«All’articolo 38, aggiungere, in fine, il seguente comma: L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 3. -. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti da ciascuna Camera a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.”».
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