, indicati, tra l’altro, dall’articolo 1, nella protezione della pace e sicurezza internazionali e della giustizia, consente alle Parti di agire individualmente e congiuntamente, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, per accrescere “la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato”;
– a livello europeo, nelle decisioni del Consiglio europeo del 28 febbraio 2022, che si collocano nel quadro dell’European Peace Facility-EPF (Strumento europeo per la Pace) nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea;
– nella risoluzione A/ES-11/L.1, approvata a larghissima maggioranza il 2 marzo 2022 dall’Assemblea generale dell’ONU, nella quale si “deplora con la massima fermezza l’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, si chiede che la Federazione Russa “cessi immediatamente l’uso della forza contro l’Ucraina e si astenga da ogni ulteriore minaccia illegale o uso della forza contro qualsiasi Stato membro”, e che “ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti”,

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