AS 1429-B
Emendamento 30.200 (testo 2)
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata”».
Non è nello stile costituzionale, sembra un articolo della legge di bilancio.