Codice Opis corretto per compilazione questionari
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Traccia della lezione
09.05.23 ore 8.30
Parteciperà il prof. Salvatore Curreri che ci ha mandato questa traccia
Il riconoscimento giuridico dei diritti fondamentali è all’origine della legittimazione degli Stati liberal-democratici e del costituzionalismo, inteso quale limite al potere politico.
Tale traiettoria, seppur caratterizzata da concezioni diverse, è comune agli Stati in cui vengono redatte le prime Carte dei diritti: Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia.
Alla base stanno però due concezioni dei diritti diverse, che troviamo sintetizzate nella prima parte dell’art. 2 della nostra Costituzione:
- quella giusnaturalista, secondo cui i diritti inviolabili sono connessi alla dignità umana preesistono all’ordinamento giuridico, che semplicemente li riconosce perché ne avverte l’esistenza nella coscienza sociale e nella Costituzione materiale
- quella positivista per cui fondamentali sono solo i diritti garantiti dall’ordinamento giuridico perché sanciti in Costituzione (XIX sec): civili, politici, sociali, di quarta generazione.
Entrambe queste impostazioni, se assolutizzate, presentano indubbie criticità. Per questo oggi si tende a superarle in vista di un ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali grazie alla interpretazione estensiva dei testi costituzionali, favorita anche dal rinvio alle carte internazionali dei diritti, grazie alle quali si ha oggi una tutela multivello dei diritti favorita dal dialogo tra i giudici nazionali, internazionali e eurounitari dei diritti.
Se guardiamo oggi in chiave comparata alla tutela dei diritti fondamentali, possiamo facilmente riscontrare alcune tendenze comuni:
- la riserva di legge (talora organica) e di giurisdizione
- l’immodificabilità del loro nucleo essenziale
- la previsione di una procedura iper-aggravata per la loro revisione costituzionale
- il ricorso diretto al giudice costituzionale dei diritti
- la previsione di difensori civici
Di contro, oggi i diritti fondamentali, se universalmente enunciati, sono di fatto negati come illegittimi limiti al potere politico legittimato dalla sovranità popolare; lusso insostenibile di fronte ad esigenze superiori (ordine pubblico, sicurezza nazionale, crescita economica); si rivela la loro asimmetrica incapacità di fronteggiare la globalizzazione economica.
È pur vero che la cultura di rivendicazione dei diritti è stata condotta spesso in chiave individualista, eclissando il senso di solidarietà sociale che di essi costituisce necessario complemento come dimostra la felice formazione dell’art. 2 della nostra Costituzione.
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