Nota Breve
Servizio studi
A.S. n. 2081
Disegno di legge A.S. n. 2081 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Riferimenti:
A.S. 2081
Classificazione Teseo: CONVIVENTI
Premessa
Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Cirinnà ed altri, riproduce in larga parte il contenuto del testo unificato, predisposto dalla relatrice Cirinnà e adottato dalla Commissione giustizia come testo base per l’esame- non conclusosi- in sede referente. L’Atto Senato n. 2081, adottato lo scorso 13 ottobre come testo base per il prosieguo dell’esame in Assemblea, si compone di 23 articoli ripartiti in due Capi, recanti rispettivamente disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e norme per la disciplina delle convivenze.
In estrema sintesi:
gli articoli da 1 a 10 regolamentano esclusivamente il legame fra due persone dello stesso sesso, prevedendo un accordo denominato “unione civile”;
gli articoli da 11 a 23 disciplinano invece la convivenza (di fatto) tra due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso), maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile che non
intendono (o non possono) legarsi con un vincolo matrimoniale.
Contenuto
Il Capo 1 (articoli 1-10) reca disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Più in particolare l’articolo 1 della proposta individua la finalità delle disposizioni del Capo I: l’istituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
L’articolo 2, nel riconoscere a due persone (fisiche) maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 1), prevede la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile (comma 2). Il documento attestante la costituzione dell’unione deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni (comma 5).
L’articolo dispone ancora in ordine al cognome dell’unione: mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Alle parti è comunque consentito di anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile (comma 6).
La norma prevede poi una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile, la cui sussistenza determina la nullità dell’unione civile (comma 4). Il comma 3 individua le seguenti causa impeditive:
la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
l’interdizione per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile e che esso non possa aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.
la sussistenza di rapporti di affinità o parentela (primo comma dell’articolo 87 del codice civile);
la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 (nuovo matrimonio del coniuge) e 68 (nullità del nuovo matrimonio) nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio.
L’articolo 3 disciplina i diritti e doveri derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare ai sensi del comma 1, con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Il comma 2 prevede che l’indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Il comma 3 dell’articolo in esame estende alle unioni civili l’applicazione delle disposizioni di cui al Capo VI del Titolo VI (articoli 159 e ss) in materia di regime patrimoniale della famiglia – ad eccezione degli articoli 161 (riferimento generico a leggi o agli usi) e 165 (capacità del minore)- e di cui al Titolo XIII (articoli 433- 448) in materia di alimenti del libro I del codice civile. Trovano altresì applicazione alle unioni civili anche gli articoli 116, comma primo (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 342-bis (ordini di protezione contro gli abusi familiari), 342-ter (contenuto degli ordini di protezione), 408 (scelta dell’amministratore di sostegno), 410 (doveri dell’amministratore di sostegno), 417 (istanza di interdizione o di inabilitazione), 426 (durata dell’ufficio) e 429 (revoca della interdizione e della inabilitazione), 1436 (violenza diretta contro terzi), 2122 (indennità in caso di morte del prestatore di lavoro), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma n. 4) (trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotali e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili), 2659 (nota di trascrizione), e dall’articolo 2941, primo comma n. 1) (sospensione della prescrizione tra i coniugi) del codice civile.
L’articolo, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 4).
L’articolo 4 regola i diritti successori estendendo anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la normativa codicistica vigente con riguardo alla famiglia (Capi III e X del Titolo I, Titolo II e Capi II e V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile).
L’articolo 5, attraverso una modifica all’articolo 44, lettera b) della legge 4 maggio 1983 n. 184, interviene in materia di adozione in casi particolari. Si tratta di una ipotesi residuale di adozione che pur creando un vincolo di filiazione giuridica, si sovrappone a quello della filiazione biologica, non facendo cessare il legame con la famiglia naturale. Tale forma di adozione è consentita soltanto in ipotesi tipiche e tassative indicate dall’articolo 44 citato: quando il minore è orfano di madre e di padre e l’adottante è parente fino al sesto grado o ha stabilmente instaurato con il minore un rapporto affettivo già prima della morte dei genitori (lettera a); quando l’adottante è coniuge del genitore del minore (lettera b); quando il minore si trovi in stato di handicap (lettera c) e infine quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (lettera d). La proposta di legge in esame consente alla persona parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo del partner.
E’ opportuno ricordare in proposito la recente e “controversa” decisione del Tribunale, per i Minorenni di Roma, (Sentenza 30/07/2014, n. 299), con la quale, a legislazione vigente, il giudice dei Minorenni capitolino ha riconosciuto, ai sensi del citato articolo 44, l’adozione, da parte di una coppia di donne omosessuali, di una bambina, figlia biologica di una di loro.
