Audizione sull’articolo 68 comma 1 Cost e sulla sua applicazione, anche in relazione alla legislazione e alla giurisprudenza della Corte
- Testo depositato a inizio audizione
Al di là del caso concreto a partire dal quale si ripone oggi la questione, quello del deputato Fidanza, che si presta ad essere risolto in senso favorevole al parlamentare per l’esistenza del nesso funzionale tra attività extra ed intramoenia (sia in termini di contenuto sia di stretta vicinanza temporale) ci viene chiesto se la giurisprudenza costituzionale consolidata, che pure presenta alcune oscillazioni, possa essere considerata ancora adeguata in una fase storica in cui l’intreccio tra attività intra ed extra moenia, anche per effetto dei social, è radicalmente mutato.
L’intento di evitare che la prerogativa parlamentare possa diventare dannosa per altre persone, assumendo i contorni del privilegio anziché della tutela della funzione era ed è certamente giusto, ma il rischio che gli eletti debbano impiegare larga parte del loro tempo a difendersi nelle sedi giudiziarie, ponendo a rischio le proprie funzioni e la propria autonomia, deve essere sempre presente.
Mi sembra che negli ultimi anni, per reazione a una prerogativa tradizionale molto forte per la funzione parlamentare, la preoccupazione di tutelare i singoli cittadini da interventi di parlamentari abbia condotto troppo oltre la compressione di quella garanzia che è a tutela del ruolo del parlamentare, specie di opposizione.
Bisogna tenere conto di tre elementi che sfuggono alla concezione odierna troppo limitativa del nesso funzionale: l’attività extra moenia spesso è comunque legata al luogo in cui ciascuno è eletto, a filoni prevalenti di attività parlamentare, o anche alla condivisione di attività nel suo gruppo parlamentare o negli organismi parlamentari, sia pure non atti puntuali e temporalmente ravvicinati.
Mi sembra che possano configurarsi astrattamente tre possibilità alternative.
La prima, a giurisprudenza costituzionale invariata, potrebbe consistere in una parlamentarizzazione pressoché integrale dell’attività dell’eletto, compresa quella sui social. Sarebbe una strada che non porrebbe appunto problemi alla giurisprudenza, ma che andrebbe attentamente studiata sulle modalità pratiche, che possono essere le più diverse. E’ un dibattito da aprire.
La seconda, che comporta un parziale revirement giurisprudenziale, potrebbe essere quella di ampliare il concetto del nesso funzionale a quei tre elementi chiave. Ciò potrebbe tradursi in una norma ad hoc del regolamento parlamentare del tipo “La Giunta entro trenta giorni esamina le richieste concernenti l’applicazione del primo comma dell’art. 68 Cost., tenendo conto, se necessario, del luogo di elezione, dei filoni di attività parlamentare e dei ruoli di Commissione e di gruppo”.
La terza, radicalmente più innovativa, ma che appunto per questo potrebbe sollevare obiezioni maggiori: invece di risolvere il problema espandendo il nesso funzionale si potrebbe forse garantire un diritto di replica con riflessi anche in sede parlamentare di chi si senta leso dalle opinioni espresse extra moenia. In tal caso si tratterebbe evidentemente di emendare la legge 140/2003. Ovviamente ciò non riguarderebbe i casi in cui le presunte offese avessero un carattere del tutto privato (ad esempio, le caratteristiche fisiche o le inclinazioni sessuali) e senza connotazione politica, che non possono essere coperte dall’art. 68.
- Precisazioni a seguito delle domande dei deputati
A. Sul punto 1 le domande si sono anzitutto incentrate sulla tutela dimidiata dei parlamentari membri del Governo che non possono presentare atti di sindacato ispettivo. Questo minus di tutela non è comunque giustificabile. Se si trovasse una soluzione sulla base di quanto prospettato nel punto 1, ossia una qualche forma di parlamentarizzazione di loro interventi, la questione sarebbe implicitamente risolta. Se invece la soluzione si rivelasse impraticabile, allora bisognerebbe rimuovere l’impedimento odierno. Su questo non vedo comunque problemi per i sottosegretari e vice-ministri, fuori dell’ambito della loro delega. Ci sarebbe qualche problema in più per i ministri perché non vorrei che la possibilità di presentare atti di sindacato ispettivo potrebbe andare contro le loro responsabilità collegiali, incentivando forme di polemiche e dissociazioni reciproche. Però in ogni caso la tutela dimidiata per il fatto di non potersi richiamare al nesso funzionale sarebbe un male maggiore.
B. Sempre rispetto al punto 1, ovviamente, come segnalato da alcuni deputati, una qualche forma di parlamentarizzazione degli interventi non potrebbe funzionare da sanatoria per un qualsiasi intervento; qualsiasi nuovo canale di parlamentarizzazione dovrebbe essere usato in modo appropriato e ragionevole, mai per insulti o aggressioni personali, pena solenni smentite da parte della Corte costituzionale che alla fine decide. Però consentirebbe di norma una tutela maggiore rispetto a quella odierna.
C. Sul punto 2 mi preme sottolineare, rispetto ad alcune richieste di precisazione, che le tre motivazioni che potrebbero allargare il nesso funzionale debbono essere intese ciascuna come autonoma e non cumulativa.