In Diario
  1. Qui sotto trovate il testo integrale della proposta D’Alema-Quagliariello. C’è da restare allibiti per la pochezza culturale e politica che non è degna neanche del loro passato di tentati riformatori.

Rimando alle brevi osservazioni di Peppino Calderisi perché dicono già quasi tutto.

Nessuna persona in buona fede può credere davvero che appena sia stata bocciata una riforma e i parlamentari si siano appena riavuti dal possibile taglio di un terzo del loro numero essi si lancino in un taglio ancora più forte.

Tutto il problema al momento (“nelle more di una più ampia opera di aggiornamento costituzionale”, un tempo delle more di lunga durata come si addice a riforme “ben altre”) si riduce alla riduzione del numero dei parlamentari (ma non era populismo?).

C’è poi un modello di risoluzione dei conflitti (una sorta di terza Camera che salta le prime due) preso da una forma presidenziale che non contempla il rapporto fiduciario che non è neanche scritto in termini di articolato né costituzionale né regolamentare dimostrazione del fatto che non ci credono nemmeno loro. Nel caso italiano la maggioranza, se si forma, è oggi tale in entrambe le Camere e deve trovare un punto di equilibrio al suo interno: altrimenti il Governo rischia. O lo trova, ma allora è inutile creare una sede diversa, o non lo trova e anche qui la sede diversa non serve. Nel caso americano, invece, non essendoci il rapporto fiduciario si tratta di trovare un’intesa tra i vertici delle due maggioranze spesso diverse. Non c’entra niente.

 

  1. Peppino Calderisi su proposta D’Alema

 

D’Alema accusa Renzi di populismo perché vuole ridurre le poltrone nell’ambito della riforma del bicameralismo paritario e del titolo V, ma poi propone, lui stesso, solo di ridurre ancor più le poltrone senza riformare né il bicameralismo paritario né il titolo V.

Singolare questa accusa di populismo sfoggiando una dose maggiore di populismo, senza neppure il riformismo.

A parte l’abuso della credulità popolare di voler far credere che dopo il No a due referendum per riformare la Costituzione a distanza di dieci anni sia possibile un’altra riforma nei prossimi sei mesi.

 

Disegno di legge costituzionale

Disposizioni in materia di riduzione del numero dei parlamentari e loro elezione a suffragio universale e diretto

 

Il presente disegno di legge si inserisce nel dibattito su una riforma costituzionale, oggetto di consultazione referendaria, che nel proposito di superare l’attuale assetto parlamentare rischia di trasformare il nostro sistema da un bicameralismo perfetto a un bicameralismo confuso.

I promotori di questa iniziativa sono consapevoli che la riduzione del numero dei parlamentari da 945 (630+315) a 600 (400+200), ancorché significativa, non esaurisce il tema di un più complessivo aggiornamento dell’architettura istituzionale. Ma l’obiettivo di una riforma organica, a cominciare dalla revisione del bicameralismo, deve essere una reale semplificazione del procedimento legislativo, una reale diversificazione delle funzioni, una reale articolazione di rappresentanze nazionali e territoriali. Il testo Renzi-Boschi non fa nulla di tutto ciò. Al contrario: complica, confonde, genera squilibri, prelude a una conflittualità istituzionale perenne.

Con la presente iniziativa legislativa ci si assume un impegno concreto affinché la auspicabile vittoria del No al referendum costituzionale non rappresenti la fine del processo riformatore, ma al contrario sia il punto di partenza per una riforma vera, efficace, valida nel merito e condivisa nel metodo. Nelle more di una più ampia opera di aggiornamento costituzionale, nel tempo che occorrerà al Parlamento per varare una nuova legge elettorale dopo la bocciatura del testo Renzi-Boschi, ciò che è realizzabile è un intervento che renda più snelle le Camere, intervenendo proporzionalmente e dunque in misura numericamente più incisiva sul ramo del Parlamento maggiormente ipertrofico.

Una sensibile riduzione del numero dei parlamentari può essere la strada per contribuire a rendere il nostro bicameralismo meno rissoso e conflittuale e il procedimento legislativo più agile e spedito, soprattutto se accompagnata dalla previsione di una commissione di conciliazione che esamini i disegni di legge e licenzi i testi definitivi in caso di lettura difforme da parte dei due rami del Parlamento.

In questo quadro, altrettanto rilevante appare il proposito di assicurare l’elezione a suffragio universale e diretto di tutti i membri del Parlamento. Si tratta di una ulteriore garanzia democratica in una situazione nella quale, tra Italicum ed elezione indiretta, i cittadini rischiano di non eleggere più nessuno dei loro rappresentanti.

 

Articolato del disegno di legge

Articolo 1

(Camera dei deputati)

  1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”

Articolo 2

(Senato della Repubblica)

  1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”

 

LA COSTITUZIONE COME SAREBBE… RIDUZIONE NUMERO PARLAMENTARI E SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

 

PROPOSTA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Scheda breve

 

Oltre alla riduzione del numero dei parlamentari, un secondo provvedimento, adottabile con tempi veloci e compatibili con la situazione politico-istituzionale contingente, sarebbe l’istituzione di un organo di conciliazione che riprenda il modello americano, adattandolo, ovviamente, al sistema parlamentare bicamerale vigente nel nostro Paese.

 

Si può ipotizzare, quindi, di istituire una Commissione paritetica di conciliazione tra Camera e Senato che entri in funzione qualora la Camera che esamina per seconda la proposta di legge apporti modifiche al testo.

 

In concreto, la proposta di legge presentata e calendarizzata in una Camera del Parlamento (ad esempio la Camera dei deputati) seguirebbe il suo normale iter in sede referente (Commissione/Assemblea), passerebbe poi all’altro ramo (il Senato) che completerebbe a sua volta l’esame (Commissione/Assemblea). In caso di modifiche da parte seconda Camera, il testo sarebbe esaminato dalla Commissione paritetica di conciliazione che negozierebbe sui soli punti di disaccordo tra i due rami del Parlamento e licenzierebbe il testo definitivo.

 

Un meccanismo di questo tipo permetterebbe lo snellimento dell’iter di approvazione delle leggi, un miglioramento della qualità della produzione legislativa, tempi certi di approvazione delle leggi e potrebbe divenire un rilevante mezzo per limitare l’abuso della decretazione d’urgenza e al ricorso sistematico (e patologico) alla questione di fiducia su maxi emendamenti.

 

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