L-36
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Qui trovate i riassunti in blocco delle lezioni 1-12
Qui la mia spiegazione sull’articolo 49.3 della Costituzione francese
Traccia della lezione n. 13
20.03.23 ore 8.30
Oggi ripercorriamo gli articoli chiave delle Costituzioni sulle forme di governo.
I testi li ritrovate qui:
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Per gli Usa (presidenziale, senza fiducia e scioglimento):
l’articolo 1 affida alla Camera l’accusa sull’impeachment del Presidente e al Senato il giudizio a maggioranza di due terzi;
il 2 l’elezione del Presidente al collegio dei grandi elettori scelti sulla base di regole statali (da dopo la Guerra di Secessione eletti direttamente) e prevede le fattispecie molto elastiche per l’impeachment:
il XXII emendamento del 1951 prevede il tetto di due mandati per il Presidente.
Per la Germania (parlamentare con capo dello Stato Repubblicano):
l’articolo 63 prevede l’elezione parlamentare del Cancelliere (possibile anche a maggioranza relativa se il capo dello Stato è d’accordo);
il 64 il potere di proporre nomina e revoca dei ministri;
il 67 la sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta;
il 68 la questione di fiducia che qualora non sia approvata a maggioranza assoluta apre la strada al possibile scioglimento anticipato (come fatto da Brandt, Kohl e Schroeder);
l’81 che in caso di bocciatura della questione di fiducia consente a certe condizioni consente di approvare leggi saltando il Bundestag e facendo votare il Bundesrat (stato di emergenza legislativa).
Per la Francia (semi-presidenziale a prevalenza del Presidente)
gli articoli 6 e 7 prevedono l’elezione diretta del Presidente con formula majority;
l’8 la nomina del Primo Ministro e la sua proposta per nomina e revoca dei Ministri;
il 9 il potere di presiedere il Cdm;
l’11 il potere referendario su proposta del Governo;
il 12 il potere di scioglimento;
il 19 gli atti esenti da controfirma ministeriale tra cui nomina e scioglimento;
il 49 il rapporto fiduciario, senza obbligo di fiducia iniziale.
Per la Spagna (parlamentare con capo dello Stato monarchico)
l’articolo 99 con l’elezione parlamentare del Presidente del Governo che è proposto come candidato dal Re e dal Presidente della Camera, anche a maggioranza relativa e lo scioglimento automatico se passano due mesi senza esito;
il 100 col potere del PdG di proporre nomina e revoca dei ministri;
il 112 e il 114 la questione di fiducia;
il 113 la sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta;
il 115 il potere di scioglimento del PdG a cui il Re è vincolato;
da segnalare anche il 68 dove è costituzionalizzata la formula elettorale.
Da notare al Cap. 6 della Costituzione svedese (anch’essa parlamentare monarchica) di poco precedente
https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/SVEZ/SVEZIA.pdf
che il Re non fa nulla perché il candidato a Primo Ministro è scelto dal Presidente della Camera e lo scioglimento, anche in seguito a sfiducia, è deciso dal Governo; l’elezione del Premier è con quorum negativo della maggioranza assoluta; si guardi alla fine la disposizione transitoria settima che posta tutti i poteri significativi dal Re al Governo.
Per la Svizzera (direttoriale, senza fiducia e scioglimento)
l’art. 175 con l’elezione parlamentare dei sette membri del Consiglio Federale (Direttorio);
il 176 con la turnazione ad annum di un Presidente fra i sette membri.
Per il Portogallo (semipresidenziale a prevalenza del Primo Ministro)
Gli articoli 121 e 126 prevedono l’elezione del Presidente con formula majority;
il 140 prevede la controfirma solo per pochi atti, non per nomina e scioglimento;
il 172 sul potere di scioglimento;
il 187 sulla nomina del Governo tenendo conto dei risultati elettorali;
il 192 sull’approvazione del programma di governo con quorum negativo della maggioranza assoluta;
il 193 con la questione di fiducia;
il 194 sulla sfiducia;
il 195.2 sulla revoca del Primo Ministro per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni;
nonché il 149 che costituzionalizza la formula elettorale.
La mia agenda
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