Lezione n. 9 11.03.26
Cerchiamo di riepilogare alcuni aspetti della forma di Governo.
Gli articoli più rilevanti sono quelli relativi alla nascita del Governo, alla possibilità di sfiduciarlo ealla regolamentazione del potere di scioglimento.
- Forma presidenziale Usa
Per la forma presidenziale Usa questa è la norma originaria dell’art. II, che stabilisce quanti sono i Grandi Elettori e affida la scelta ai Legislativi degli Stati:
“Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante o persona che abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come Elettore.”
Questo è l’inizio del XII emendamento che è poi subentrato uniformando le scelte
XII – (1804) Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati, e voteranno a scrutinio segreto per il Presidente e il Vice-Presidente, uno dei quali almeno dovrà non essere un abitante del loro stesso Stato; essi indicheranno nelle loro schede la persona votata come Presidente, e in distinte schede la persona votata come Vice-Presidente, e faranno distinte liste di tutte le persone votate come Presidente e di tutte le persone votate come Vice-Presidente, e del numero dei voti di ciascuno, liste che essi firmeranno e certificheranno e trasmetteranno sigillate alla sede del governo degli Stati Uniti, dirette al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, alla presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i plichi certificati e i voti saranno contati. La persona che avrà il più alto numero di voti come Presidente sarà Presidente se tale numero è la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati”..
Il sistema si è democratizzato non solo con l’elezion e diretta dei grandi elettori che si è generalizzata nel corso del 1800 (prima ci pensavano i Legislativi statali), ma anche con l’aggiunta delle cosiddette primarie dentro i due maggiori partiti per selezionare i candidati alla Presidenza.
Qui trovate l’evoluzione del collegio dei grandi elettori
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_elettorale_degli_Stati_Uniti_d%27America
qui i risultati delle ultime Presidenziali
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_negli_Stati_Uniti_d%27America_del_2024
e qui, ragionando in termini di metodo combinatorio che si occupa anche degli elementi condizionanti, la Tabella che cvi fa vedere come in particolare dal 1969 la situazione di ‘Governo diviso’ sia più frequente, soprattutto dopo il primo biennio, anche se in questo momento i tre colori sono allineati:
https://en.wikipedia.org/wiki/Divided_government_in_the_United_States
Non ci sono né sfiducia né scioglimento.
- Forma direttoriale svizzera
La genesi parlamentare del governo, che è anche al vertice dello Stato con un componente a turno eletto alla Presidenza
Art. 175
Il Consiglio federale è composto di sette membri.
I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
Art. 176 Presidenza
Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.
Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.
La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.
Tutti i maggiori partiti sono associati al Governo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_federale_(Svizzera)
2 sono Udc (destra), 2 Plr (liberali), 2 Ps (sinistra) e 1 Adc (Centro)
Molte decisioni cono comunque devolute ai referendum:
qui quelli 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Swiss_referendums
e qui tutti quelli dal 2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Referendum_in_Svizzera
- Forma parlamentare: Germania, Svezia, Spagna
Passando alla forma parlamentare, qui trovate l’art. 63 della Germania con l’elezione parlamentare del Cancelliere
- [Elezione del Cancelliere federale]. — 1. Il Cancelliere federale è eletto, senza dibattito, dal Bundestag su proposta del Presidente federale.
- È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L’eletto è nominato dal Presidente federale.
- Se il candidato proposto non è eletto, entro i quattordici giorni successivi alla votazione il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri.
- Qualora entro questo termine non abbia luogo un’elezione, si svolge immediatamente una nuova votazione, in cui è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l’eletto ha raccolto i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall’elezione. Se l’eletto non ha raggiunto questa maggioranza, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni oppure deve sciogliere il Bundestag.
Qui l’articolo 67 sulla sfiducia costruttiva
[Mozione di sfiducia]. — 1. Il Bundestag può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto nel caso in cui, a maggioranza dei suoi membri, elegga un successore e chieda al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale è tenuto ad accogliere la richiesta e a nominare l’eletto.
