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L-36

 

Traccia della lezione n. 10

13.03.23 ore 8.30- Prosecuzione sui Tipi di Stato

 

Avviso: lunedì il ricevimento terminerà alle 10.30; sarò comunque disponibile sia martedì sia mercoledì dalle 10 alle 11

 

Ritornando sui tipi di Stato, oggetto della scorsa lezione con la dottoressa Iannaccone, consiglio anzitutto la lettura di questo testo del prof. Lanchester, ancora attuale, pur se risalente al 2004

http://bit.ly/3JqivuE

 

che sottolinea in particolare come la distinzione tra Stato federale e Confederazione sia stata chiarita alcuni decenni dopo la Costituzione Usa, in particolare con l’esito della Guerra di Secessione (p. 313).

Nella Confederazione gli Stati mantengono un diritto di secessione che invece va escluso negli Stati federali, dove si afferma il principio di maggioranza pur temperato in vari modi rispetto a quello di unanimità (pp. 315-316).

Lo Stato federale dentro la crescita dello Stato sociale, dell’intervento pubblico in economia, da duale diventa cooperativo (p. 317) e il livello federale determina la competenza della competenza (ossia chi deve fare che cosa) (p. 318).

A p. 323 vengono indicati vantaggi e svantaggi dello Stato federale, tipo che va scelto o meno sulla base della prevalenza dei primi o dei secondo in un determinato contesto storico.

Si fa quindi cenno all’evoluzione del tipo di Stato in Italia, con un rapido capovolgimento di fronti rispetto alla Costituente dopo le elezioni del 18 aprile 1948: ne clima di sfiducia reciproca i vincitori delle elezioni politiche, prima regionalisti diventano centralisti e ritardano l’attuazione delle Regioni ordinarie; gli sconfitti, prima centralisti, diventano regionalisti (p. 326).

Negli anni ’70 con la svolta pro-europea e pro-atlantica del Pci che lo avvicina alla maggioranza per poi entrare a farvi parte, viene dato avvio alle Regioni allo Statuto ordinario e poi vengono a loro conferiti significativi poteri amministrativi: il Pci assicura il sostegno ai Governi di solidarietà nazionale e in cambio ottiene uno sblocco del processo di regionalizzazione che va anche a favore delle Regioni da lui governate,

Dopo le vicende degli anni ’70 il tema del tipo di Stato ridiventa attuale con l’ascesa della Lega sin dalle Regionali lombarde del 1990 (in una prima fase, però, fino all’ingresso dell’Italia nell’Euro, pur definendosi federalista la Lega in realtà è secessionista) e quindi le due riforme del Titolo Quinto: la 1/1999 che allinea la forma di governo regionale su quella comunale e la 3/2001 che modifica il sistema delle competenze (pp. 331/332).  Resta però aperta la questione della costituzionalizzazione della sede della cooperazione: inattuata la norma transitoria, molto timida e criticata dell’integrazione della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, il Senato resta immodificato e il sistema delle Conferenze resta solo con un fondamento legislativo.

 

Questo testo ci è utile anche per capire una questione di metodo: anche se noi studiamo la materia per parti separate, il tutto si tiene, come vedremo anche in Spagna: le dinamiche della forma di governo incidono sul tipo di Stato e viceversa.

 

Andiamo quindi a dare un’occhiata ai testi costituzionali, con l’avvertenza che il rapporto centro-periferia ha un andamento molto dinamico e processuale, i testi sono molto generici e suscettibili di evoluzioni diverse.

 

Per gli Usa (Stato federale)

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm

si veda il Preambolo con l’intento di “perfezionare ulteriormente” l’Unione; l’articolo I con un Senato federale eletto all’inizio dai Legislativi degli Stati e con due clausole che permetteranno in seguito l’espansione dei poteri federali (clausole del commercio e dei poteri impliciti); l’articolo II con un Presidente eletto da grandi elettori eletti a loro volta secondo regole stabilite dai legislativi degli Stati (prevale da molto tempo l’elezione popolare diretta che si generalizza dopo la Guerra di Secessione) e che nomina i giudici della Corte Suprema con l’avviso e il consenso del Senato; l’articolo VI con una clausola di supremazia della Costituzione federale, mentre l’Articolo V richiede in complesse procedure di revisione il consenso di tre quarti degli Stati.

Tra gli emendamenti da notare il X (tassatività delle competenze federali); XVII (elezione diretta dei senatori).

 

Per la Germania (Stato federale)

https://www.pul.it/cattedra/upload_files/310/Legge%20fond.Repubblica%20Federale%20di%20Germania.pdf

il Preambolo configura il patto come patto sia tra cittadini sia tra Laender; l’art. 20 in cui si autodefinisce come federale; art. 31 con la clausola di supremazia; artt. 50 e 51 il Bundestrat come Camera composta dai rappresentanti dei Governi dei Laender; art. 72 che enuncia una competenza concorrente diversa dalla nostra, nel senso che la Federazione può legiferare se ritiene necessaria una disciplina unitaria, ma finché non interviene, i Laender possono adottare proprie leggi, che perdono validità se e quando sia approvata la legge federale; art. 80 parità di poteri delle due Camere nella revisione costituzionale; art. 94 il Tribunale costituzionale federale eletto per metà da una Camera e per metà dall’altra.

 

Per la Francia (Stato regionale solo dal 2003)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf

l’art. 1 la proclama indivisibile, ma si ammette (dal 2003) un’organizzazione decentrata; l’art. 72 (sempre dal 2003) riconosce esplicitamente le Regioni.

 

Per la Spagna (Stato regionale)

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14388%3Acostspagna&catid=70&Itemid=137

l’art. 2 la proclama indivisibile, però si riconosce autonomia a nazionalità e regioni; con le prime si intendono le autonomie storiche che già avevano avuto uno Statuto durante la seconda Repubblica (Catalogna, Paese Basco e Galizia) e a cui l’art. 151 dà un accesso rapido all’autonomia, consentito poi anche dalla Seconda disposizione transitoria; l’art. 69 prevede poi una integrazione del Senato con alcuni componenti eletti dai Consigli regionali.

 

Per la Svizzera (Stato federale)

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-it-pdf-a.pdf

a parte l’autodefinizione di Confederazione (ma si tratta in realtà di uno Stato federale, come dimostrato dal fatto che la Svizzera come tale aderisce all’Onu, art. 197), il preambolo e l’art. 1 insistono sul doppio patto tra cittadini e Cantoni; l’articolo 49 prevede la clausola di supremazia per il diritto federale; nei casi di referendum costituzionale occorre sia la maggioranza dei cittadini sia quella dei cantoni (art. 142); la seconda Camera secondo l’art. 150 è eletta in modo paritetico tra i Cantoni (due per ognuno, quelli più piccoli uno), la Costituzione rinvia alle scelte dei singoli Cantoni ma da tempo sono tutti eletti direttamente; il Tribunale costituzionale i cui membri sono eletti dal Parlamento (art. 168) decide sulle controversie (art. 189).

 

L’Italia non si autodefinisce nel testo post-2001, appare rientrare ancora nella categoria Stato regionale, anche se una legge ordinaria è stata definita di “federalismo fiscale”: mancano per slittare di categoria una partecipazione alla revisione costituzionale e una federalizzazione della seconds Camera.

 

 

I rapporti nazionali per il convegno di Lille di questa settimana sul riformismo costituzionale

http://bit.ly/3ypVFNn

 

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