Corso diritto costituzionale italiano e comparato 2025
Prof. Stefano Ceccanti
Il programma è a questo link
Suddivisione per chi lo fa in due esoneri, salve le integrazioni delle lezioni che saranno indicate:
programma primo esonero- Manuale Amato-Clementi su Forme di Stato e Forme di Governo; Capp. I, II, IV, V, X del Manuale Frosini (Metodo, Teoria e storia del costituzionalismo, Forme di Stato, Forme di governo, sistemi elettorali, Unione europea), lezione sulla Germania e lezioni della settimana europea
Programma del secondo esonero: Manuale Frosini capp. III, VI, VII, VIII, XI ossia Famiglie giuridiche, Parlamenti, Capi di Stato, Diritti e libertà, Giustizia costituzionale
Programma secondo esonsero
Lezioni registrate prima parte con registrazioni audiovideo da tenere presenti
https://www.radioradicale.it/scheda/752473/le-elezioni-tedesche-e-lincubo-weimar
(25 febbraio)
LEZIONE I 24.02.25
Le regole del gioco
Premessa
Anzitutto benvenuti.
Scopo della lezione introduttiva di oggi è di fissare le regole del gioco, partendo dal piano delle lezioni
Ove non diversamente indicato lezione 8.30-10.00 senza intervallo in Aula B.
Passiamo a cinque punti di dettaglio
- siti di riferimento: personale, universitario, Dpce, Nomos, Federalismi, mailing list, Radio Radicale
Il giorno precedente ad ogni lezione troverete una traccia minima di quello che si dirà il giorno successivo nel sito Internet personale
Il sito universitario di riferimento del corso è questo:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/stefanoceccantiuniroma1it
Lì trovate le info generali e, sulla destra, i link di documentazione, oltre che il programma di esame che si basa sui due Manuali Frosini e Amato-Clementi. Nelle lezioni introduttive verranno gli Autori a darvi di persona alcune coordinate.
Più in generale segnalo che potete trovare materiale interessante rispetto a questa materia sul sito dell’associazione Dpce:
Esso rinvia anche alle due riviste, Dpce cartacea e on line, che sono indispensabili soprattutto per le tesi di laurea nella disciplina. Per consultare Dpce potete andare alla Biblioteca del terzo piano.
Altrettanto indispensabile nella disciplina è la rivista on line Nomos, diretta dal prof. Lanchester e che fa riferimento al nostro Dipartimento
Molto utile anche la rivista Federalismi
Altra documentazione la potete ricevere on line da me iscrivendovi a questa mailing list
https://wordpress.us17.list-manage.com/subscribe?u=4a0f6a739951cd8f1854e3956&id=b42a761815
Altra ancora dal sito di Radio Radicale con la ricerca per nome o per parole chiave
- Le modalità di esame
A partire da questo corso l’esame è solo ORALE.
I frequentanti però possono suddividere il programma in due parti, Per la prima è possibile fare un esonero scritto su 15 domande che farà media con il resto dell’esame, Il programma del primo esonero sarà quello della parte di corso svolta sino lì. La data è il 2 aprile 2025, salvo problemi.
- Pubblicazioni utili
Elenco aggiornato delle mie pubblicazioni (con i link per leggerle quasi tutte)
Qui le sole pubblicazioni 2025
Ne trovate molte anche su
- Spazio per interventi degli studenti e interazioni con studenti
La parte finale della lezione è riservata a interventi di varia natura degli studenti, anche per rispondere a domande di utilità collettiva. Sono possibili in particolare interventi di presentazione di iniziative delle varie associazioni studentesche.
Segnalo quella di Minerva venerdì alle ore 11 in Sala Lauree e quella della Fuci martedì 4 ore 15 sempre in sala lauree, le trovate qui
Nella prima lezione individuerò anche alcuni rappresentanti con cui creerò un gruppo whatsapp per le comunicazioni.
- Brevi cenni generali introduttivi
Si chiariranno quindi i concetti di “diritto costituzionale” e “comparazione”, oltre che il metodo usato, ossia il metodo “combinatorio” (Duverger) che parte dai dati normativi e arriva ai concreti esiti nell’ordinamento, tenendo conto in particolare del sistema dei partiti e del contesto sociale, combinando i vari elementi senza confondere elementi “costitutivi e condizionanti” (Amato-Clementi).
