In Senza categoria

L-36

 

Podcast sulle votazioni fiduciarie in Francia e Spagna

https://www.radioradicale.it/scheda/693493/podcast-lattualita-del-voto-di-fiducia-in-francia-e-spagna-di-stefano-ceccanti

 

ps: tenete conto che le riviste Dpce e Radio Radicale pubblicano costantemente podcast di diritto comparato. Li trovate tutti qui:

https://www.radioradicale.it/rubriche/1441/i-podcast-di-radio-radicale-sullattualita-internazionale

 

 

Traccia della lezione n. 15

 

22.03.23 ore 8.30

 

 

Anzitutto 2 postille sulle elezioni

 

  1. Noi ci siamo concentrati sulle votazioni elettive ed in particolare sulle formule elettorali. Esistono però anche votazioni deliberative in cui prendono direttamente decisioni come i referendum. Se ne fa ampio uso in procedimenti di revisione costituzionale, nonché negli Usa a livelli di singoli Stati e in Francia su proposta del Governo e indizione da parte del Presidente della Repubblica (art. 11). Si è aggiunto nel 2008 nel medesimo articolo il referendum di iniziativa condivisa proposto da un quinto dei parlamentari e da un decimo degli elettori. Trovate qui i dettagli:

https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-d-initiative-partagee/referendum-d-initiative-partagee-rip-mode-d-emploi

 

  1. Pur occupandoci nel merito solo di formule, dobbiamo tenere presente un aspetto chiave della legislazione di contorno, ossia il ritaglio delle circoscrizioni, particolarmente delicato soprattutto nei sistemi maggioritari. Il ritaglio è esposto infatti ai rischi del cosiddetto Gerrymandering, ossia a logiche di parte che tendano a favorire chi possiede tale potere, come accade ad esempio negli Usa per i collegi della Camera. Per questa ragione in molti ordinamenti si ricorre ad organismi tecnici di supporto e le Corti si riservano interventi significativi sul rispetto degli standard di uguaglianza del voto.

Chi vuole approfondire verifichi qui:

https://it.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering

 

 

A questo punto riprendiamo la spiegazione delle norme chiave sulle forme di governo al punto in cui ci eravamo arrestati nella lezione di lunedì. Le ripropongo qui:

 

Da notare al Cap. 6 della Costituzione svedese (anch’essa parlamentare monarchica) di poco precedente

https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/SVEZ/SVEZIA.pdf

che il Re non fa nulla perché il candidato a Primo Ministro è scelto dal Presidente della Camera e lo scioglimento, anche in seguito a sfiducia, è deciso dal Governo; l’elezione del Premier è con quorum negativo della maggioranza assoluta; si guardi alla fine la disposizione transitoria settima che posta tutti i poteri significativi dal Re al Governo.

 

Per la Svizzera (direttoriale, senza fiducia e scioglimento)

l’art. 175 con l’elezione parlamentare dei sette membri del Consiglio Federale (Direttorio);

il 176 con la turnazione ad annum di un Presidente fra i sette membri.

 

Per il Portogallo (semipresidenziale a prevalenza del Primo Ministro)

Gli articoli 121 e 126 prevedono l’elezione del Presidente con formula majority;

il 140 prevede la controfirma solo per pochi atti, non per nomina e scioglimento;

il 172 sul potere di scioglimento;

il 187 sulla nomina del Governo tenendo conto dei risultati elettorali;

il 192 sull’approvazione del programma di governo con quorum negativo della maggioranza assoluta;

il 193 con la questione di fiducia;

il 194 sulla sfiducia;

il 195.2 sulla revoca del Primo Ministro per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni;

nonché il 149 che costituzionalizza la formula elettorale.

 

 

 

 

 

La mia agenda

 

https://stefanoceccanti.it/agenda/

 

Sito universitario

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/stefanoceccantiuniroma1it

 

 

 

Qui trovate compattate tutte le lezioni da 1 a 15 compresa questa

http://bit.ly/3TGb7P5

Recent Posts

Leave a Comment

Contatti

Scrivi una mail a stefano

Not readable? Change text. captcha txt