L’articolo 6 disciplina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, estendendo ad esse la normativa relativa alla separazione e al divorzio (ivi incluse le disposizioni acceleratorie varate nel corso della legislatura). La norma dispone inoltre lo scioglimento dell’unione civile anche nel caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
L’articolo 7, recependo il monito del Giudice delle leggi (Sentenza 11 giugno 2014, n. 170), stabilisce che nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, fra di essi si instauri automaticamente una unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’articolo 8 reca poi delega al Governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, (su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le pari opportunità, il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute e con il pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti- chiamate a pronunciarsi in via consultiva anche una seconda volta in caso di mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di primo parere-) uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
adeguamento alle previsioni della legge in esame delle delle disposizioni dell’ ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (lettera a);
modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (lettera b);
modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (lettera c).
La norma delega inoltre il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
L’articolo 9 modifica l’articolo 86 del codice civile (libertà di stato) inserendo fra le cause di invalidità del matrimonio (cd. impedimentum ligaminis) anche la sussistenza di una precedente e valida unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’articolo 10, infine, reca disposizioni finali e transitorie, in primo luogo prevedendo che le disposizioni in materia di unioni civili fra persone dello stesso sesso acquistino efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e in secondo luogo demandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la determinazione delle disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato articolo 8, comma 1, lettera a).
Il Capo 2 (articoli 11-23) disciplina la convivenza di fatto.
L’articolo 11 delinea l’istituto della convivenza di fatto, subordinandolo alla sussistenza di una serie di requisiti ulteriori rispetto alla mera coabitazione (comma 1). La disposizione richiede infatti:
la maggiore età dei conviventi (siano essi di diverso o dello stesso sesso);
la sussistenza di legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
l’assenza di vincoli di parentela(1) , affinità(2) o adozione, ovvero di legami matrimoniali o derivanti da un’unione civile.
In merito alla previsione di cui al comma 1 si deve ricordare come la costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito maturata con riguardo alla famiglia di fatto abbia sempre ritenuto necessaria la presenza di una situazione interpersonale di natura affettiva con carattere di tendenziale stabilità e con un minimo di durata temporale e che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale (Cassazione civile, Sentenza 21 marzo 2013, n. 7214; Cassazione civile, Sentenza 8 agosto 2003, n. 11975 e Tribunale di Milano, Sentenza 14 gennaio 2009, n. 449).
Il comma 2 dell’articolo precisa che ai fini dell’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 (famiglia anagrafica) e 33(Certificati anagrafici) del regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
L’articolo 12 individua gli obblighi di reciproca assistenza fra i conviventi di fatto.
In primo luogo la norma riconosce ai conviventi di fatto gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 1).
E’ opportuno in proposito segnalare come l’articolo 30 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) già riconosca un certo rilievo alla convivenza di fatto, nella parte in cui prevede che “Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo”.
Ai sensi del comma 2, in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
I commi 3 e 4 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Si ricorda in proposito quanto già previsto dall’articolo 3 della legge n. 91 del 1999 in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti. Tale disposizione stabilisce che “Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge. I medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale”.
L’articolo 13 riconosce, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni fino ad un massimo di cinque anni. Nel caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite, il diritto di abitazione si protrae per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. La disposizione prevede inoltre la facoltà per il convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Le previsioni dell’articolo in esame sembrano porsi in linea con quegli orientamenti della giurisprudenza di merito che in caso di morte di un convivente proprietario esclusivo di un immobile riconosce in capo al convivente superstite “una detenzione qualificata” ( si veda Tribunale di Milano, Sentenza 18 gennaio 2003)
E’ opportuno ricordare inoltre in proposito che in forza della sentenza 7 aprile 1988, n. 404, della Corte costituzionale è stato riconosciuto al convivente more uxorio il diritto a succedere nel contratto di locazione al convivente deceduto conduttore di un immobile urbano ad uso abitativo.
L’articolo 14 dispone in ordine all’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, stabilendo che nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possano godere, a parità di condizioni, anche i conviventi di fatto.
Si segnala al riguardo che l’articolo 17 nn. 2 e 3 della legge 31 luglio 1992, n. 179, in tema di assegnazioni delle case popolari riconosce al convivente more uxorio, ricorrendone i presupposti e in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, il diritto a subentrare all’assegnatario defunto.
