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Traccia della lezione
05.04.23 ore 8.30 I Parlamenti, paragrafi 7-9
Il paragrafo 7 è dedicato alla funzione parlamentare più nota, quella legislativa. In origine il potere di votare la legge era lo strumento per limitare il potere assoluto dei monarchi. In seguito, con la fine del parlamentarismo dualista classico, lo schema cambia: la funzione legislativa resta più importante per il Parlamento della forma presidenziale USA, mentre in quella monista a primato del Gabinetto essa si sposta in gran parte sul Governo.
La funzione è regolata in parte dalla Costituzione e in parte dai Regolamenti e si compone di tre fasi principali.
La prima (p. 170) è quella dell’iniziativa, i cui titolari sono di norma soprattutto i parlamentari (singoli e/o associati), i Governi (che nelle forme con rapporto fiduciario tendono ad avere il monopolio di quella efficace mentre i parlamentari si ritagliano un ruolo nella successiva fase emendativa); in alcuni casi anche una parte minima – fissa o percentuale – del corpo elettorale. La preminenza del Governo si rivela in alcuni limiti posti a leggi o emendamenti di spesa e nella formalizzazione delle principali iniziative del periodo in strumenti quali il Discorso della Corona inglese (in realtà scritto dal Primo Ministro).
La seconda (p. 171) è quella dell’istruttoria che diverge molto da un ordinamento all’altro. In quelli anglosassoni sono previsti tre momenti o letture (presentazione; discussione direttamente in Assemblea con votazione per il passaggio all’esame e in caso positivo esame in Commissione che sfocia nel report stage, ossia un testo con annessa relazione; esame finale dell’Aula ma con quest’ultimo siamo già nella successiva terza fase). Nella fase istruttoria in molti ordinamenti sono disposte hearings, ossia udienze legislative per acquisire vari elementi conoscitivi, anche e soprattutto da realtà esterne (come ad esempio le lobbies).
La terza (p. 173) è quella approvativa: nelle forme parlamentari e semi-presidenziali bicamerali, lo schema, escluse poche leggi tra cui quelle costituzionali, è ricalcato su quello dei Parliament Acts britannici del 1911 e del 1949: dopo un certo periodo il voto della prima Camera prevale su quello contrario della seconda.
Con la terza sul momento si conclude il lavoro interno al Parlamento e il testo passa di solito al Capo dello Stato, che può disporre di poteri variabili rispetto ad esso, per eredità dell’antica sanzione regia (che era considerata alla pari del voto delle due Camere): si può andare da un potere di rinvio superabile con la medesima maggioranza (Italia) ad un potere di veto superabile a due terzi di entrambe le Camere (Usa).
Il paragrafo 8 si occupa della funzione di controllo e di indirizzo. Il controllo si concretizza (p. 174) in interrogazioni (atti in cui si chiedono soprattutto informazioni, che nel Regno Unito assume particolare rilevanza sotto forma di question time, ossia di domande a risposta immediata e diretta; il più importante è il Premier question time a scadenza settimanale), interpellanze (atti in cui si esprimono soprattutto giudizi), indagini conoscitive (per acquisire informazioni al di fuori del lavoro legislativo, per quello ci sono le già citate hearings o audizioni), commissioni di inchiesta.
A metà strada tra controllo e indirizzo si pone il parere di avviso e consenso del Senato americano su trattati internazionali (maggioranza di due terzi) e sulle nomine dei giudici della Corte suprema e di altri funzionari federali (p. 176).
L’indirizzo (ivi) si concretizza in mozioni (ove sia presente il rapporto di fiducia per confermarlo, precisarlo, rettificarlo), risoluzioni (prese di posizione a prescindere dal rapporto fiduciario), ordini del giorno (testi presentati da singoli parlamentari, soprattutto nel corso del procedimento legislativo, per sollecitare una posizione di merito del Governo, da non confondere con l’ordine del giorno generale di una Camera, che raccoglie i punti in esame nella seduta).
Ovviamente nelle forme con rapporto fiduciario il senso degli strumenti usati cambia di norma a seconda che siano usati da parlamentari della maggioranza che li usano per sostenere il Governo, al limite per aggiornarne la traiettoria, o da parlamentari di gruppi di opposizione che mirano a mettere in difficoltà il Governo, esponendo indirizzi alternativi, controllando in nome di priorità alternative da far valere in raccordo col corpo elettorale per cambiare i rapporti di forza tra i cittadini.
La funzione dialogante è trattata dal par. 9: si concretizza in petizioni popolari (p. 177), in forme di regolamentazione dell’attività di lobbying che viene sempre più riconosciuta come fisiologica, anche se alcuni Paesi tra cui l’Italia appaiono ancora arretrati nel far venire alla luce ciò che avviene comunque di fatto (p. 179). Su questo si segnala in questa fase un inizio di lavoro istruttorio della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
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