L-36
Podcast sulle votazioni fiduciarie in Francia e Spagna
ps: tenete conto che le riviste Dpce e Radio Radicale pubblicano costantemente podcast di diritto comparato. Li trovate tutti qui:
https://www.radioradicale.it/rubriche/1441/i-podcast-di-radio-radicale-sullattualita-internazionale
Traccia della lezione n. 15
22.03.23 ore 8.30
Anzitutto 2 postille sulle elezioni
- Noi ci siamo concentrati sulle votazioni elettive ed in particolare sulle formule elettorali. Esistono però anche votazioni deliberative in cui prendono direttamente decisioni come i referendum. Se ne fa ampio uso in procedimenti di revisione costituzionale, nonché negli Usa a livelli di singoli Stati e in Francia su proposta del Governo e indizione da parte del Presidente della Repubblica (art. 11). Si è aggiunto nel 2008 nel medesimo articolo il referendum di iniziativa condivisa proposto da un quinto dei parlamentari e da un decimo degli elettori. Trovate qui i dettagli:
- Pur occupandoci nel merito solo di formule, dobbiamo tenere presente un aspetto chiave della legislazione di contorno, ossia il ritaglio delle circoscrizioni, particolarmente delicato soprattutto nei sistemi maggioritari. Il ritaglio è esposto infatti ai rischi del cosiddetto Gerrymandering, ossia a logiche di parte che tendano a favorire chi possiede tale potere, come accade ad esempio negli Usa per i collegi della Camera. Per questa ragione in molti ordinamenti si ricorre ad organismi tecnici di supporto e le Corti si riservano interventi significativi sul rispetto degli standard di uguaglianza del voto.
Chi vuole approfondire verifichi qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering
A questo punto riprendiamo la spiegazione delle norme chiave sulle forme di governo al punto in cui ci eravamo arrestati nella lezione di lunedì. Le ripropongo qui:
Da notare al Cap. 6 della Costituzione svedese (anch’essa parlamentare monarchica) di poco precedente
https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/SVEZ/SVEZIA.pdf
che il Re non fa nulla perché il candidato a Primo Ministro è scelto dal Presidente della Camera e lo scioglimento, anche in seguito a sfiducia, è deciso dal Governo; l’elezione del Premier è con quorum negativo della maggioranza assoluta; si guardi alla fine la disposizione transitoria settima che posta tutti i poteri significativi dal Re al Governo.
Per la Svizzera (direttoriale, senza fiducia e scioglimento)
l’art. 175 con l’elezione parlamentare dei sette membri del Consiglio Federale (Direttorio);
il 176 con la turnazione ad annum di un Presidente fra i sette membri.
Per il Portogallo (semipresidenziale a prevalenza del Primo Ministro)
Gli articoli 121 e 126 prevedono l’elezione del Presidente con formula majority;
il 140 prevede la controfirma solo per pochi atti, non per nomina e scioglimento;
il 172 sul potere di scioglimento;
il 187 sulla nomina del Governo tenendo conto dei risultati elettorali;
il 192 sull’approvazione del programma di governo con quorum negativo della maggioranza assoluta;
il 193 con la questione di fiducia;
il 194 sulla sfiducia;
il 195.2 sulla revoca del Primo Ministro per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni;
nonché il 149 che costituzionalizza la formula elettorale.
La mia agenda
https://stefanoceccanti.it/agenda/
Sito universitario
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/stefanoceccantiuniroma1it
Qui trovate compattate tutte le lezioni da 1 a 15 compresa questa