Lezione n. 3
25.02.26
I referendum nel diritto comparato
Introduzione
I referendum nelle democrazie consolidate sono un correttivo di scelta diretta dei cittadini che si inserisce dentro democrazie che restano però essenzialmente rappresentative.
Non c’è una incompatibilità di fondo tra democrazia rappresentativa e referendum, tuttavia questi ultimi possono causare tensioni e non sono sensatamente utilizzabili come un sostituto di una democrazia rappresentativa che ha bisogno di basarsi su scelte per lo più meditate da parte di rappresentanti. Per questo i referendum sono ammessi di solito con una serie di cautele: limite di materie, quorum, firme di sottoscrizione, giudizi di ammissibilità.
Un eccesso di referendum può incentivare spinte populiste, ma le democrazie non possono temere eccessivamente la responsabilizzazione diretta dei cittadini.
Il nostro riferimento può essere l’articolo 1 della nostra Costituzione: “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Se a dare spessore alla democrazia ci fosse solo la sovranità popolare, il primo elemento, il popolo e, più esattamente, quella parte del popolo che sul momento prevalesse sulle altre, sarebbe onnipotente, la democrazia sarebbe illiberale, schiaccerebbe le forze minoritarie, parte anch’esse del popolo.
Se a definirla fossero forme e limiti della Costituzione ma mancasse una chiara attribuzione della sovranità al popolo, si tratterebbe di una democrazia oligarchica, ostaggio di piccoli gruppi e poteri, senza popolo.
Ecco quindi il nostro problema: mantenere l’equilibrio, avere sia una sovranità popolare, sia forme e limiti, evitando di oscillare negli opposti rischi di forme di tirannia della maggioranza che identifichi il popolo con se stessa sia di derive oligarchiche che facciano sentire il popolo estraneo.
I referendum Sono utilizzati soprattutto in relazione a processi costituenti o di revisione della Costituzione dove il richiamo alla sovranità popolare è logicamente più immediato.
Possono essere pre-costituenti come in Francia nel 1945 per aprire la fase costituente vera e propria o propria o comunque per incanalarla (es. Monrachia-Repubblica in Italia nel 1946)
oppure di approvazione del testo finale (come in Francia 1946 e 1958)
o di revisioni costituzionali (Esempio Francia 1962) https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_constitutionnel_fran%C3%A7ais_de_1962
In alcune democrazie, specie dove non vi è rapporto fiduciario e dove quindi non vi possono essere effetti immediati sul Governo che è a durata garantita si usano anche forme di referendum propositivi, dove i questioni provengono direttamente dai cittadini, come in Svizzera o nei singoli Stati Usa (in quest’ultimo caso non a livello federale).
Qui le più recenti tornate in Svizzera
Il referendum nel diritto comparato
Traccia della prof.ssa Celeste Chiariello
Il referendum è oggi uno degli istituti più discussi e controversi del costituzionalismo democratico. La sua espansione globale nell’ultimo mezzo secolo è stata notevole: numerose democrazie vi hanno fatto ricorso, non di rado con esiti inattesi e di forte impatto politico. Proprio questa diffusione ha reso più pressante l’esigenza di una riflessione comparata che superi la mera descrizione dei singoli ordinamenti e si interroghi sulle condizioni alle quali il referendum possa effettivamente rafforzare – anziché mettere in tensione – la democrazia rappresentativa.
La lezione intende affrontare questo interrogativo attraverso un percorso che muove dall’analisi dei modelli nazionali per giungere ai principali nodi problematici trasversali. Saranno esaminati ordinamenti che riflettono concezioni profondamente diverse dello strumento referendario: sistemi in cui esso si configura come iniziativa “dal basso”, espressione di una sovranità popolare che si affianca a quella parlamentare; sistemi in cui è concepito “dall’alto”, quale strumento di legittimazione dell’azione governativa; e sistemi che ne escludono l’impiego a livello nazionale, pur ammettendone un uso ampio – e talvolta disinvolto – a livello sub-nazionale. Per ciascun modello si cercherà di evidenziare non soltanto l’assetto normativo, ma anche le dinamiche della prassi politica e il ruolo del contenzioso giurisprudenziale nel ridefinirne nel tempo i confini operativi.
Particolare attenzione sarà riservata ad alcuni casi di studio recenti, che mettono in luce le tensioni più attuali della democrazia diretta: l’impiego del referendum come strumento di competizione istituzionale, il rapporto tra volontà popolare espressa nelle urne e fedeltà dell’attuazione legislativa, nonché la tutela dei diritti delle minoranze rispetto alla logica maggioritaria.
Sebbene ogni modello referendario rifletta uno specifico contesto istituzionale e politico-sociale, il confronto tra esperienze diverse consente di individuare alcune tematiche – relative al ruolo del quorum, ai limiti materiali, al controllo di ammissibilità e all’equilibrio tra partecipazione e deliberazione – che contribuiscono ad alimentare il dibattito italiano sulle possibili riforme dello strumento referendario.
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