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4 ottobre

Lezione 4

 

Riprendendo l’esame dal paragrafo 3.5 del Manuale MC (p. 85) va segnalato che per ineleggibilità e incompatibilità (art. 65 Cost.) c’è una riserva assoluta di legge, trattandosi di diritto politico fondamentale (art. 51 Cost).

Negli ultimi anni nelle leggi elettorali ricorre anche la cosiddetta incandidabilità che è una sorta di ineleggibilità rafforzata (il nome dell’incandidabile non può essere inserito nelle liste).

Quando la causa che porta all’impedimento non può essere rimossa (ad es. una sentenza di condanna particolarmente grave) siamo nell’incandidabilità; quando può essere rimossa prima della chiusura delle liste o comunque prima di un certo termine c’è ineleggibilità; quando può essere rimossa dopo la convalida dell’elezione facendo un’opzione c’è incompatibilità (p. 86).

Se l’incandidabilità sopravviene in corso di mandato il parlamentare decade, purché la Camera di appartenenza voti la decadenza (concessa nel caso Berlusconi, negata nel caso Minzolini) dato che il voto del Parlamento consente sempre un apprezzamento, non è un mero atto dovuto.

L’ineleggibilità mira a tutelare la par condicio tra i candidati: ad esempio che possano candidarsi durante il mandato i sindaci di comuni con più di 20 mila abitanti.

L’incompatibilità mira a tutelare la separazione tra i poteri, ad esempio tra Camera e Senato o tra Parlamento e Consigli regionali.

Si tratta di una serie di norme in alcuni casi datate, contradittorie e con omissioni, che non hanno avuto un riassetto organico.

La proclamazione provvisoria è effettuata dalla Corte di Cassazione, poi la competenza per la convalida passa alla apposita Giunta e all’Assemblea (art. 66), sistema fortemente criticato perché politicizza il giudizio (p. 89), dato anche il fatto che non è ammesso lo scrutinio segreto (p. 90).

Se viene meno per qualsiasi motivo un eletto in liste bloccate subentra il primo dei non eletti; nel caso invece degli eletti nei collegi si procede ad elezione suppletiva (tra qualche giorno accadrà per Monza Senato) (p. 91).

Sui senatori a vita da tenere conto che la riforma costituzionale che ha ridotto i parlamentari ha risolto il problema evidenziato alle pagg. 94/95 stabilendo ora in maniera chiara che nel complesso i senatori a vita nominati dai vari Presidenti non possono superare i 5.

 

Il paragrafo 3.8 ricorda poi che il testo dell’art. 68 vigente dal 1993 (prima c’era anche un’autorizzazione a procedere per processare i parlamentari venuta mano allora) comprende due garanzie: l’insindacabilità per opinioni e voti e l’immunità dagli arresti (p. 95).

Le decisioni sull’insindacabilità sono ricorribili dal 1988 da parte dei giudici alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni (p. 97). Dal 2000 la Corte ha impostato i suoi giudizi in modo piuttosto restrittivo per i parlamentari chiedendo per riconoscere l0insindacabilità un ‘nesso funzionale’ con atti parlamentari depositati in precedenza o comunque nell’imminenza delle opinioni.

 

Sull’immunità dagli arresti (p. 103) la ragione per negare la richiesta consiste soprattutto nel possibile ‘fumus persecutionis’ da parte della magistratura, anche se può essere elemento di valutazione la lesione dell’integrità del plenum in bilanciamento con la gravità delle esigenze cautelari (p. 104).

 

La richiesta di autorizzazione si estende anche alle cosiddette intercettazioni ‘casuali’ di parlamentari (p. 105), comprese quelle di messaggi elettronici (whatsapp, Sms), oggetto della recente sentenza riguardante Renzi nel conflitto tra procura di Firenze e Senato (170/2023). In tal caso è evidentemente successiva.

 

Un particolare procedura creata nel 1989 per i reati ministeriali (prima erano disciplinati come per quelli di alto tradimento e attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica) prevede che si attivi uno specifico organo giudiziario, il Tribunale dei Ministri, che chiede l’autorizzazione alla Camera di appartenenza, che è considerata concessa se l’Aula, previa istruttoria dell’apposita Giunta, non vota contro la maggioranza assoluta dei componenti (p. 107). L’autorizzazione può essere negata se il ministro ha agito per un superiore interesse nazionale.

 

La legge poi stabilisce un’indennità per i parlamentari (p. 109), a cui si aggiunge una diaria legata alle presenze (p. 110) e ad altre forme di rimborso (tra cui quella per i collaboratori parlamentari).

E’ previsto un obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti (p. 110). Dal punto di vista pensionistico dal 2012 vi è un sistema di tipo contributivo, mentre è esploso un contenzioso per il ricalcolo retrospettivo dei precedenti vitalizi avvenuto con delibere parlamentari, poi corretto alla Camera dagli organi di autodichia e dichiarato illegittimo al Senato (p. 111).

 

Il Manuale GL a pag. 87 mette a confronto il testo dell’art. 68 Cost prima e dopo la revisione restrittiva del 1993, a pag. 88 ricorda la svolta della sentenza 1150/1988 che consentì i conflitti sulle delibere relative all’insindacabilità, a p. 95 ricorda le prassi più recenti sull’autorizzazione all’arresto e a p. 131 quelle sulla decadenza dei parlamentari in seguito a condanne (p. 131).

 

 

Anticipazioni lezioni successive

Lunedì 9 ottobre alle 18 in Sala Lauree Scienze Politiche convegno su “Sanchez e Puigdemont: le difficili convergenze parallele” con relazione di Carlos Garcia De Andoin, interventi di Laura Frosina, José Antonio Montilla e del sottoscritto, modera Daniel Verdù, Sarà presente Radio Radicale.

 

 

Lunedì 30 ottobre visita alla Biblioteca del Senato ore 18

 

 

Mercoledì 8 novembre presentazione libro di Salvatore Vassallo su Fratelli d’Italia con autore, Andrea Fabozzi e Emanuele Prisco

 

Lunedì 13 novembre presentazioni libri di Salvatore Bonfiglio e Francesco Clementi sul Presidente del Consiglio con autori e Emilia Patta

 

 

 

 

 

 

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