1- Pareri su proposta riforma Statuto artt. 33, 44, 49 e 54 e relativi emendamenti (n. 64)
Artt. 33 e 44 Statuto (Statuto dell’Opposizione e delle minoranze consiliari)
Il tentativo di distinguere Opposizione e minoranze è in sé condivisibile perché rappresenta il modo potenzialmente più efficace di trovare un sistema di equilibri dentro la forma di governo neo-parlamentare che è stata scelta e che non appare in discussione come opzione di fondo.
Ci si può chiedere se distinguere tra un’Opposizione e le altre residue minoranze forzi troppo le dinamiche espresse nel voto degli elettori, che potrebbe vedere più minoranze molto vicine nell’attribuzione dei seggi. In altri ordinamenti questo non crea problemi. Qualora si volesse tendere presente questa obiezione si potrebbe stabilire un doppio regime individuando una soglia in seggi di scarto tra la prima e la seconda minoranza. Ad esempio si potrebbe stabilire che, se la soglia fosse superiore a 5 seggi il sistema potrebbe funzionare come indicato nella proposta, se fosse invece inferiore si potrebbero riconoscere sia una Prima Opposizione Ufficiale sia una Seconda Opposizione Ufficiale.
Capisco che in questa fase sia più importante questo dibattito di principio, però l punto di caduta sembra riduttivo: sembra tradursi di fatto in tempi aggiuntivi d’intervento nei dibattiti consiliari sui più rilevanti argomenti. Se prendo non un ordinamento anglosassone, ma uno dell’Europa continentale, il Regolamento del Parlamento della Catalogna http://www.parlament.cat/document/cataleg/48189.pdf dà ben altre prerogative al Capo dell’Opposizione, ai commi 4 e 5 dell’art. 76
L’art. 44 novellato mi sembra condivisibile.
Articolo 49 comma 1 (estensione questione di fiducia)
Il tentativo di estendere la questione di fiducia anche a “questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale” (prima formulazione) o a “provvedimenti di particolare rilevanza in materia economica, di politiche sociali, sanità e politiche del lavoro” (seconda formulazione emendata) è astrattamente condivisibile perché rispondente alla logica della forma di governo neo-parlamentare. Però queste formulazioni poco determinate rischiano di essere foriere di contestazioni. Mi sembrerebbe forse più opportuna la tecnica utilizzata nei Regolamenti parlamentari, cioè stabilire invece l’area su cui la questione di fiducia non può essere posta. Visto che la Regione non sembra legiferare in materia di coscienza tranne questa tipologia adotterei il 116.4 della Camera: “inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno”
Articolo 49.4 Statuto (tempi e commissione) e 54.2 (corsia preferenziale)
Riguardo la proposta di introdurre l’art. 49.4 St. mi pare eccessivo ampio il lasso di tempo – da 24 ore a venti giorni – in cui essa può essere votata.
Quanto all’emendamento che introdurrebbe anche la questione di fiducia per sbloccare il testo in Commissione, in realtà qualunque successiva sua modifica in Aula sconfesserebbe tale fiducia. Meglio sarebbe, per ottenere quel legittimo obiettivo, agire sul versante dell’organizzazione dei lavori, stabilendo la rimessione in Aula una volta concluso il termine assegnato alla Commissione per riferire. In tal senso v. infatti la condivisibile proposta di modifica dell’art. 54.2 Statuto circa la possibilità per il Presidente della Giunta di chiedere al Consiglio che si pronunci entro quindici giorni su una proposta di legge ritenuta di particolare rilevanza per l’attuazione dell’indirizzo politico.
Articolo 49.5 (discussione sulla questione di fiducia)
Entrambe le modifiche proposte, per il loro contenuto eminentemente procedurale (tempi d’intervento), troverebbero migliore collocazione nell’art. 77 reg. interno anziché al peraltro identico art. 49 Statuto.
Nel merito, riguardo l’introduzione dell’art. 49.5 Statuto mi pare che il Presidente debba, e non possa, intervenire, considerato gli effetti distruttivi che deriverebbero dalla bocciatura della questione di fiducia.
Nel merito, riguardo l’emendamento mal formulata è la disposizione finale secondo cui “Il Presidente della Giunta ha facoltà di chiudere la discussione” che si presta all’equivoco che può interromperla quando vuole (la chiusura della discussione in diritto parlamentare come sai è ben altra cosa). Forse scriverei “ha facoltà di concludere la discussione”.
2- Pareri su modifiche al Regolamento (n. 65) (si commentano solo le proposte che sembrano avere profili critici)
Articolo 2 comma 2 Regolamento (interventi singoli consiglieri)
Anche in questo caso la parte finale secondo cui “Il Presidente della Giunta ha facoltà di chiudere la discussione” si presta all’equivoco che può interromperla quando vuole. Forse scriverei “ha facoltà di concludere la discussione”.
Articolo 3 comma 1 (durata interventi singoli consiglieri)
Nulla quaestio, anche se si potrebbe forse migliorare l’espressione “questioni particolarmente rilevanti per la collettività” in “questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica” (art. 24.12, ultimo periodo, reg. Camera).
Articolo 59 (contingentamento)
: mi pare eccessivo che il contingentamento possa essere deciso autonomamente dal Presidente. Forse dovrebbe decidere la capigruppo a maggioranza semplice e voto ponderato
Articolo 77 (si rinvia alle osservazioni su proposta statutaria)