Lezione n. 12 18.03.26
Ritornando sui tipi di Stato, oggetto della scorsa lezione con la dottoressa Iannaccone, teniamo presente anzitutto questo continuum che va dal minimo al massimo di accentramento
Confederazione – Stato federale – Stato regionale- Stato accentrato
Ricordando che comunque la Confederazione non è uno Stato, che i modelli fortemente accentrati sono oggi recessivi e che la gran parte delle democrazie si muove tra Stato federale e Stato regionale, rendendo anche un po’ incerti i confini tra queste tipologie.
Consiglio poi la lettura di questo testo del prof. Lanchester, ancora attuale, pur se risalente al 2004
che sottolinea in particolare come la distinzione tra Stato federale e Confederazione sia stata chiarita alcuni decenni dopo la Costituzione Usa, in particolare con l’esito della Guerra di Secessione (p. 313).
Nella Confederazione gli Stati mantengono un diritto di secessione che invece va escluso negli Stati federali, dove si afferma il principio di maggioranza pur temperato in vari modi rispetto a quello di unanimità (pp. 315-316).
Lo Stato federale dentro la crescita dello Stato sociale, dell’intervento pubblico in economia, da duale diventa cooperativo (p. 317) e il livello federale determina la competenza della competenza (ossia chi deve fare che cosa) (p. 318).
A p. 323 vengono indicati vantaggi e svantaggi dello Stato federale, tipo che va scelto o meno sulla base della prevalenza dei primi o dei secondi in un determinato contesto storico.
Si fa quindi cenno all’evoluzione del tipo di Stato in Italia, con un rapido capovolgimento di fronti rispetto alla Costituente dopo le elezioni del 18 aprile 1948: nel clima di sfiducia reciproca i vincitori delle elezioni politiche, prima regionalisti diventano centralisti e ritardano l’attuazione delle Regioni ordinarie; gli sconfitti, prima centralisti, diventano regionalisti (p. 326).
Negli anni ’70 con la svolta pro-europea e pro-atlantica del Pci che lo avvicina alla maggioranza per poi entrare a farvi parte, viene dato avvio alle Regioni a Statuto ordinario e poi vengono a loro conferiti significativi poteri amministrativi: il Pci assicura il sostegno ai Governi di solidarietà nazionale e in cambio ottiene uno sblocco del processo di regionalizzazione che va anche a favore delle Regioni da lui governate,
Dopo le vicende degli anni ’70 il tema del tipo di Stato ridiventa attuale con l’ascesa della Lega sin dalle Regionali lombarde del 1990 (in una prima fase, però, fino all’ingresso dell’Italia nell’Euro, pur definendosi federalista la Lega in realtà è secessionista) e quindi le due riforme del Titolo Quinto: la 1/1999 che allinea la forma di governo regionale su quella comunale e la 3/2001 che modifica il sistema delle competenze (pp. 331/332). Resta però aperta la questione della costituzionalizzazione della sede della cooperazione: inattuata la norma transitoria, molto timida e criticata dell’integrazione della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, il Senato resta immodificato e il sistema delle Conferenze resta solo con un fondamento legislativo.
Questo testo ci è utile anche per capire una questione di metodo: anche se noi studiamo la materia per parti separate, il tutto si tiene, come vedremo anche in Spagna: le dinamiche della forma di governo incidono sul tipo di Stato e viceversa.
Andiamo quindi a dare un’occhiata ai testi costituzionali, con l’avvertenza che il rapporto centro-periferia ha un andamento molto dinamico e processuale, i testi sono molto generici e suscettibili di evoluzioni diverse.
Per gli Usa (Stato federale)
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm
si veda il Preambolo con l’intento di “perfezionare ulteriormente” l’Unione; l’articolo I con un Senato federale eletto all’inizio dai Legislativi degli Stati e con due clausole che permetteranno in seguito l’espansione dei poteri federali, quella del commercio interstatale e quella dei poteri impliciti (“fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti”); l’articolo II con un Presidente eletto da grandi elettori eletti a loro volta secondo regole stabilite dai legislativi degli Stati (prevale da molto tempo l’elezione popolare diretta che si generalizza dopo la Guerra di Secessione) e che nomina i giudici della Corte Suprema con l’avviso e il consenso del Senato; l’articolo VI con una clausola di supremazia della Costituzione federale (“Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l’autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese”), mentre l’Articolo V richiede in complesse procedure di revisione il consenso di tre quarti degli Stati.