Da dove partiamo: il Manuale Amato-Clementi
Partiremo quindi dalla parte di materia del Manuale Amato-Clementi, che verranno in seguito affrontati dal prof. Clementi. Diamo solo qualche orientamento minimo prima della spiegazione.
Le forme di Stato ci danno dei concetti guida nel rapporto cittadino-Stato capaci di darci ragione della differenza qualitativa tra regimi democratici che incarnano pur con i loro difetti i contenuti dell’articolo 16 della Dichiarazione rivoluzionaria francese del 1789 (garanzia dei diritti e separazione dei poteri) dai regimi autocratici.
Dentro la forma democratica di Stato cominceremo ad orientarci sulle forme di governo, distinte anzitutto su come affrontano il tema della separazione e dell’equilibrio delle istituzioni tra Parlamenti, Governi e Capi di Stato (forma presidenziale a separazione, forma parlamentare a collaborazione, forma direttoriale a collaborazione iniziale e problematiche della forma semi-presidenziale) nonché rispetto alle Corti costituzionali e alle condivisioni di sovranità ai livelli superiori allo Stato nazionale.
Suggerisco altresì questo breve testo di Maurice Duverger sul fatto che la forma di Stato democratica e le sue forme di governo si basano sull’accettazione del pluralismo delle verità, del fatto che ciascuno è portatore solo di una parte di verità
Domani ci occuperemo delle elezioni tedesche a partire dalla scheda
e dai primi risultati disponibili
Lezione II 25.02.25
La registrazione audiovideo dell’incontro sulla Germania
https://www.radioradicale.it/scheda/752473/le-elezioni-tedesche-e-lincubo-weimar
Analisi sul voto tedesco e le sue conseguenze
Dettaglio dei risultati
https://bundeswahlleiterin.de/en/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html
https://en.wikipedia.org/wiki/2025_German_federal_election
De Petris su come si forma il governo in Germania
https://drive.google.com/file/d/1W5vYDz7-JSRIQmu3HLa1f5a_lNXGqm-O/view?usp=sharing
Valutazioni della stampa estera
https://www.politico.eu/article/german-election-results-2025-friedrich-merz-cdu-europe
https://www.politico.eu/article/germany-election-friedrich-merz-cdu-olaf-scholz-spd-afd
LEZIONE III 26.02.25
Materiali della lezione di ieri
Slide prof. Lanchester
Slide prof. Zei
https://drive.google.com/file/d/1Df6b9Hg9l6qSL8GVTPgq11-I1yoPUsXm/view?usp=sharing
Link alla pagina della fondazione Adenauer con i paper sulle elezioni curati dal prof. De Petris
https://www.kas.de/de/web/italien/statische-inhalte-detail/-/content/bundestagswahlen-2025
Premesse allo studio del Manuale Amato-Clementi (su cui il giorno 5 verrà il prof. Clementi)
Per capire il Manuale rispetto alle forme di Stato cessate alternative alla democrazia pluralista (socialista, modello Urss e democrazie popolari; autoritaria a partire dal fascismo italiano) si suggerisce
per la forma socialista di leggere anzitutto questa illustrazione di Stalin alla Costituzione del 1936, in particolare pagg. 34-25 sulla base di classe e il rigetto del pluralismo politico
e qui la breve ma efficace confutazione che ne fa Duverger
qui il testo della Costituzione
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19361205_urssCostituzione_ita.pdf
rilevanti sono soprattutto gli articoli 1, 4 , 125, 126, 141 e 142
Per la forma autoritaria qui il testo costituzionale portoghese 1933 vigente al 1945 (che ha il vantaggio di essere un testo organico a differenza delle varie leggi italiane di erosione dello Statuto e delle varie spagnole e peraltro manca anche un vero testo della Germania nazista)
Da segnalare in particolare i limiti alle libertà nell’art. 20.2, 22, 23, 89.2
qui il commento di Amedeo Giannini sul testo 1933 che sottolinea le somiglianze col fascismo, in particolare alle pp. 44/45
e qui il commento di Manlio Fancelli sul testo 1933 vigente al 1945, che segnala il tentativo di presentarsi come una via di mezzo tra democrazie e regimi autoritari
Diamo un’occhiata anche a qualche testo spagnolo del dopoguerra con cui il Regime tenta un lifting democratico. Questa è la Carta dei diritti del 1945: attenti però al confessionalismo (art. 6) e ai limiti (12 e 33): subito dopo c’è il precedente Fuero del Lavoro del 1938, che è invece di chiara ispirazione fascista anche con l’uso del termine “totalitaria”.
