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Traccia della lezione
03.04.23 ore 8.30 I Parlamenti, paragrafi 1-3
Il Capitolo del Manuale ci parla anzitutto dell’etimologia delle origini dei Parlamenti a partire dal verbo ‘parlare’.
Ne descrive poi le caratteristiche di fondo perché oggi si possa parlare effettivamente di assemblee parlamentari (p. 154): autonomia rispetto al Governo, autonomia organizzativa, finanziaria, strumentale.
Col termine si indica sia un luogo fisico sia una funzione: vi si riuniscono rappresentanti eletti con tempi prevedibili, con diritti e prerogative riconosciuti per assumere decisioni vincolanti di portata generale.
I Parlamenti si affermano come limite al potere dei sovrani assoluti, come spazio di libertà, come conquista dei diritti politici a partire dal principio no taxation without representation (p. 155).
Le fonti che regolano i Parlamenti sono scritte e non scritte. Tra le prime prevale la Costituzione che inquadra le assemblee stabilendo le prerogative dei componenti e le funzioni delle assemblee stesse. Le Costituzioni rinviano poi ad una fonte particolare, i Regolamenti delle Camere che esse stesse approvano, la disciplina concreta, la cui importanza va al di là del nome che sembrerebbe erroneamente far pensare a una fonte secondaria.
Tra le prerogative e immunità spicca anzitutto, per prima, l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni, presente già nel Bill of Rights inglese del 1689. Qui si pongono oggi problemi inediti: buona parte dell’attività del parlamentare si svolge fuori alle Aule: va tutelata tutta? Quale equilibrio coi diritti di non parlamentari criticati dagli eletti?
Vi è poi, per seconda, l’inviolabilità del parlamentare, che di norma è rimuovibile solo con l’autorizzazione della Camera di appartenenza. In Italia, ma non altrove, è stata molto limitata dal 1993, ridotta solo ai casi di arresto non in flagranza di reato, mentre altrove è rimasta l’autorizzazione a procedere anche per processare gli eletti.
Vi è quindi per terzo il divieto di mandato imperativo, garanzia tradizionale d’indipendenza che risale alla Rivoluzione francese. Come mantenere questa garanzia senza avallare le forme più varie di trasformismo? Se il mandato fosse imperativo le dirigenze di partito potrebbero sostituire gli eletti, che così dipenderebbero da loro ma non dagli elettori. Se però non ci sono dei disincentivi al trasformismo individuale, ad esempio agli spostamenti tra un gruppo ed un altro, l’autonomia rispetto alle dirigenze diventa anche irresponsabilità verso gli elettori. Ci possono essere delle deroghe al divieto di mandato imperativo in seconde Camere di Stato federale come il Bundesrat tedesco, dove si vuole che i rappresentanti siano espressione dei Governi federali e non di singoli elettori (p. 157).
Questi tre elementi di indipendenza sono rafforzati anche da un’indennità parlamentare, che garantisce in particolare da possibili dipendenze verso gruppi di pressione.
Per ciò che concerne la struttura dei Parlamenti viene in rilievo per prima la scelta tra monocameralismo e bicameralismo. Il primo è tipico soprattutto di Stati piccoli e che non hanno particolari esigenze rispetto al tipo di Stato. I secondi possono poi scegliere tra sistemi paritari (oggi recessivi, nelle democrazie consolidate praticato soprattutto in Italia) e asimmetrici (nettamente prevalenti. In questi ultimi solo la prima Camera ha l’esclusiva del rapporto fiduciario, prevale nel voto finale sulle leggi ordinarie, mentre di norma un equilibrio paritario rimane sulla revisione costituzionale e la seconda Camera rappresenta gli enti territoriali, ossia o gli esecutivi come in Germania o i legislativi come in Austria).
Il Manuale inserisce poi una terza categoria di sistemi misti che presentano altre diversità di rappresentanza come gli Usa che abbiamo già affrontato in parte parlando dei sistemi elettorali; c’è un certo equilibrio specie nella funzione legislativa e un ruolo specializzato del Senato in particolare sulle nomine dei giudici della Corte Suprema di proposta presidenziale. Per ciò che concerne la Camera dei Lords essa ha oggi una complessa composizione mista, in prevalenza di membri vitalizi nominati dalla Corona; sulle funzioni il modello è quello asimmetrico a prevalenza della Camera dei Comuni, Una soluzione analoga è adottata dal Canada.
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