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Traccia della lezione n. 7
06.03.23 ore 8.30- Forme di Stato- lo Stato sociale: sovranità popolare, diritti economico-sociali, correttivi al parlamentarismo
Il Capitolo 8 del manuale Amato Clementi ci spiega che l’obiettivo di questa forma è l’allargamento della base sociale dello Stato, il passaggio da una logica monoclasse ad una pluriclasse sia nel momento elettivo sia come effettiva integrazione sociale.
Potete anche raffrontarla, nella ricostruzione del paragrafo 7 del Cap. 4 scritto da Cucolo nel Manuale Frosini).
Il suffragio universale, ossia il principio di sovranità popolare, porta con sé la presa in considerazione dei diritti in ambito economico-sociale, anche ulla base della pressione di sindacati e di partiti di massa1 (pp. 57-58).
A differenza dello Stato socialista il maggior interventismo dello Stato non significa necessariamente sempre e comunque gestione diretta, ma anche creazione di un sistema di incentivi per condizionare gli attori privati, anche per favorirne una effettiva concorrenza (p. 59).
Le fratture economico-sociali non sono comunque esclusive e si combinano con altre di natura etnica o religiosa per cui i sistemi di partito possono risultare sul Continente bipolari o multipolari (pp. 60-61). In ogni caso sul Continente la separazione tradizionale tra legislativo ed esecutivo si attenua, si crea un continuum tra Governo e maggioranza parlamentare e, di norma, anche una legittimazione popolare dell’esecutivo come già spiegato da Bagehot per il Regno Unito a cominciare dall’analogia pur parziale tra ruolo dei grandi elettori Usa nell’eleggere il Presidente e ruolo dei deputati.
Alcune pagine di Bagehot le trovate qui:
Il maggiore interventismo dello Stato porta con sé la necessità di una maggiore stabilità dei Governi, che però è messa in crisi dalla maggiore complessità dei sistemi di partito: da qui la necessità di correttivi costituzionali al parlamentarismo.
Da un lato rafforzando il Capo dello Stato con l’elezione diretta in una sorta di dualismo rinnovato, di semipresidenzialismo come si sarebbe detto più tardi (Costituzione di Weimar 1919 come caso negativo; Francia Quinta Repubblica come caso positivo; da vedere anche la soluzione compromissoria tra Terza Repubblica francese e Weimar adottata in Spagna del 1931).
Dall’altro lato con soluzioni moniste centrate sul Governo e sul suo vertice, alternative a quella assembleari da III Repubblica francese (investitura parlamentare a lui solo, disciplina della questione di fiducia e dello scioglimento anticipato come deterrente per le crisi, sfiducia costruttiva: si vedano la Francia della Quarta Repubblica come caso non riuscito, la Legge Fondamentale di Bonn e la Costituzione spagnola come casi riusciti), mentre il sistema bipartitico inglese pur con qualche problema aggiuntivo non indifferente riesce a reggere le tensioni (pp. 64-67) e quello americano basato su una logica compromissoria soffre le nuove polarizzazioni.
Per una panoramica utilissima delle forme di governo, pur datata al 1970, ma comunque esemplare per l’uso del metodo combinatorio va sempre letta questa voce di Elia:
Se vogliamo rivedere questi passaggi attraverso i testi costituzionali,
qui troviamo quello di Weimar 1919
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19190811_germaniaWeimar_ita.pdf
si vedano in particolare art. 1 (sovranità popolare), 22 (suffragio universale anche femminile), 41 (elezione diretta Presidente), 145 (obbligo scolastico), 153 (proprietà vincolata al bene comune), 157 (speciale protezione al lavoro)
qui il testo di Bonn del 1949 (aggiornato al 2006)
https://www.pul.it/cattedra/upload_files/310/Legge%20fond.Repubblica%20Federale%20di%20Germania.pdf
si vedano l’art. 20 (Stato sociale), artt. 63, 67 e 68 (forma di governo); si confronti la versione vigente del Preambolo con quella originaria del 1949 che trovate qua e che sottolinea la transitorietà della Legge (chiamata per questo Fondamentale e non Costituzione) fino all’auspicata unificazione
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19490523_germaniaLeggeFondamentale_ita.pdf
Qui il testo spagnolo della Seconda Repubblica del 1931
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/spagna1931.htm
si vedano l’art. 1 (sovranità popolare e Repubblica dei lavoratori), suffragio universale anche femminile (art. 36) Stato interventista (art. 44) protezione del lavoro (art. 46)., elezione del Presidente dal Parlamento e da grandi elettori eletti direttamente (68), doppia fiducia del Governo da parte del Presidente e della Camera (art. 75).
Qui il testo francese della Quinta (1958) il cui Preambolo rinvia a quello della Quarta (1946), che fa meglio cogliere la discontinuità della tutela dei diritti
Il preambolo del 1946 lo trovate qui
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia194.htm
si vedano l’enfasi sui diritti della donna, su lavoro e superamento del colonialismo; passando al testo la definizione di sociale dell’art.1, art. 45, 49, 50 e 51 sulla forma di governo;
a questo punto tornate al testo della Quinta oggi vigente e notate nel Preambolo il riferimento alla Carta dell’ambiente del 2004 (che poi trovate alla fine), nell’art. 1 le pari opportunità sulla rappresentanza, il 5 e il 6 sul Presidente, il 20 sul Governo, il 49 sulla fiducia
Comparate con queste soluzioni quella italiana del 1948 appare decisamente debole, poco razionalizzata, per le ragioni spiegate qui da Dossetti
e ritenute superate da Ruffilli a partire dalla legislazione elettorale secondo l’argomentazione presentata qui:
Le alternative di fondo sui sistemi elettorali, in grado di curvare la forma di governo in direzioni diverse anche a invarianza costituzionale, ossia tra sistemi fotografici e sistemi trasformativi-selettivi, si legga qui Duverger:
Questa distinzione dinamica funziona meglio di quelle statiche, pur utili, tra proporzionali, maggioritari e misti, che approfondiremo più avanti.
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