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/spagna1945.htm
Qui la confutazione dello Stato autoritario in due spiegazioni di Peces Barba a pagg. 55/56 spiega che il limitato riconoscimento dei diritti era poi svuotato dal codice penale e alle pagg. 124-125 come lo Stato autoritario arrivi a negare il pluralismo delle identità regionali con l’ossessione dell’uniformità della nazione (un’ode alla Spagna scritta in catalano dal poeta Maragall proprio per affermare la conciliazione di unità e pluralismo secondo la censura avrebbe dovuto essere tradotta comunque in castigliano)
Per ciò che concerne la forma di Stato liberale cerchiamo di capirla per oggi a partire dallo Statuto Albertino per differenza rispetto alla nostra Costituzione:
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/albertino1848.htm
manca un’apertura sovranazionale, una procedura particolare di revisione e un organo di giustizia costituzionale.
L’uguaglianza è solo formale (art. 24), c’è grande insistenza sulla proprietà in assenza di limiti (p. 29), non ci sono diritti economico-sociali, non si precisano i diritti di elettorato attivo e passivo.
Nella prossima lezione la vedremo attraverso i testi costituzionali francesi
LEZIONE IV 03.03.25
Ripartiamo dalla spiegazione dello Stato liberale
Questa volta partendo dalla Costituzione orleanista francese del 1830, che rivela un equilibrio più avanzato rispetto al nostro Statuto
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia14a.htm
la Costituzione è pattizia tra Re e Parlamento
si parte dai diritti anziché dal Re
Per il resto però i testi sono simili:
il diritto più importante è la proprietà, l’uguaglianza è solo formale, non è prevista giustizia costituzionale né una procedura specifica di revisione-
Rispetto alla forma di governo l’esecutivo è ancora spostato sul Sovrano, manca la figura del vertice del Governo distinta dal capo di Stato, non è formalizzato il rapporto fiduciario, c’è solo l’impeachment con la prima Camera che accusa e la seconda che giudica (art. 47, che corrisponde all’art. 36 dello Statuto)
Nella prassi il sistema tende a passare dalla monarchia costituzionale pura in cui il Governo è del Re ed è separato dal Parlamento a un doppio rapporto fiduciario (orleanismo: il Governo risponde sia al Re sia al Parlamento).
Gli esiti successivi sono poi diversi perché il doppio rapporto fiduciario che pesa alla pari è un equilibrio instabile: in Francia, a differenza del Regno Unito col Governo di gabinetto, col Governo comitato direttivo della maggioranza, si slitta verso la variante assembleare della forma parlamentare, in Italia si mantengono tratti dualisti di forte incidenza del Sovrano (si vedano in particolare le pp. 45-46 del Manuale).
L’orleanismo si trasforma da monarchico a repubblicano con le leggi costituzionali della Terza Repubblica con qualche assestamento diverso:
il Senato non più regio, è eletto indirettamente dai deputati e dai rappresentanti territoriali
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/org_senato1875.htm
il Presidente della Repubblica ha mandato settennale e ha poteri modellati su quelli del Re; può sciogliere ma col consenso del Senato; è creata una procedura di revisione costituzionale
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1875.htm
Sulle leggi ha solo un potere di rinvio temporaneo; è prevista anche per lui una procedura di impeachment
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/rap_pot_pub1875.htm
Dopo questa sintetica panoramica delle Forme di Stato cessate attraverso alcune Costituzioni torniamo al Manuale.
Stato liberale: si afferma il concetto di supremazia della legge in luogo della precedente supremazia del sovrano (p. 41), che si esprime però in modi diversi a seconda dei contesti. Nel concetto di rule of law britannico è ricompresa l’idea di una legge che nasce da diritti che preesistono, mentre altrove il concetto di Stato di diritto è meno garantista perché parte invece dal principio che i diritti nascano dalla legge (p. 42). Diversi anche gli esiti sulle forme di governo, dalla forma del governo di Gabinetto e del suo premier col Governo comitato direttivo della maggioranza (Regno Unito, con l’ultimo Governo ‘di lotta’ e l’ultimo scioglimento ‘di lotta’ nel 1832-1834 e lo spostamento di poteri dal re al Premier), a quella assembleare francese della III Repubblica in cui il Governo è invece il comitato esecutivo della maggioranza (con l’ultimo scioglimento di lotta del 1877 di Mac Mahon il presidente perde i poteri ma non si trasferiscono sui Presidenti del Consiglio che hanno maggioranze deboli ed eterogenee), mentre l ’Italia conserva tratti dualisti (pp. 45.46).
