In Diario

Sintesi di Stefano Ceccanti
Aggiornamento maggio 2015
Sistemi elettorali e forme di governo in Italia. Le elezioni comunali, regionali, politiche, europee
1- Elezioni comunali: forma neoparlamentare; proporzionale con premio sopra 15.000 abitanti,maggioritario al di sotto

Fonti: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In tutti i comuni la forma di governo (d’ora innanzi fdg) poggia sull’elezione diretta del Sindaco e sul meccanismo “simul stabunt simul cadent” tra Presidente e Consiglio (forma neoparlamentare, in cui la fiducia origina univocamente dalle elezioni): si torna a votare per entrambi gli organi sia quando viene meno il Sindaco (dimissioni, morte, impedimento permanente) sia quando il
Consiglio sfiducia il Sindaco.
Come si vota: al di sotto dei 15.000 abitanti in un turno e con un unico voto (che vale sia per un candidato sindaco sia per l’unica lista che lo appoggia) a cui si può aggiungere una preferenza nella lista votata.
Sopra 15.000 l’elettore, in un doppio turno eventuale (se nessuno dei candidati Sindaci raggiunge il 50% + 1 dei voti validi si procede al ballottaggio tra i primi due classificati) al primo turno ha due voti che può esprimere su un’unica scheda con 4 opzioni possibili:
a) se vota solo per una lista il suo voto e, dentro di essa, per il candidato (o i 2 candidati di genere diverso) a cui dà la preferenza (la seconda è valida solo se di genere diverso rispetto alla prima, a partire dalla tornata della primavera 2012 in cui è stata inserita tale possibilità), si trasporta automaticamente per il candidato Sindaco collegato a quella lista (il voto al partito è automaticamente voto per la coalizione di cui esso fa parte);
b) se vota solo per il candidato Sindaco il voto non si riporta su nessun partito (non si saprebbe a chi darlo visto che normalmente più liste di partito convergono in una coalizione);
c) può dare due voti coerenti e sono validi entrambi (es. Pd e sindaco centrosinistra, Fi e sindaco centrodestra);
d) può dare due voti incoerenti, validi entrambi (es. Fi e sindaco centrosinistra, Pd e sindaco Centrodestra).
Al secondo turno si vota solo tra i due candidati sindaci rimasti in lizza.
Come si assegnano i seggi: sotto 15.000 abitanti i due terzi alla lista che vince, il terzo restante alle altre liste con la proporzionale (metodo del divisore D’Hondt); sopra 15.000 abitanti, nel caso più semplice e di gran lunga più frequente, il 60% alla coalizione vincente (la spartizione interna col metodo del divisore D’Hondt) e il 40% ai perdenti (sempre col D’Hondt). Dentro le liste secondo l’ordine decrescente delle preferenze.

2- Elezioni regionali (regioni ordinarie): tra forma neoparlamentare e autonomia statutaria
Fonti: la forma di governo e la legge elettorale di tali Regioni sono regolate dagli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione e dalle disposizioni transitorie della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (art. 5 di detta legge).
Era prevista una disciplina transitoria finché le Regioni non avessero provveduto autonomamente con i nuovi Statuti e le nuove leggi elettorali. La fdg transitoria è neoparlamentare ed è stata confermata dagli statuti. La legge elettorale è materia di legislazione concorrente: ci sono dei princìpi fondamentali approvati con legge dello Stato (165/2004) che in sostanza dicono che il sistema deve essere misto, né tutto
proporzionale né tutto maggioritario. Il resto è demandato alla scelta delle Regioni. Finché non si esercita vale il rinvio alla norma transitoria.
Essa prevede il rinvio alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni (in particolare alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, la riforma elettorale detta “Tatarellum”). Le leggi regionali, pur con alcune diversità, hanno in sostanza mantenuto l’impianto originario.
Come si vota: l’elettore in un unico turno elettorale (solo la Toscana prevede un possibile secondo turno) riceve una sola scheda e può di norma esprimere due voti, uno su liste provinciali concorrenti sul lato sinistro (all’interno delle quali può esprimere in genere una
sola preferenza o una doppia purché di genere diverso) e uno sul candidato-Presidente sul lato destro della scheda (in varie Regioni associato ad un listino). In pratica a sinistra ci sono i partiti e a destra le coalizioni che si incarnano sempre in un Presidente, talora anche in un listino.
L’elettore ha di norma quattro opzioni:
e) se vota solo per una lista provinciale il suo voto e, dentro di essa, per l’eventuale candidato (o candidati se ammessa la preferenza di genere) a cui dà la preferenza, si trasporta automaticamente per il candidato Presidente collegato a quella lista (il voto al partito è automaticamente voto per la coalizione di cui esso fa parte);
f) se vota solo per il candidato Presidente il voto non si riporta su nessun partito (non si saprebbe a chi darlo visto che normalmente più liste di partito convergono in una
coalizione);
g) può dare due voti coerenti e sono validi entrambi (es. Pd e Centrosinistra, Fi e centrodestra);
h) può dare due voti incoerenti, validi entrambi (es. Fi e Centrosinistra, Pd e centrodestra).
Come si assegnano i seggi: il risultato complessivo è determinato dal voto per il Presidente che si trascina una maggioranza si solito garantita. Il canale delle liste proporzionali esprime l’80% dei seggi, quello del listino regionale, ove esiste, il 20%. C’erano tre casi possibili normati in origine, che in genere sono rimasti simili:
a) se liste provinciali collegate al Presidente vincente hanno già raggiunto o superato il 50%
dell’insieme dei seggi del Consiglio si dà solo metà premio, cioè si aggiungono solo metà dei
componenti del listino (10%);
b) se, anche dopo aver dato al Presidente l’intero premio, tutto il listino (20%) non ha ancora raggiunto il 55% complessivo, c’è’ una sorta di “premio supplementare” per portarlo al 55%, prendendo i primi dei non eletti delle liste proporzionali;
c) in tutti gli altri casi si assegna per intero il premio del 20% (l’insieme dei candidati nel listino, se esiste ancora).
Sul canale proporzionale si utilizza tra le liste il metodo del quoziente (lo spiego sotto, a proposito delle europee- ndA) e la graduatoria delle preferenze. E’ previsto uno sbarramento per le liste provinciali (3%), ma di orma solo per chi resta fuori dalle coalizioni più grandi, per chi è collegato a candidati Presidenti che abbiano preso meno del 5%. Per i candidati sulla parte proporzionale si segue in ogni lista la graduatoria delle preferenze, nel listino l’ordine di presentazione.