Tra gli emendamenti da notare il X (tassatività delle competenze federali: “”I poteri che la costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.); XVII (elezione diretta dei senatori).
Per la Germania (Stato federale)
https://www.pul.it/cattedra/upload_files/310/Legge%20fond.Repubblica%20Federale%20di%20Germania.pdf
Il Preambolo configura il patto come patto sia tra cittadini sia tra Laender
“Consapevole della propria responsabilità dinanzi a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace nel mondo quale membro dotato di pari diritti in un’Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, la presente Legge fondamentale. I tedeschi residenti nei Länder di..(segue elenco qui omesso) hanno conseguito, con libera autodeterminazione, l’unità e la libertà della Germania. La presente Legge fondamentale è perciò valida per l’intero popolo tedesco.”
nell’art. 20 si autodefinisce come federale
“La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale”
nell’art. 31 vi è la clausola di supremazia
“Il diritto federale prevale sul diritto del Land”
gli artt. 50 e 51 istituiscono il Bundestrat come Camera composta dai rappresentanti dei Governi dei Laender;
l’art. 72 enuncia una competenza concorrente diversa dalla nostra, nel senso che la Federazione può legiferare se ritiene necessaria una disciplina unitaria, ma finché essa non interviene, i Laender possono adottare proprie leggi, che perdono validità se e quando sia approvata la legge federale;
l’art. 80 prevede la parità di poteri delle due Camere nella revisione costituzionale e l’art. 94 un Tribunale costituzionale federale eletto per metà da una Camera e per metà dall’altra.
Per la Francia (Stato regionale solo dal 2003)
l’art. 1 la proclama indivisibile, ma si ammette (dal 2003) un’organizzazione decentrata
“La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l’eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche. La sua organizzazione è decentrata.”
l’ art. 72 (sempre dal 2003) riconosce esplicitamente le Regioni, che però hanno poteri amministrativi, non legislativi
Per la Spagna (Stato regionale)
l’art. 2 la proclama indivisibile, però si riconosce autonomia a nazionalità e regioni; con le prime si intendono le autonomie storiche che già avevano avuto uno Statuto durante la seconda Repubblica (Catalogna, Paese Basco e Galizia) e a cui l’art. 151 dà un accesso rapido all’autonomia, consentito poi anche dalla Seconda disposizione transitoria; l’art. 69 prevede poi una integrazione del Senato con alcuni componenti eletti dai Consigli regionali.
“La Costituzione si fonda sull’unità indissolubile della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono, nonché la solidarietà fra tutte queste.” (art. 2)
Per la Svizzera (Stato federale)
a parte l’auto definizione di Confederazione (ma si tratta in realtà di uno Stato federale, come dimostrato dal fatto che la Svizzera come tale aderisce all’Onu, art. 197, il nome è rimasto inalterato rispetto alla fase precedente quando era davvero una Confederazione), il preambolo e l’art. 1 insistono sul doppio patto tra cittadini e Cantoni
In nome di Dio Onnipotente, Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione” (Preambolo)
“Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera” (art. 1)
l’articolo 49 prevede la clausola di supremazia per il diritto federale
“Preminenza e rispetto del diritto federale 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. 2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.;
nei casi di referendum costituzionale occorre sia la maggioranza dei cittadini sia quella dei cantoni come stabilisce l’art. 142
la seconda Camera secondo l’art. 150 è eletta in modo paritetico tra i Cantoni (due per ognuno, quelli più piccoli uno), la Costituzione rinvia alle scelte dei singoli Cantoni ma da tempo sono tutti eletti direttamente;
il Tribunale costituzionale i cui membri sono eletti dal Parlamento (art. 168) decide sulle controversie (art. 189).
Postilla sull’Italia_ il nostro Paese non si autodefinisce nel testo post-2001 come federale, appare rientrare ancora nella categoria Stato regionale, anche se una legge ordinaria è stata definita di “federalismo fiscale”: mancano per slittare di categoria una partecipazione alla revisione costituzionale e una federalizzazione della seconda Camera.
Da notare che l’attuale dibattito sulla cosiddetta autonomia differenziata non è una riforma costituzionale, ma il tentativo di attuare, con una sorta di legge quadro che preceda poi le leggi di effettiva autonomia la possibilità offerta dal vigente art. 116.3.
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