Diversa, segnata da un dualismo istituzionale dovuto anche alla dimensione di scala, è invece l’evoluzione della forma presidenziale Usa (p. 47).
Stato socialista si sottolinea che l’espansione dello Stato nell’economia aveva confinato a livelli minimi l’iniziativa provata (p. 73) e sul piano istituzionale si era tradotta nel rifiuto della separazione die poteri e nell’asservimento delle istituzioni al partito unico con elezioni-ratifica delle sue decisioni (pp. 74-75). Dopo il 1989 molte delle sedicenti democrazie popolari dell’area europea si sono avvicinate agli standard degli Stati sociali dell’Unione entrando anche nell’Unione europea o proponendosi come candidati. Nei Paesi dell’ex-Urss sono state introdotte forme di economia di mercato, ma questo non è stato accompagnato da un’effettiva transizione al pluralismo e alla separazione dei poteri.
Anche la forma di Stato autoritaria si è basata sull’analogo rifiuto del pluralismo e della separazione dei poteri, affidandosi a partiti unici con elezioni-ratifica (p. 89) ed anche col superamento delle assemblee rappresentative a favore di assemblee segnate da una forma corporativa gestita dallo Stato (pp. 88-89). La loro fine negli anni Settanta ha portato all’adesione all’Ue e agli standard delle democrazie consolidate.
Lezione V 04.03.25
Anzitutto alcune ultime considerazioni sulle forme di Stato
Superate le forme cessate, arriviamo allo Stato sociale.
In esso e abbiamo un maggiore interventismo statale in economia (p. 58 del Manuale) che tiene conto della naturale pluriclasse di Stati segnati dal suffragio universale.
Se torniamo ai testi vediamo quindi tutta la differenza rispetto all’ultima Costituzione vigente il cui testo risente dell’ispirazione liberale precedente, quella Usa, i cui primi dieci emendamenti enunciano libertà dallo Stato, dal primo che inizia dalla libertà religiosa al decimo che privilegia le libertà della persona dalle istituzioni e degli Stati federali rispetto al Governo federale
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm
Nel caso tedesco vediamo anzitutto l’art. 1 con l’impegnativo perno della clausola riassuntiva della dignità umana e la definizione esplicita di Stato sociale dell’art. 20, passando per il 7 sull’istruzione
https://www.pul.it/cattedra/upload_files/310/Legge%20fond.Repubblica%20Federale%20di%20Germania.pdf
In quello francese bisogna tenere presenti sia il Preambolo del 1958 sia quello del 1946 e la Dichiarazione del 1789 (questi ultimi vigenti in quanto richiamati dal primo)
Il salto dallo Stato liberale a quello sociale si vede bene nello scarto tra 1789 e 1946
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1789.htm
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia194.htm
Per la Spagna dice già molto il Preambolo con l’identificazione di vari principi e valori ma poi anche l’art. 1 con la definizione di Stato sociale
Ancora più marcata l’enfasi sociale nella Costituzione portoghese, dovuta alle caratteristiche della transizione, e poi moderata in via interpretativa (e anche di revisione a singoli articoli= negli anni successivi
Questi mutamenti di estensione del ruolo dello Stato ha per conseguenza istituzionale un maggior ruolo dei Governi (p. 64) che nelle grandi democrazie continentali evolve nel senso di una legittimazione diretta degli esecutivi, pur con regole formali diverse, ove vi siano particolari condizioni di omogeneità, in particolare sulla collocazione internazionale dello Stato (pp. 64-65, ma già a p. 18, quella che è stata definita evoluzione neo-parlamentare, per indicare un rapporto fiduciario che nasce già dagli elettori.
Ove invece tali condizioni manchino si possono avere o consociazioni di partiti eterogenei al Governo, che di solito però mantengono comunque il criterio per cui il primo partito della coalziione esprime il Premier pre-indicato agli elettori, oppure si ha una certa stabilità di coalizioni ma con frequenti rotazioni dei Governi (Francia Quarta Repubblica, Italia primo sistema dei partiti) (p. 66).
