Infatti l’articolo 4 consente solo una generica attività di monitoraggio sulle candidature che non legittima lista di proscrizione. Infatti le Commissioni Antimafia precedenti avevano fato analoghi codici ma mai liste del genere.
La lista, con questo timing, come aveva sottolineato ieri il Presidente Violante sull’Huffington, viola anche l’articolo 3 del Codice, che consente il diritto di replica.
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…….accidenti, quanto nervosismo! Stia sereno!
Scusi ma fino alla presentazione della lista, con il nome di De Luca, il Pd mica si lamentava per la presentazione di questa lista e con questo timing.
La Bindi allora dovevano bloccarla appena ha iniziato questa procedura che secondo lei viola l’art. 4.
E che la Bindi violi l’art. 4 lei da quando lo sa?
Come al solito ringrazio Stefano per la sua competente chiarezza che aiuta a farsi un’idea corretta di quanto accade.
concordo pienamente le chiare osservazioni fatte!!
Ma ciò che mi turba da un pezzo è che c’è chi può tranquillamente “agire” al di fuori di leggi e costituzioni.
Persino la più insignificante delle commissioni fa pesare la propria egemonia”! creando disagi non indifferenti persino nel valutare se un cittadino debba camminare con le scarpe alte o basse……………….