4. Elezioni per il Parlamento
Fonti: per la Camera il Dpr 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni; per il Senato il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

Per la sola Camera è stato ora (4 maggio) approvato il cosiddetto Italicum perché, sulla base della riforma costituzionale in itinere, il Senato dovrebbe rappresentare le istituzioni territoriali e quindi non dovrebbe essere eletto direttamente e comunque non dovrebbe dare la fiducia. E’ previsto che si applicabile dall’1 luglio 2016 per sincronizzarla con la riforma costituzionale,

Come si vota: si traccia il simbolo su una lista e si possono esprimere fino a due preferenze purché di genere diverso.
Come si assegnano i seggi: la formula è majority-assuring a livello complessivo a favore della prima lista a cui verrebbe attribuito il 54% dei seggi. Lo sbarramento unico per ogni lista è del 3%. Per rispondere alla sentenza della Corte sul premio indeterminato senza soglia è introdotto il ballottaggio tra le prime due liste in caso di mancato raggiungimento della soglia minima in voti (40%) quindi con un massimo di disproporzionalità teorica tra voti e seggi, se si chiude al primo turno, del 14%. E’ quantitativamente analogo al premio esplicito assegnato nella legislazione greca di 50 seggi su 300, ossia il 16,7%, che, però, meno garantisticamente, non prevede né una soglia in basso né un tetto in alto a cui fermarsi. Anche in Grecia, poi, il premio si somma a uno sbarramento, in quel caso del 3%. La disproporzionalità massima del 14% è teorica, quella reale è inferiore perché col 40 dei voti, a causa degli sbarramenti, è comunque ragionevole attendersi, già prima dell’assegnazione del premio, più del 40 dei seggi. Il ballottaggio, facendo potenzialmente rientrare in campo tutti gli elettori, legittima meglio il premio: in quel caso la disproporzionalità massima è del 4% giacché il 54 dei seggi si prende con più del 50 dei voti. Non appare corretto, come alcuni fanno, calcolare la disproporzionalità rispetto ai voti del primo turno perché in questo caso è il secondo a decidere. Va precisato che le percentuali sono calcolate alla Camera su un denominatore di 617, escluso cioè il collegio della Val d’Aosta e la circoscrizione estero.
La competizione su liste anziché su coalizioni dovrebbe suggerire, quanto meno, una riforma dei Regolamenti in modo che esse non siano costruite come cartelli provvisori solo per superare gli sbarramenti e ridividersi poi in Gruppi parlamentari una volta giunti nelle Assemblee: ci deve essere coerenza tra diritto elettorale e diritto parlamentare, tra liste e gruppi, pena un’elusione delle ragioni che hanno portato alla riforma.
Per inciso i voti degli elettori della Val d’Aosta rientrano giustamente ora nel computo per assegnare il premio nazionale rimediando a un’evidente incostituzionalità della legge Calderoli, che li faceva decidere solo sul loro collegio uninominale. Idem accade anche per gli elettori del Trentino-Alto Adige coi collegi uninominali della legge Mattarella, ora creati alla Camera, preesistenti al Senato ed ora inseriti nel computo per il nuovo premio nazionale.
Per rispondere all’incostituzionalità delle lunghe liste bloccate della legge Calderoli la Corte aveva momentaneamente inserito la preferenza unica, ma aveva lasciato al legislatore la scelta tra preferenze (che sono notoriamente un’anomalia italiana), collegi uninominali e liste corte (quest’ultimo aspetto, pur contestato da altri interpreti, è in realtà evidente nel richiamo abbastanza chiaro, anche se implicito, al sistema spagnolo) Il testo ha trovato un punto di equilibrio individuando 100 circoscrizioni in ciascuna delle quali il capolista è bloccato e gli altri candidati sono invece selezionati con le preferenze.
Le due esigenze poste dalla Corte sono state quindi entrambe affrontate e risolte: il premio senza soglia e le lunghe liste bloccate.