Queste ultime situazioni entrano in crisi (Francia 1958-1962, Italia post 1989): in Francia producono un nuovo assetto semi-presidenziale come perfezionato nel 2000 col quinquennato e la precedenza delle elezioni presidenziali sulle parlamentari (p. 67; sia pure con problemi recenti di cui parleremo), in Italia con riforme solo elettorali dal 1993.
Affrontiamo quindi in modo organico la parte relativa alle Forme di governo in vista di domani (Amato-Clementi II e III; Frosini Cap. V, in particolare par. 6-8).
Ricordo anzitutto lo schemino logico di facile memorizzazione delle 4 tipologie oggi esistenti a seconda di come rispondono alla due variabili: rapporto fiduciario sì/no, elezione diretta del Capo dello Stato sì/no
Sì rf Sì ed forma semipresidenziale
No rf No ed forma direttoriale
No rf Sì ed forma presidenziale
Sì rf No ed forma parlamentare
Il primo Manuale, come già segnalato, propone anzitutto una riflessione storica e inizia dalla monarchia costituzionale pura (su cui torna poi a pag. 44) in cui non c’è ancora il rapporto fiduciario, ma solo dei limiti che i Parlamenti pongono ai Governi del Re. L’unico elemento di raccordo è la messa in stato di accusa dei Ministri del re, accusati dalla Camera bassa e giudicati da quella alta.
Questa forma non esiste più, è una forma cessata, ma ci serve perché da essa trae origine la forma di governo presidenziale, che ne rappresenta la versione ‘democratizzata’ con un Presidente eletto in modo sostanzialmente diretto, sia pure attraverso la mediazione di ‘ grandi elettori’, scelti direttamente dai cittadini dalla Guerra di Secessione) al posto del Re, soggetto a possibile impeachment, sia pure alla maggioranza di due terzi del Senato, soglia difficilmente raggiungibile. Attenzione: la logica dei sistemi contemporanei a separazione delle istituzioni, esaltando i poteri di veto, tende al compromesso. Non ingannino quindi le formule elettorali (maggioritarie nel caso degli Usa): la logica è compromissoria, soprattutto in presenza di maggioranze diverse, di ‘governo diviso’ (Manuale Frosini, p. 136)
La monarchia costituzionale pura tende ad evolvere nelle forme orleaniste e poi in governo parlamentare, in cui il Governo è “emanazione permanente” del Parlamento, in cui si ha un continuum tra maggioranza e Governo, cosa che si concretizza nella possibilità di sfiduciare l’esecutivo (o tramite apposite mozioni o facendo venire comunque meno la maggioranza).
A seconda del sistema politico su cui poggia la forma di governo (sistema politico definito ‘condizionante’ della fdg) si avrànno due sottotipologie della forma parlamentare
o l’esito inglese in caso di sistemi bipartitici o bipolari (Governo di gabinetto, col Governo quale comitato direttivo della maggioranza, di norma di legislatura, legittimato di fatto dal corpo elettorale come si dice a pag. 18, anche perché il potere di scioglimento, di indire elezioni anticipate dal 1834 slitta dal Re al Premier; è quello che Duverger chiama il neo-parlamentarismo o parlamentarismo maggioritario in cui il rapporto fiduciario che giuridicamente ha sede in Parlamento, politicamente sorge dal voto degli elettori); a questo esito sono giunte anche la Germania (sia pure con maggiori problemi negli ultimi anni= e la Spagna (Manuale Frosini pp. 139-140)
lo schema di questo sottotipo neo-parlamentare è quindi: corpo elettorale-maggioranza parlamentare-Governo tendenzialmente di legislatura;
o, con un sistema multipolare, l’esito francese della III Repubblica (pag. 45) Governo assembleare, dipendente dalle alterne combinazioni di maggioranza, anche perché dal 1877 il Presidente perde il potere di scioglimento che nessuno eredita (per Duverger archeo-parlamentarismo, vetero-parlamentarismo)
lo schema di questo sottotipo vetero-parlamentare è quindi maggioranza parlamentare-Governo di breve durata
Nei sistemi multipolari si possono dare anche casi di Grandi coalizioni permanenti o comunque lunghe per evitare che parti di un Paese in cui siano presenti profonde fratture trovandosi fuori dal Governo si sentano fuori dallo Stato: si tratta delle democrazie consociative di cui si parla a p. 66. Le consociazioni stabili (praticate ad es. per decenni in Austria) sembrano però ormai tramontate.