- Tra la presentazione della mozione e l’elezione devono trascorrere quarantotto ore.
E qui il 68 sulla questione di fiducia il cui rigetto può aprire le porte ad uno scioglimento anticipato
[Mozione di fiducia]. — 1. Se una mozione di fiducia presentata dal Cancelliere federale non ottiene l’approvazione della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale può, su proposta del Cancelliere federale, sciogliere il Bundestag entro ventuno giorni. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale.
- Tra la presentazione della mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore.
Qui l’elenco dei Cancellieri:
https://it.wikipedia.org/wiki/Cancellieri_federali_della_Germania
Come si può notare l’ultima elezione è stata anticipata e, se si giarda bene la composizione della Camera, si può notare come i due maggiori partiti storici che fino ad anni recenti superavano insieme l’80 per cento, oggi si fermano a poco più del 50
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_federali_in_Germania_del_2025
Proseguendo sulle forme parlamentari, vediamo rapidamente la compressione dei poteri del Capo dello Stato, in quelle monarchiche, più radicale in quella svedese e meno in quella spagnola. Ci sono due tipi di scioglimento: quello sanzione per incapacità di formare un Governo e quello governativo.
Legge svedese sulla forma di governo
CAPITOLO VI IL GOVERNO
Art. 2
Quando deve essere nominato il Primo Ministro, il Presidente del Riksdag consulta uno o più rappresentanti di ciascun gruppo presente nel Riksdag. Il Presidente si consulta con i Vice- Presidenti e poi sottopone la sua proposta al Riksdag.
Il Riksdag procede alla votazione della proposta entro il termine di quattro giorni, senza esame in Commissione. Se più della metà dei membri del Riksdag vota contro la proposta, questa è respinta. In caso diverso è approvata.
Art. 3
Se il Riksdag respinge la proposta del Presidente la procedura di cui all’articolo 2 viene seguita nuovamente. Se il Riksdag respinge la proposta del presidente per quattro volte consecutive, la procedura di nomina del Primo Ministro viene interrotta e ripresa solo dopo nuove elezioni del Riksdag. A meno che non siano già previste le elezioni ordinarie nei successivi tre mesi, vengono indette le elezioni straordinarie entro lo stesso termine.
Art. 4
Dopo che il Riksdag ha approvato la nomina del Primo Ministro, questi comunica appena possibile al Riksdag i nomi dei membri del suo Governo. li nuovo Governo si costituisce nel corso di una riunione speciale alla presenza del Capo dello Stato o, in caso di suo impedimento, alla presenza del Presidente del Riksdag. li Presidente del Riksdag è sempre invitato a tale riunione.
Il Presidente del Riksdag procede all’investitura del Primo Ministro a nome del Riksdag.
Art. 5
Se il Riksdag dichiara che il Primo Ministro, o un qualsiasi altro Ministro, non gode più della sua fiducia, il Presidente dimette dall’incarico il Ministro in questione. Tuttavia, non può essere presa nessuna decisione riguardante la revoca di un Ministro qualora il Governo, che ha la possibilità d’indire le elezioni straordinarie del Riksdag, adotti tale provvedimento nella settimana successiva al voto di sfiducia.
Spagna
Art. 99.
1) Dopo ogni rinnovo del Congresso dei deputati, negli altri casi previsti dalla Costituzione in cui lo si ritenga opportuno, il Re, previa consultazione con i rappresentanti designati dai Gruppi politici con rappresentanza parlamentare, e tramite il Presidente del Congresso, proporrà un candidato alla Presidenza del Governo.
2) Il candidato proposto ai sensi del comma precedente esporrà davanti al Congresso dei deputati i1 programma politico del Governo che intende formare e richiederà la fiducia della Camera.
3) Qualora il Congresso dei deputati, col voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, conceda la fiducia al suddetto candidato, il Re lo nominerà Presidente. In caso non si raggiunga la maggioranza assoluta, la stessa proposta sarà nuovamente votata 48 ore dopo la prima votazione e la fiducia s’intenderà, concessa qualora si ottenga la maggioranza semplice.
