Diritto parlamentare Lezione n. 22 del 4.12.24
Trovate qui la mia lettura complessiva della sentenza autonomia
Oggi però voglio segnalare come la Corte vede il ruolo del Parlamento attraverso 5 passaggi chiave
I passaggi sono i seguenti
- Importanza generale del ruolo del Parlamento in un quadro realistico tra maggioranza e opposizioni
Il primo è di fondamenti generale.
Anche se l’indirizzo politico si svolge realisticamente nel continuum Governo maggioranza, , trattandosi di regole va privilegiato il dialogo tra le parti (punto 4 cdd)
“Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è espressione dell’indirizzo politico della maggioranza e del Governo, nel rispetto del quadro costituzionale. Tuttavia, la sede parlamentare consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini. Il Parlamento deve, inoltre, tutelare le esigenze unitarie tendenzialmente stabili, che trascendono la dialettica maggioranza-opposizione.”
2. Una legge-cornice di attuazione di norme costituzionali può essere introdotta anche se non espressamente prevista
Si tratta infatti di un’applicazione ragionevole della discrezionalità del legislatore, ovviamente nel rispetto delle competenze costituzionali (punto 7.2 del cdd)
3. Sui Lep non si possono costruire deleghe legislative in bianco
La Corte ritiene infatti tali le norme di delega della legge di bilancio 2022 a cui rinvia l’art 3 comma 1 della legge (punto 9 del cdd).
La motivazione puntuale è esposta nel punto 9.2
“Il vizio alla base dell’art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità.”
4. Il Parlamento sulle singole leggi che devolvono funzioni ha potere di emendamento
Non si può infatti interpretare le norme della legge nel senso che il Parlamento si trovi di fronte a un diktat (punto 11.2 del cdd). Ovviamente, trattandosi di un negoziato, se passano emendamenti si torna al tavolo di trattativa per giungere a un nuovo accordo, il Parlamento non si impone unilateralmente.
5. L’aggiornamento dei Lep non si può fare con un Dpcm, con una norma non primaria decisa dal Pdc
Secondo il punto 13.2 cdd si determinerebbe infatti un’asimmetria irragionevole:
“attribuendo al Presidente del Consiglio il potere di aggiornare i LEP fissati con decreto legislativo, in sostanza conferisce un’altra delega ad un organo diverso dall’unico cui la delega legislativa può essere data (il Governo nella sua interezza), in base all’art. 76 Cost.”
Lascia un commento