Questo è invece nei fatti il funzionamento della forma di governo direttoriale svizzera, che deriva anch’essa dalla monarchia costituzionale pura come quella presidenziale, senza passare per la fase orleanista) a collaborazione solo iniziale dei poteri e quindi a regime a separazione delle istituzioni; una volta eletto il Governo dal Parlamento in seduta comune non sono più possibili né sfiducia né scioglimento. Nel Governo vengono associati i responsabili di tutti i principali partiti, mentre decisioni a maggioranza vengono prese per via referendaria. Come nella presidenziale la logica è di compromesso, non di una maggioranza che si contrappone a opposizione e minoranze (Manuale Frosini p. 141
Con l’esperienza della Quinta Repubblica francese in cui di norma il Presidente della Repubblica eletto direttamente (dal 1962) è il vero capo dell’esecutivo (salvi i casi di coabitazione, di maggioranza parlamentare a lui opposta, ormai improbabili dopo la parificazione dei mandati di Presidente e parlamento a cinque anni nel 2000 a valere dal 2002 e con le elezioni parlamentari poste in sequenza) buona parte degli studiosi ritengono sia nata una quarta forma di governo, semi-presidenziale, caratterizzata da rapporto fiduciario (come nella parlamentare), dall’elezione diretta (come negli Usa).
Qui si aprono però una serie di dilemmi a cui gli studiosi danno risposte diverse (si veda il Manuale Frosini alle pp. 137-138) :
Essa, che è una variante democratizzata dell’ orleanismo (quell’equilibrio che prima in forma monarchica dal 1830 e poi con repubblicana nelle leggi costituzionali del 1875 vedeva in sostanza in equilibrio la dipendenza del Governo dai due pilastri del capo dello Stato e del Parlamento) è una variante della forma parlamentare, visto che comunque il Governo dipende dalla maggioranza parlamentare oppure è una quarta forma a se stante perché il vertice dell’indirizzo politico è di norma il Presidente? Personalmente ritengo preferibile la seconda alternativa;
se esiste una forma semipresidenziale quali sono i casi che vi rientrano? Bastano solo elezione diretta e rapporto fiduciario o occorre anche qualche potere particolarmente incisivo come lo scioglimento discrezionale del Parlamento? Anche qui ritengo preferibile la seconda alternativa;
una volta stabilito chi vi rientra sulla base di queste caratteristiche giuridiche, va detto che solo in Francia, a causa dell’imprinting costituzionale, il Presidente è il vertice dell’indirizzo politico, mentre negli altri Paesi prevalgono i Primi Ministri.
Lezione VI 05.03.25
“Forme di Stato e forme di Governo” è un’opera scritta da Giuliano Amato e Francesco Clementi che mira ad offrire una sintesi chiara e concisa degli assetti istituzionali, analizzando le interazioni tra eventi storici, politici, sociali ed economici e le strutture statali. Gli autori esaminano sia gli Stati contemporanei sia l’Unione Europea, delineando le tendenze recenti e i possibili sviluppi futuri.
Il volume – strutturato in otto capitoli – ha al fondo un criterio dominante, quello che per analizzare gli elementi basici delle Forme di Stato e delle forme di governo si debba tenere conto tanto degli elementi essenziali caratterizzanti quanto gli elementi condizionanti, che sono, in ultima istanza, quelli che emergono come effetto che si realizza in ragione del sistema dei partiti, della legislazione elettorale, del contesto socio-politico che imprime la sua forza sulle caratteristiche essenziali appunto delle forme di Stato e di Governo, marchiandone a fuoco regole, regolarità, prassi e prospettive.
Così, viene analizzata l’evoluzione storica delle diverse forme di Stato, evidenziando come queste siano influenzate da vari fattori socio-politici, così come le forme di governo rispetto al sistema politico, facendo emergere l’importanza – a contrario, e per converso – delle istituzioni nel determinare l’efficacia e la stabilità di un sistema politico. Ne consegue dunque come l’importanza della correlazione e dell’interazione tra forma di Stato, forma di governo e sistema politico diano forza alle dinamiche delle istituzioni politiche e alla loro evoluzione nel tempo.