Per il Senato fino alla riforma costituzionale le cose stanno così.
Come si vota: al Senato in 18 Regioni l’elettore al Senato ha un’unica scheda in cui vota, in unico turno, un simbolo di partito a cui è legata una lista a livello regionale in cui la Corte Costituzionale con la sentenza 1/2014 ha inserito una preferenza unica; in Val d’Aosta c’è un unico collegio uninominale maggioritario; in Trentino-Alto Adige vi sono sei collegi uninominali maggioritari.
Come si assegnano i seggi: essendo stati soppresso dalla Corte i premi di maggioranza
regionali si tratta ora di proporzionale con sbarramento. Ottengono le liste che superano da sole regionalmente l’8% dei voti validi; in teoria sarebbe rimasta la possibilità di coalizioni (per essere tali dovrebbero superare il 20 regionale%) con sbarramenti più piccoli per le relative liste (3% regionale dei voti), ma non essendovi più il premio viene a mancare un reale
incentivo per stipularle. Il sistema è molto meno proporzionale di quello dettato dalla Corte per la Camera perché l’atlo sbarramento di lista dell’8% non esclude che si possa detreminare comunque una maggioranza in seggi a favore della prima lista.

Nel caso in cui si debba votare per la Camera prima dell’1 luglio 2016 anche lì si dovrebbe votare col sistema scaturito dalla sentenza della Corte ossia con lo sbarramento di lista al 4%, di coalizione del 10% e di lista coalizzata al 2% (con recupero della prima lista sotto-soglia. Anche in tal caso però le coalizioni sarebbero improbabili per le ragioni citate poco fa.

5. Elezioni europee: proporzionale con soglia di sbarramento al 4%
Fonte: legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni (le ultime intervenute con le leggi 27 marzo 2004, n. 78, 8 aprile 2004, n. 90 e 23 febbraio 2009, n. 10).
Come si vota: l’elettore in un unico turno elettorale riceve una sola scheda e vota per una lista in una delle cinque circoscrizioni macroregionali e può esprimere fino a un massimo di 3 preferenze in ogni circoscrizione.
Come si assegnano i seggi: il numero complessivo è determinato sulla base dei risultati nazionali col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, che garantisce una proporzionalità pressoché pura. Ciò significa che si prende il totale dei voti validi di tutte le liste e si divide per il numero dei seggi, ottenendo così il quoziente nazionale: per esempio se i voti validi fossero 7.300.000, essendo i seggi 73, il quoziente sarebbe 100.000. Successivamente, vengono escluse le liste che non hanno ottenuto almeno il 4% dei voti su base nazionale. Si divide quindi la cifra elettorale nazionale (la somma dei voti validi ottenuti nelle circoscrizioni) di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi: per esempio se una lista avesse preso 550.000 voti dividendoli per il quoziente di 100.000 si avrebbero 5 seggi pieni
ed un resto di 50.000; bisognerebbe poi vedere i resti degli altri per capire se quel resto sarebbe sufficiente ad avere un sesto seggio oppure no. Finite queste operazioni sul piano nazionale, per la concreta individuazione degli eletti si procede di nuovo col metodo del quoziente dentro ogni lista sulla base dei diversi risultati delle varie circoscrizioni e con la graduatoria delle preferenze.
Novità: in seguito all’introduzione della riforma del 2009, lo sbarramento è al 4% (anche per i rimborsi elettorali) mentre in precedenza la soglia implicita ammontava a circa lo 0,8%. Sono aumentate dal 2004 le preferenze esprimibili livellandole al tetto massimo di 3.

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