L’articolo 15 stabilisce in primo luogo che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 156 del codice civile (obbligo di mantenimento nel caso in cui il coniuge separato non disponga di adeguati redditi propri), il convivente ha diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. In caso di cessazione della convivenza, il comma 2 dell’articolo 15 riconosce nell’ipotesi in cui uno dei due conviventi versi in uno stato di bisogno e non sia in grado di fare fronte al proprio sostentamento (articolo 438, primo comma del codice civile) il diritto agli alimenti, dovuti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. Il disegno di legge introduce nell’ordinamento una nuova tipologia di obbligazione alimentare, che si differenzia dall’istituto di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile, principalmente sotto il profilo dei presupposti soggettivi e della durata. La legislazione vigente, infatti subordina l’obbligazione alimentare alla sussistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione o donazione individuando tra l’altro in termini tassativi e “progressivi”l’elenco dei familiari obbligati. E’ appena il caso di rilevare che il disegno di legge fa rinvio unicamente al primo comma dell’articolo 438, del codice civile e non ai restanti commi i quali disciplinano la misura degli alimenti. A differenza della obbligazione alimentare civilistica la cui durata è sottoposta ai cambiamenti dei presupposti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla legge con conseguente cessazione, riduzione o aumento degli alimenti a seconda delle vicende che si verificano, l’obbligo alimentare con riguardo alle convivenze di fatto reca una durata “predeterminata”, in quanto commisurata alla pregressa durata della convivenza.
L’articolo 16 introduce nel codice civile (nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I) l’ articolo 230-ter il quale disciplina i diritti del convivente nell’attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente il diritto di partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Si tratta di una previsione del tutto innovativa avendo la giurisprudenza da sempre negato la possibilità di una interpretazione analogica dell’articolo 230-bis del codice civile- in quanto norma eccezionale- in tema di impresa familiare, ai casi di mera convivenza o di famiglia di fatto.
L’articolo 17 modifica in primo luogo l’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile inserendo fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per interdizione o inabilitazione anche il convivente di fatto. La disposizione inoltre riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l’amministrazione di sostegno. In proposito è opportuno osservare come ai sensi dell’articolo 408 del codice civile il giudice tutelare sia chiamato a nominare in via preferenziale quale amministratore di sostegno, tra le altre, la persona stabilmente convivente.
L’articolo 18 prevede che in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite trovino applicazione i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Tale disposizione recepisce di fatto orientamenti giurisprudenziali consolidati (seppure ovviamente con riguardo a convivenze more uxorio eterosessuali). La giurisprudenza ha, infatti, progressivamente riconosciuto alle situazioni di convivenza una tutela di tipo risarcitorio, inizialmente in riferimento ai soli danni morali subiti dal convivente more uxorio, successivamente anche con riguardo al danno patrimoniale .
L’articolo 19 introduce e disciplina il contratto di convivenza. Con tale accordo, redatto in forma scritta a pena di nullità e ricevuti da un notaio in forma pubblica, le parti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). Per quanto concerne gli elementi accidentali, il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e, nel caso di inserimento si considerano non apposte. Sul piano dell’efficacia, inoltre, ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
L’articolo precisa inoltre che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche debba avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice della privacy, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
L’articolo 20 individua le cause di nullità del contratto di convivenza. In particolare si rilevano ipotesi di nullità nei casi di contratti di convivenza conclusi: in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; in violazione del comma 1 dell’articolo 11 (ovvero laddove il contratto sia concluso tra soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione); da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale; da persona interdetta giudizialmente; ovvero in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (secondo l’articolo 88 del codice civile non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra). La disposizione precisa inoltre che gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui al citato articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
L’articolo 21 disciplina i casi di risoluzione del contratto di convivenza. Ciò avviene:
– in caso di morte di una delle parti;
– in caso di matrimonio o di successiva unione di una delle parti;
– in caso di accordo delle parti;
– in caso di recesso unilaterale.
La disposizione detta inoltre una puntuale disciplina con riguardo alla risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale.
L’articolo 22 modifica la legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo articolo 30-bis in materia di contratti di convivenza.
La nuova disposizione prevede che con riguardo ai contratti di convivenza conclusi ai sensi del provvedimento in esame trovi applicazione la legge nazionale comune dei contraenti; in relazione ai contraenti di diversa cittadinanza deve trovare invece applicazione la legge del luogo di registrazione della convivenza. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.
L’articolo 23 reca infine la copertura finanziaria del disegno di legge.
A cura di C. Andreuccioli
1) E’ opportuno ricordare come in base alla legislazione vigente con rapporto di parentela (articoli 74 e ss del codice civile) si intenda quel vincolo intercorrente fra persone legate da una comune discendenza.
2) Con l’espressione “rapporto di affinità” il codice civile indica il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (articolo 78 del codice civile).
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La nota di lettura del Servizio Studi Senato sul ddl UNIONI CIVILI