4) Se, effettuate le votazioni di cui sopra, non verrà concessa la fiducia, si presenteranno altre proposte nella forma prevista ai comma precedenti.
5) Se, trascorsi due mesi dalla prima votazione, nessun candidato avrà ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà le due Camere e indirà nuove elezioni, con la controfirma del Presidente del Congresso.
Art. 113.
- Il Congresso dei deputati può far risultare la responsabilità politica del Governo con l’adozione a maggioranza assoluta di una mozione di censura.
2) La mozione di censura dovrà essere presentata almeno da un decimo dei deputati e dovrà, includere la proposta di una candidatura alla Presidenza del Governo.
3) La mozione di censura potrà essere votata solo trascorsi cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di questo termine potranno essere presentate mozioni alternative.
4) Se la mozione di censura non sarà approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un’altra durante la stessa sessione.
Art. 114.
1) Se il Congresso nega la sua fiducia al Governo, questo dovrà presentare le dimissioni al Re e successivamente si procederà alla designazione del Presidente del Governo ai sensi dell’art. 99.
2) Se il Congresso adotta una mozione di censura, il Governo deve presentare le dimissioni al Re e il candidato proposto nel testo della stessa mozione risulterà investito della fiducia della Camera agli effetti di cui all’art. 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo.
Art. 115.
1) Il Presidente del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, potrà proporre lo scioglimento del Congresso, del Senato o delle Cortes, che verrà decretato dal Re. Il decreto di scioglimento fisserà la data delle elezioni.
2) La proposta di scioglimento non potrà, essere presentata quando sia stata avviata una mozione di censura.
3) Non potrà esservi un nuovo scioglimento prima che sia passato un anno da quello precedente, fatto salvo il disposto dell’art. 99, comma 5.
Anche questi due Paesi registrano negli ultimi anni notevoli difficoltà a formare maggioranze:
qui trovate l’attuale Governo svedese Kristersson, una coalizione con tre partiti di centro-destra e con l’appoggio esterno del partito di destra dei democratici svedesi che sarebbero peraltro il partito più votato, con una somma totale, compresi questi ultimi di 176 su 349
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Kristersson
qui trovate il Governo in carica in Spagna Sanchez III, formato dal Psoe e da Sumar, che insieme hanno solo 147 seggi (maggioranza assoluta 176) e che godono dell’appoggio esterno di ben 7 partiti molto eterigenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_S%C3%A1nchez_III
4.Forma di governo semi-presidenziale: Francia e Portogallo
Costituzione francese
ARTICOLO 5. Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
È garante dell’indipendenza nazionale, dell’integrità del territorio e del rispetto dei trattati.
ARTICOLO 6. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto.
Nessuno può svolgere più di due mandati consecutivi.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.
ARTICOLO 7. Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede ad un secondo turno il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, dopo l’eventuale ritiro di candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo turno…
ARTICOLO 8. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.
Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni.
ARTICOLO 9. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.
ARTICOLO 12. Il Presidente della Repubblica, sentiti il Primo ministro e i Presidenti delle assemblee, può sciogliere l’Assemblea nazionale.
Le elezioni politiche hanno luogo almeno venti giorni e al massimo quaranta giorni dopo l’avvenuto scioglimento.
L’Assemblea nazionale è convocata di pieno diritto il secondo giovedì successivo alle elezioni. Se la convocazione cade in periodo diverso da quello previsto per la sessione ordinaria, una sessione della durata di quindici giorni ha luogo di diritto.
Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l’anno che segue dette elezioni.
ARTICOLO 19. Gli atti del Presidente della Repubblica diversi da quelli previsti dagli articoli 8 (primo comma), 11, 12, 16, 18, 54, 56 e 61 sono controfirmati dal Primo ministro e, se del caso, dai ministri responsabili.
