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Prima della sintesi alcuni avvisi

Giovedì 13 presenterò al Senato il volume di Umberto Ranieri sull’Ucraina alle ore 15 insieme a Dario Parrini, Stefano Folli, Pier Ferdinando Casini, Fabrizio Cicchitto, Ferdinando Nelli Feroci, Claudio Petruccioli, Nicoletta Pirozzi alla presenza dell’Autore. Chi è interessato si prenoti quanto prima scrivendo a ovidia.rotella@senato.it 

E’ un’occasione anche per entrare a Palazzo Madama

Lunedì 17 faremo una sorta di seminario sulle riforme costituzionali partendo da due ricorrenze, quella del 16, trentacinque anni dall’uccisione del prof. Roberto Ruffilli, e quella del 18, trent’anni dal referendum elettorale sul Senato. Modererà la giornalista Emilia Patta del Sole 24 Ore e interverranno oltre a me il prof. Clementi e il prof, Guzzetta di Tor Vergata, vi pregherei per quel giorno una particolare puntualità.

Il titolo sarà “Il cittadino come arbitro. Fare memoria per ragionare su riforme costituzionali consapevoli.”

Nel pomeriggio al Campidoglio, sala del Carroccio, alle ore 15 presentazione del rapporto 2021 sui conflitti e sulla conciliazione, con il sindaco Gualtieri, Pontecorvo, Alesii, Saraceno, Magnanelli e il sottoscritto. Chi si vuole iscrivere mandi mail a: osservatorioconciliazione@gmail.com

 

Martedì 18 faremo un riepilogo della parte sui Parlamenti con la dottoressa Stegher.

Vi segnalo che nel pomeriggio del 18 alle ore 16 in aula D per la serie di incontri del Dipartimento sugli sbocchi professionali ci sarà la dottoressa Claudia di Andrea, vice-segretario generale della Camera dei deputati.

 

Mercoledì 19 la mattina ci sarà una lezione della prof.ssa Frosina su Italia e Spagna; per l’occasione faremo lezione insieme al prof. Clementi e ai suoi studenti nell’Aula Castelnuovo III, edificio Guido Castelnuovo, codice CU006). Raccomando puntualità.

Nel pomeriggio a Giurisprudenza, alle 15,30, Aula Falcone e Borsellino, presentazione del volume che contiene gli editoriali del prof. Beniamino Caravita con i professori Polimeni, Diliberto, Marci, Poggi, Fabrizzi, Staiano, Catelani, de Vergottini, Groppo, Ridola, Pitruzzella, oltre al sottoscritto. 

 

Lunedì 24 non ci sarà lezione, riprenderemo mercoledì 26

Traccia della lezione

12.04.23 ore 8.30 I Capi di Stato

 

La figura di un Capo dello Stato, generalmente di tipo monocratico, è presente pressoché ovunque (p. 181). In origine di tipo monarchico e poi anche e soprattutto repubblicano (p. 183)

Le funzioni attribuite sono molte e diverse e dipendono dalla evoluzione dinamica delle forme di Stato e di governo.

Nelle concezioni monarchiche originarie il Capo di Stato godeva di una preminenza per posizione, di tipo gerarchico, derivate da legittimazioni di tipo divino o comunque dinastico-ereditarie (ivi).

Si è poi passati ad una preminenza in funzione, con una legittimazione che in via diretta o indiretta deriva dal suffragio universale e dentro limiti voluti dalle Costituzioni (p. 184).

Nel passaggio da Re a Presidenti sono emerse tre teorie principali per spiegare il suo ruolo, piuttosto ambiguo e sfuggente a facili ricostruzioni:

 

1-espressivo di un vero e proprio potere esecutivo, ad esempio nel caso usa teoria che oggi non può non avere come elemento necessari anche se non sufficiente la sua elezione almeno sostanzialmente diretta (p.p. 184-185);

 

2- garante della legittimità e della continuità statale, Custode della Costituzione in senso forte, soprattutto di fronte a gravi situazioni di crisi (esempi: Weimar articolo 48, Francia articolo 16); per alcuni rientrano qui anche i casi della formazione di governi tecnici-presidenziali in alcuni contesti di difficoltà delle forme parlamentari (p. 186);

 

3-potere neutro al di sopra delle parti (Constant), teoria che a sua volta si suddivide poi in varanti più deboli che lo vedono come figura meramente simbolica (Bagehot) o più forti come garante del rispetto della Costituzione o come mediatore tra Costituzione e divenire sociale (p. 187).  

