In Diario

39.700 (testo 3)
Zeller, Palermo, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Buemi, Battista,
Tonini, Russo
Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo
116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie
di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative
norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della
Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a
statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale».
Conseguentemente, all’articolo 39, comma 12, primo periodo, sostituire
le parole: «all’adeguamento» con le seguenti: «alla revisione

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