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Interverrà il prof. Pasquale Pasquino

Della New York University

 

che ci ha dato la traccia seguente

 

Le Corti Costituzionali sono un organo che è diventato parte essenziale degli stati costituzionali di diritto a partire dal secondo dopoguerra (con pochissime eccezioni sulle quali tornerò), modificando in modo rilevante la forma del moderno governo rappresentativo (chiamato volgarmente, come diceva Bobbio, democrazia).

Va peraltro osservato che se quasi tutti gli stati esistenti – dalla Germania al Kirghizistan – conoscono nei loro ordinamenti una CC, solo una minoranza di queste possono essere considerate degli organi che in realtà assolvono al compito che in teoria ovvero sulla carta è loro assegnato: quello di guardiani della costituzione e di protezione dei diritti dei cittadini.

Infatti, una CC per assolvere tale difficile compito deve avere due caratteristiche: essere indipendente e imparziale/neutrale.

Con l’aggettivo “indipendente” si deve intendere che i suoi membri non siano sotto il controllo né delle maggioranze di governo (come è oggi nel caso degli USA o della Ungheria o come cerca di ottenere Netanyahu in Israele) ma neppure dei cittadini-elettori. Il controllo dei giudici da parte delle maggioranze dipende dal meccanismo di nomina dei giudici. Delle cui modalità vi parlerò. Quello da parte dei cittadini avverrebbe direttamente nel caso in cui i membri della corte fossero elettoralmente responsabili dinanzi al corpo elettorale, indirettamente se fossero nominati dalle maggioranze elette.

Più difficile è fornire una definizione non-teologica di imparzialità/ neutralità. Sono frequenti le critiche delle decisioni delle CC che presumono che tali decisioni sono funzione di posizioni partigiane dei giudici. Innanzitutto, va osservato che le critiche di questo tipo vengono per lo più da osservatori partigiani (come sono spesso gli umani) e non si capisce perché l’osservatore critico sarebbe più imparziale del collegio giudicante che produce le sentenze costituzionali! Osservo inoltre che in dottrina ricorre spesso la critica del “giudice” giudice costituzionale al singolare. Tale osservazione che non è completamente priva di fondamento se si parla della Corte Suprema americana (un organo per molti aspetti diverso dalle nostre CC) non ha senso se si tiene conto del fatto che la Corte è composta da un collegio di giudici che decidono insieme. Se ben composto (come in Germania o anche fino ad un certo punto in Italia) esso mette insieme non piccole divinità imparziali, ma persone con posizioni moderate. Osservo che la neutralità degli umani non può essere altro che il risultato di compromessi fra moderate parzialità. Il resto sono fumisterie.

Queste osservazioni preliminari per dire che se si parla della CC ungherese o anche della Corte Suprema americana del secolo 19° o del presente si parla di istituzioni che non ci aiutano a capire le CC degli stati di diritto costituzionale ben strutturali. Si parla di capre e cavoli.

Riferendo, dunque, le mie osservazioni alle CC della maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale vorrei affrontare tre questioni:

  1. Perché sono state introdotte dalle forze politiche costituenti e a quali condizioni esse sopravvivono (essendo prive della legittimità elettorale)
[regimi federali, e/o post-autoritari, imitazione – meccanismi di self-insurance delle democrazie]
  1. Come sono nominati i giudici e come producono le loro decisioni
[Italia, Francia, Germania vs. USA]
  1. Che cosa fanno in realtà e qual è il loro ruolo e la loro funzione nel quadro dello stato costituzionale di diritto ovvero che cosa vuol dire controllo di costituzionalità.
[il nuovo potere diviso]

 

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