 

I Capi di Stato possono derivare da una successione ereditaria variamente regolata dalle Costituzioni (pp. 188-189), dal corpo elettorale (p. 189), dai Parlamenti più o meno integrati (pp. 191-192).

 

Nelle forme monarchiche la durata è vitalizia, in quelle presidenziali o semi-presidenziali tende a coincidere con quella della legislatura, in quelle parlamentari ad essere un po’ più lunga (pp. 193-194). Sono previsti limiti alla rieleggibilità soprattutto nei casi di elezione diretta.

 

Per ciò che concerne i poteri, il Presidente Usa incarna l’intero potere esecutivo (pp. 199-200) anche se l’efficacia effettiva complessiva dipende dalla presenza o dall’assenza di un’omogeneità di indirizzo con le Camere. Le situazioni frequenti di ‘governo diviso’ lo obbligano alla ricerca di compromessi.

 

Il Presidente francese condivide l’esecutivo con un Primo Ministro, l’esecutivo è quindi diarchico, ma dal momento che i leader politici si presentano alle elezioni presidenziali e che le elezioni legislative si svolgono nel traino di quelle presidenziali, la diarchia è gerarchizzata a favore del Presidente, la Costituzione si interpreta in tale chiave che a parità di altri fattori lo rende più forte del Presidente Usa (pp. 200-201).

 

Nelle altre forme semi-presidenziali il fatto che i leader politici si presentino invece alle elezioni parlamentari fa sì che il funzionamento effettivo sia simile a quelle delle parlamentari e che, quindi, i poteri presidenziali si interpretino di norma in termini restrittivi, neutralizzati soprattutto attraverso la controfirma ministeriale di gran parte degli atti (p. 201).

 

Il dato rilevante della competizione in cui si presentano i leader dà ragione di alcuni scarti rilevanti tra i poteri previsti e quelli esercitati nelle forme semi-presidenziali: la revoca presidenziale del Primo Ministro avviene nei fatti in Francia ma non è prevista dal testo costituzionale, mentre non avviene in Austria pur essendo prevista teoricamente nel testo (p. 202).

 

Nelle forme parlamentari di norma il potere formale di nomina-elezione del Governo è più spostato verso il Parlamento rispetto all’eccezione italiana; quello sostanziale è spostato verso il corpo elettorale prevalendo le forme di legittimazione diretta (p. 203); quello di scioglimento anticipato è spostato verso i Primi Ministri in modo più marcato nei casi di monarchie (p. 205).

 

Per ciò che concerne la responsabilità, per le monarchie essa è esclusa; per ciò che concerne quella giuridica e quella politica dei Capi di Stato repubblicani va sottolineato che esistono varie procedure che consentono in casi limite di rimuoverli in corso di mandato, ma anche se regole e procedure fanno riferimento a fattispecie di tipo giuridico il potere attribuito ad organi politici fa sì che l’uso di questo potere risenta in particolare di motivazioni politiche, come nell’impeachment Usa (p. 207).

 

Le linee di tendenza nelle democrazie stabilizzate tendono a sciogliere le ambiguità presenti ad esempio nel testo e nella prassi italiana post 1989 o a favore di Capi di Stato governanti (Usa, Francia) o garanti, riservando il ruolo di indirizzo politico soprattutto ai Primi Ministri (p. 209).  Non si può comunque escludere che quando in alcuni ordinamenti il circuito fiduciario entri in crisi si possa assistere a momentanee espansioni del ruolo presidenziale (p. 210.

 

 

 

 

 

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