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L-36

 

Traccia della lezione n. 8

07.03.23 ore 8.30- Forme di Stato- lo Stato sociale: sovranità popolare, diritti economico-sociali, correttivi al parlamentarismo (seguito della lezione di ieri)

Riprendiamo alcuni concetti non affrontati (in tutto o in parte) ieri rispetto ai due punti della tutela dei diritti e della razionalizzazione del parlamentarismo

Per la tutela dei diritti “a strati” in Francia riprendiamo il testo del Preambolo del 1946 che segna il passaggio allo Stato democratico-sociale. La frase chiave è l’aggiunta come “particolarmente necessari al nostro tempo, i seguenti principi politici, economici e sociali”

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia194.htm

si vedano l’enfasi sui diritti della donna, su lavoro e superamento del colonialismo; passando al testo la definizione di sociale dell’art.1

Anche rispetto alla razionalizzazione del parlamentarismo conviene ripartire dalla Francia della Quarta Repubblica., guardando i seguenti articoli che assomigliano molto a quelli della Legge fondamentale tedesca (63 e 68 in particolare), ossia  gli art. 45, 49, 50 e 51 sulla forma di governo.

Perché da una parte hanno funzionato e da un’altra no?

L’efficacia dipende dal sistema dei partiti su cui insistono. Se il sistema è più strutturato le norme debbono essere più cogenti.

Le norme però da sole possono avere una certa dose di ambiguità:

si vedano nel testo della Quinta il 5 e il 6 sul Presidente, il 20 sul Governo, il 49 sulla fiducia.

Molto dipende dall’imprinting costituzionale.

Nelle situazioni in cui le norme falliscono si dispiega quindi una forma di “revisionismo costituzionale” ed elettorali di tipo particolare che tiene fermi i fini dello Stato democratico-sociale ma che discute i mezzi della razionalizzazione. In questo senso è paradigmatico il dibattito francese che inizia già nel 1956 e quello italiano sin dai primi anni ’80-

Si legga Ruffilli a partire dalla legislazione elettorale secondo l’argomentazione presentata qui:

https://bit.ly/3kJJCXX

Le alternative di fondo sui sistemi elettorali, in grado di curvare la forma di governo in direzioni diverse anche a invarianza costituzionale, ossia tra sistemi fotografici e sistemi trasformativi-selettivi, si legga qui Duverger:

https://bit.ly/3Zn0Zg6

Questa distinzione dinamica funziona meglio di quelle statiche, pur utili, tra proporzionali (più o meno selettivi, sbarramenti, premi, ampiezza della circoscrizione) maggioritari (a maggioranza relativa o assoluta) e misti (quale componente prevale?), che approfondiremo più avanti. Di per sé è possibile che alcune formule proporzionali siano più selettive di altre maggioritarie. Per questo sono preferibili le distinzioni dinamiche.

Da tenere poi conto che l’effetto delle formule è immediato, ma per il medio e lungo termine pesano le normative sulla forma di governo.

Negli anni recenti si sono verificate difficoltà su più piani: su quello economico-sociale è diventato più difficile coniugare coesione sociale e crescita economica; su quello politico-istituzionale è cresciuta quasi ovunque la frammentazione delle assemblee elettive, ma in genere istituzioni solide hanno comunque ridotto gli impatti negativi ed è cresciuto il ruolo dell’Unione europea a partire dalla crisi pandemica come dimensione di scala più idonea a far fronte alle crisi

 

 

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