Lezione VII 10.03.25
Esaurita la spiegazione del Manuale Amato-Clementi, che diamo quindi sostanzialmente per acquisita, iniziamo quindi un’introduzione all’altro Manuale, quello Frosini. Su forme di Stato e forme di governo vedremo anche quello che dice questo secondo Manuale.
La presentazione chiarisce che il testo si concentra sulle democrazie stabilizzate, quelle che non si possono non conoscere, perché al netto degli inevitabili limiti concreti, sono quelle che più coerentemente hanno affermato tutela dei diritti e separazione dei poteri (pp. 15/16).
Il testo nel Capitolo 1 sul metodo ci spiega quindi che comparare significa rilevare analogie e differenze, non limitandosi ai soli enunciati normativi, ma arrivando al diritto in azione, seguendo sempre un metodo combinatorio. Le finalità conoscitive si collegano anche a finalità pratiche di possibile imitazione di soluzioni positive in alcuni ordinamenti o anche, all’opposto, di evitare soluzioni che si siano rivelate altrove negative.
Illustra quindi la differenza tra microcomparazione (istituti specifici, esempio i Parlamenti) e macrocomparazione (es. famiglie giuridiche).
La conoscenza del diritto straniero è il presupposto per la comparazione.
Si spiega il concetto di formanti (insiemi che strutturano l’ordinamento, es. legge, giurisprudenza e dottrina) e quello di formula politica istituzionalizzata (la base dell’ordinamento).
Raramente si hanno forme di clonazione, di riproduzione meccanica di soluzioni, ma molto spesso alcune soluzioni ne ispirano altre simili.
Del Capitolo 2 si segnala qui solo qualche passaggio chiave. Incontriamo i concetti già conosciuti di forma di Stato con alcune delle sue prime tipologie e poi un’attenzione peculiare al costituzionalismo inglese in cui la legge nasce dai diritti, grazie al ruolo dei giudici itineranti.
I testi ‘costituzionali’ storici li trovate qui in inglese
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Kingdom_2013.pdf?lang=en
e qui in italiano
https://drive.google.com/file/d/1iCELKin4quGXAACbqYGyl2SqQDd74TCn/view
da leggere in particolare il Bill of Rights del 1688-1689
Passa poi a parlare della Rivoluzione americana, i cui esiti in termini di documenti trovate qui
http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/stati_uniti.shtml
in particolare date un’occhiata oltre alla Costituzione federale (che è aggiornata con gli emendamenti in coda di cui i primi dieci costituiscono la Dichiarazione dei Diritti) a due testi precedenti: Dichiarazione di Indipendenza, Articoli di Confederazione
Qui due brani del Federalist (una importante raccolta di scritti di Hamilton, Madison e Jay, scritta per favorire la ratifica del testo, che serve per interpretare il testo) su tipo di Stato e controllo di costituzionalità
https://drive.google.com/file/d/1xmXA5nBM3R14xbabgKGSEHK0SvnJhK_p/view
Qui trovate il testo della sentenza Marbury versus Madison, che esamineremo più avanti, con cui si afferma poi effettivamente il controllo di costituzionalità
https://www.giurcost.org/contents/giurcost//casi_scelti/marbury.pdf
Per la Rivoluzione francese i Documenti, di cui abbiamo già parlato, si trovano qui
http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/francia.shtml
In particolare va letta la Dichiarazione del 1789 e la prima Costituzione del 1791 (soprattutto il Preambolo e i poteri ridotti del Re che configurano per la prima volta una monarchia costituzionale).
Quindi si ritorna al Regno Unito e si segnala per la spinta verso la monarchia parlamentare la riforma elettorale del 1832.
Si traccia poi l’evoluzione costituzionale degli Usa fino all’interventismo economico del New Deal e alla crescita del ruolo della Presidenza dentro un sistema che resta però di equilibrio anche conflittuale col Congresso.
Si passa quindi sul Continente europeo e si traccia il figurino dello Stato liberale, centrato sulla legge, a suffragio ristretto e in Italia e Germania con una visione statalista dei diritti, che nascono dalla legge.
Ci si concentra poi sulle forme alternative a quella democratica, di cui abbiamo già parlato.