ARTICOLO 49. Il Primo ministro, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
L’Assemblea nazionale chiama in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione è ammissibile se sottoscritta da almeno un decimo dei membri dell’Assemblea nazionale. La votazione può aver luogo trascorse quarantotto ore dalla presentazione della mozione. Sono computati solo i voti favorevoli alla mozione di sfiducia che è approvata a maggioranza dei membri componenti l’Assemblea nazionale. Salvo il caso previsto al comma sottostante, un deputato non può essere firmatario di più di tre mozioni di sfiducia nel corso di una stessa sessione ordinaria e di non più di una nel corso di una stessa sessione straordinaria.
Il Primo ministro può, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all’Assemblea nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale. In tal caso, detto progetto è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di ventiquattro ore, venga votata alle condizioni previste dal comma precedente. Il Primo ministro può, inoltre, ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione.
Il Primo ministro ha facoltà di chiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione di politica generale.
Costituzione portoghese
Articolo 121. – (Elezione) 1.Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini portoghesi elettori, censiti nel territorio nazionale, così come dai cittadini portoghesi residenti all’estero nei termini stabiliti dal numero successivo.
Articolo 126. – (Sistema elettorale) 1. Viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene più della metà dei voti validamente espressi, non considerandosi come tali le schede bianche.
2. Se nessun candidato consegue tale soglia di voti, si procede ad un secondo suffragio fino al ventesimo giorno successivo alla prima votazione.
3. A questo suffragio concorrono soltanto i due candidati più votati che non abbiano ritirato la candidatura.
Articolo 133. – (Competenza in relazione ad altri organi) In relazione ad altri organi, compete al Presidente della Repubblica:
a) Presiedere il Consiglio di Stato;
b) Fissare, in armonia con la legge elettorale, il giorno delle elezioni del Presidente della Repubblica, dei Deputati all’Assemblea della Repubblica, dei Deputati al Parlamento Europeo e dei deputati alle Assemblee Legislative delle regioni autonome;
c) Convocare in via straordinaria l’Assemblea della Repubblica;
d) Rivolgere messaggi all’Assemblea della Repubblica e alle Assemblee Legislative delle regioni autonome;
e) Sciogliere l’Assemblea della Repubblica, in osservanza di quanto disposto nell’articolo 172, sentiti i partiti in essa rappresentati e il Consiglio di Stato;
f) Nominare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal numero 1 dell’articolo 187;
g) Dimettere il Governo, nei termini stabiliti dal numero 2 dell’articolo 195, ed esonerare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal numero 4 dell’articolo 186;
h) Nominare ed esonerare i membri del Governo su proposta del Primo Ministro;
i) Presiedere il Consiglio dei Ministri, quando il Primo Ministro lo solleciti;
j) Sciogliere le Assemblee Legislative delle regioni autonome sentiti il Consiglio di Stato e i partiti in esse rappresentati, osservando il disposto dell’articolo 172 con i necessari adattamenti;
l) Nominare ed esonerare, sentito il Governo, i Rappresentanti della Repubblica per le regioni autonome;
m) Nominare ed esonerare, su proposta del Governo, il Presidente del Tribunale dei Conti e il Procuratore Generale della Repubblica;
n) Nominare cinque membri del Consiglio di Stato e due membri del Consiglio Superiore dalla Magistratura;
o) Presiedere il Consiglio Superiore di Difesa Nazionale;
p) Nominare ed esonerare, su proposta del Governo, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, il Vice-Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, quando esista, e i Capi di Stato Maggiore dei tre corpi delle Forze Armate, sentito, in questi due ultimi casi, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate.
Articolo 140. – (Controfirma ministeriale) 1. Necessitano di controfirma del Governo gli atti del Presidente della Repubblica adottati a norma delle lettere h), j), 1), m) e p) dell’articolo 133, delle lettere b), d) e f) dell’articolo 134 e delle lettere a), b) e c) dell’articolo 135.
2. La mancanza di controfirma determina l’inesistenza giuridica dell’atto.
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Articolo 149. – (Circoscrizioni elettorali) 1. I Deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali geograficamente determinate dalla legge, la quale può stabilire l’esistenza di circoscrizioni plurinominali e uninominali, così come la rispettiva natura e complementarietà, in modo da assicurare il sistema di rappresentanza proporzionale e il metodo della media più alta d’Hondt nella conversione dei voti in numero di mandati.
