L-36
Trovate qui per comodità raccolte le sintesi delle prime 10 lezioni del corso
Traccia della lezione n. 11
14.03.23 ore 8.30
Iniziamo oggi la parte relativa a Forme di governo e sistemi elettorali (Amato-Clementi II e III; Frosini Cap. V, in particolare par. 6-8).
Il primo Manuale propone anzitutto una riflessione storica e inizia dalla monarchia costituzionale pura (su cui torna poi a pag. 44) in cui non c’è ancora il rapporto fiduciario ma solo dei limiti che i Parlamenti pongono ai Governi del Re. L’unico elemento di raccordo è la messa in stato di accusa dei Ministri del re, accusati dalla Camera bassa e giudicati da quella alta.
Questa forma non esiste più, ma ci serve perché da essa trae origine la forma di governo presidenziale, che ne rappresenta la versione ‘democratizzata’ con un Presidente eletto in modo sostanzialmente diretto, sia pure attraverso la mediazione di ‘ grandi elettori’, scelti direttamente dai cittadini dalla Guerra di Secessione) al posto del Re, soggetto a possibile impeachment, sia pure alla maggioranza di due terzi del Senato, soglia difficilmente raggiungibile. Attenzione: la logica dei sistemi contemporanei a separazione delle istituzioni, esaltando i poteri di veto, tende al compromesso. Non ingannino quindi le formule elettorali (maggioritarie nel caso degli Usa): la logica è compromissoria, soprattutto in presenza di maggioranze diverse, di ‘governo diviso’ (Manuale Frosini, p. 136)
La monarchia costituzionale pura tende ad evolvere in governo parlamentare, in cui il Governo è “emanazione permanente” del Parlamento, in cui si ha un continuum tar maggioranza e Governo, cosa che si concretizza nella possibilità di sfiduciare l’esecutivo (o tramite apposite mozioni o facendo venire comunque meno la maggioranza).
A seconda del sistema politico su cui poggia la forma di governo (sistema politico definito ‘condizionante’ della fdg) si avrà:
o l’esito inglese in caso di sistemi bipartitici o bipolari (Governo di gabinetto, col Governo quale comitato direttivo della maggioranza, di norma di legislatura, legittimato di fatto dal corpo elettorale come si dice a pag. 18, anche perché il potere di scioglimento, di indire elezioni anticipate dal 1834 slitta dal Re al Premier; è quello che Duverger chiama il neo-parlamentarismo o parlamentarismo maggioritario in cui rapporto fiduciario che giuridicamente ha sede in Parlamento, politicamente sorge dal voto degli elettori); a questo esito sono giunte anche la Germania e la Spagna (Manuale Frosini pp. 139-140).
o, con un sistema multipolare, l’esito francese della III Repubblica (pag. 45) Governo assembleare, dipendente dalle alterne combinazioni di maggioranza, anche perché dal 1877 il Presidente perde il potere di scioglimento che nessuno eredita (per Duverger archeo-parlamentarismo, vetero-parlamentarismo). Nei sistemi multipolari, però, si possono dare anche casi di Grandi coalizioni permanenti o comunque lunghe per evitare che parti di un Paese in cui siano presenti profonde fratture trovandosi fuori dal Governo si sentano fuori dallo Stato: si tratta delle democrazie consociative di cui si parla a p. 66.
Questo è anche nei fatti il funzionamento della forma di governo direttoriale svizzera, a collaborazione solo iniziale dei poteri e quindi a regime a separazione delle istituzioni; una volta eletto il Governo dal Parlamento in seduta comune non sono più possibili né sfiducia né scioglimento. Nel Governo vengono associati i responsabili di tutti i principali partiti, mentre decisioni a maggioranza vengono prese per via referendaria. Come nella presidenziale la logica è di compromesso, non di una maggioranza che si contrappone a opposizione e minoranze (Manuale Frosini p. 141
La forma di governo italiana del primo sistema dei partiti viene descritta come di tipo assembleare, sia pure con una certa stabilità delle coalizioni, analogamente alla IV Repubblica francese (p. 66).
Con l’esperienza della Quinta Repubblica francese in cui di norma il Presidente della Repubblica eletto direttamente (dal 1962) è il vero capo dell’esecutivo (salvi i casi di coabitazione, di maggioranza parlamentare a lui opposta, ormai improbabili dopo la parificazione dei mandati di Presidente e parlamento a cinque anni nel 2000 a valere dal 2002 e con le elezioni parlamentari poste in sequenza) buona parte degli studiosi ritengono sia nata una quarta forma di governo, semi-presidenziale, caratterizzata da rapporto fiduciario (come nella parlamentare), dall’elezione diretta (come negli Usa).
Qui si aprono però una serie di dilemmi a cui gli studiosi danno risposte diverse (si veda il Manuale Frosini alle pp. 137-138) :
Essa, che è una variante democratizzata dell’orleanismo (quell’equilibrio che prima in forma monarchica dal 1830 e poi con repubblicana nelle leggi costituzionali del 1875 vedeva in sostanza in equilibrio la dipendenza del Governo dai due pilastri del capo dello Stato e del Parlamento) è una variante della forma parlamentare, visto che comunque il Governo dipende dalla maggioranza parlamentare oppure è una quarta forma a se stante perché il vertice dell’indirizzo politico è di norma il Presidente? Personalmente ritengo preferibile la seconda alternativa;
se esiste una forma semipresidenziale quali sono i casi che vi rientrano? Bastano solo elezione diretta e rapporto fiduciario o occorre anche qualche potere particolarmente incisivo come lo scioglimento discrezionale del Parlamento? Anche qui ritengo preferibile la seconda alternativa;
una volta stabilito chi vi rientra sulla base di queste caratteristiche giuridiche, va detto che solo in Francia, a causa dell’imprinting costituzionale, il Presidente è il vertice dell’indirizzo politico, mentre negli altri Paesi prevalgono i Primi Ministri. Meglio quindi distinguere dentro quella quarta categoria due sottotipi a seconda che prevalga il Presidente o il Primo Ministro.
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