Articolo 171. – (Legislatura) 1. La legislatura ha la durata di quattro sessioni legislative.
2. Nel caso di scioglimento, l’Assemblea neo eletta inizia una nuova legislatura, la cui durata sarà inizialmente accresciuta del tempo necessario a completare il periodo corrispondente alla sessione legislativa in corso alla data dell’elezione.
Articolo 172. – (Scioglimento) 1. L’Assemblea della Repubblica non può essere sciolta nei sei mesi posteriori alla sua elezione, nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica o durante la vigenza dello stato d’assedio o dello stato di emergenza.
2. L’inosservanza del disposto nel numero precedente determina l’inesistenza giuridica del decreto di scioglimento.
3. Lo scioglimento dell’Assemblea non pregiudica la sussistenza del mandato dei Deputati, né la competenza della Commissione Permanente, sino alla prima riunione dell’Assemblea dopo le nuove elezioni.
Articolo 187. – (Formazione) 1. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i partiti rappresentati nell’Assemblea della Repubblica e tenendo in considerazione i risultati elettorali.
2. Gli altri membri del Governo sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.
Articolo 188. – (Programma di governo) Del programma del Governo dovranno far parte i principali orientamenti politici e le misure da adottare o proporre nei diversi campi dell’attività governativa.
Articolo 192. – (Valutazione del programma del Governo) 1. Il programma del Governo è sottoposto alla valutazione dell’Assemblea della Repubblica attraverso una dichiarazione del Primo Ministro nel termine massimo di dieci giorni dalla sua nomina.
2. Se l’Assemblea della Repubblica non è in funzionamento effettivo, sarà obbligatoriamente convocata a tal fine dal suo Presidente.
3. Il dibattito non potrà superare i tre giorni e fino alla sua conclusione si potrà da parte di qualsiasi gruppo parlamentare proporre il rigetto del programma o da parte del Governo sollecitare l’approvazione di un voto di fiducia.
4. Il rigetto del programma del Governo esige la maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni.
Articolo 193. – (Sollecitazione del voto di fiducia) Il Governo può sollecitare all’Assemblea della Repubblica l’approvazione di un voto di fiducia su una dichiarazione di politica generale o su qualunque questione di rilevante interesse nazionale.
Articolo 194. – (Mozione di censura) 1. L’Assemblea della Repubblica può votare mozioni di censura al Governo sull’esecuzione del suo programma o su questione rilevante di interesse nazionale per iniziativa di un quarto dei Deputati in effettività di funzioni o di qualunque gruppo parlamentare.
2. Le mozioni di censura possono essere valutate soltanto quarantotto ore dopo la loro presentazione, in un dibattito di durata non superiore a tre giorni.
3. Se la mozione di censura non è approvata, i suoi firmatari non possono presentarne un’altra durante la stessa sessione legislativa.
Articolo 195. – (Dimissioni del Governo) 1. Comportano le dimissioni del Governo:
a) L’inizio di una nuova legislatura;
b) L’accettazione da parte del Presidente della Repubblica della richiesta di dimissioni presentata dal Primo Ministro;
c) La morte o l’incapacità fisica permanente del Primo Ministro;
d) Il rigetto del programma di governo;
e) La non approvazione di una mozione di fiducia;
f) L’approvazione di una mozione di censura a maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni.
2. Il Presidente della Repubblica potrà dimettere il Governo soltanto quando ciò si riveli necessario per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, sentito il Consiglio di Stato.
Ambedue le forme di governo registrano in anni recenti sia una minore durata dei Governi e delle legislature sia la presenza di Governi di minoranza
Il Governo Lecornu II centrista in carica in Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Lecornu_II
ha una base parlamentare molto ridotta di 162 seggi su 577, poco più di un quarto dei seggi e procede con maggioranze variabili
Il Governo Montenegro II di centrodestra in carica in Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Montenegro_II
ha solo una base parlamentare di 91 seggi 230 (magg. assoluta 116) ed è tollerato dall’astensione del Partito Socialista
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