Qui la legge sui pieni poteri a Hitler che segna la transizione tedesca
Infine segnala i lineamenti chiave dello Stato democratico-sociale, tra cui il primato della Costituzione presidiato da apposite Corti e l’espansione dei diritti da tutelare.
Ritorniamo quindi alle forme di governo entrando nei dettagli.
Ricordo i riferimenti nei Manuali: Amato-Clementi II e III; Frosini Cap. V, in particolare par. 6-8.
Gli articoli dei testi costituzionali citati si ritrovano da qui a destra in basso
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/stefanoceccantiuniroma1it
Gli articoli chiave sulla forma di governo Usa sono questi:
l’articolo 1 affida alla Camera l’accusa sull’impeachment del Presidente e al Senato il giudizio a maggioranza di due terzi;
il 2 l’elezione del Presidente al collegio dei grandi elettori scelti sulla base di regole statali (da dopo la Guerra di Secessione eletti direttamente) e prevede le fattispecie molto elastiche per l’impeachment:
il XXII emendamento del 1951 prevede il tetto di due mandati per il Presidente.
La sua logica di funzionamento è compromissoria, soprattutto in presenza di maggioranze diverse, di ‘governo diviso’ (Manuale Frosini, p. 136)
La monarchia costituzionale pura tende ad evolvere in governo parlamentare, in cui il Governo è “emanazione permanente” del Parlamento, in cui si ha un continuum tar maggioranza e Governo, cosa che si concretizza nella possibilità di sfiduciare l’esecutivo (o tramite apposite mozioni o facendo venire comunque meno la maggioranza).
A seconda delle norme costituzionali e del sistema politico su cui poggia la forma di governo si avrà
o un esito assembleare, veteroparlamentare, parlamentare oligarchico (III Repubblica francese)
o l’esito neo-parlamentare in caso di sistemi bipartitici o bipolari (Governo di gabinetto, col Governo quale comitato direttivo della maggioranza, di norma di legislatura, legittimato di fatto dal corpo elettorale come si dice a pag. 18, anche perché il potere di scioglimento, di indire elezioni anticipate dal 1834 slitta dal Re al Premier; il i rapporto fiduciario che giuridicamente ha sede in Parlamento, politicamente sorge dal voto degli elettori); a questo esito sono giunte anche la Germania e la Spagna (Manuale Frosini pp. 139-140).
Nota: da qui in poi si indicano gli articoli chiave dei testi costituzionali non perché si pretenda di ricordarli a memoria, ma perché rileggere i testi può aiutare meglio a capire i concetti
Per la Germania (parlamentare con capo dello Stato Repubblicano) gli articoli chiave sono:
l’articolo 63 prevede l’elezione parlamentare del Cancelliere (possibile anche a maggioranza relativa se il capo dello Stato è d’accordo);
il 64 il potere di proporre nomina e revoca dei ministri;
il 67 la sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta;
il 68 la questione di fiducia che qualora non sia approvata a maggioranza assoluta apre la strada al possibile scioglimento anticipato (come fatto da Brandt, Kohl e Schroeder);
l’81 che in caso di bocciatura della questione di fiducia consente a certe condizioni consente di approvare leggi saltando il Bundestag e facendo votare il Bundesrat (stato di emergenza legislativa).
Per la Spagna (parlamentare con capo dello Stato monarchico)
l’articolo 99 con l’elezione parlamentare del Presidente del Governo che è proposto come candidato dal Re e dal Presidente della Camera, anche a maggioranza relativa e lo scioglimento automatico se passano due mesi senza esito;
il 100 col potere del PdG di proporre nomina e revoca dei ministri;
il 112 e il 114 la questione di fiducia;
il 113 la sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta;
il 115 il potere di scioglimento del PdG a cui il Re è vincolato;
da segnalare anche il 68 dove è costituzionalizzata la formula elettorale.
Da notare al Cap. 6 della Costituzione svedese (anch’essa parlamentare monarchica) di poco precedente
che il Re non fa nulla perché il candidato a Primo Ministro è scelto dal Presidente della Camera e lo scioglimento, anche in seguito a sfiducia, è deciso dal Governo; l’elezione del Premier è con quorum negativo della maggioranza assoluta; si guardi alla fine la disposizione transitoria settima che posta tutti i poteri significativi dal Re al Governo.
Nei sistemi multipolari, però, si possono dare anche casi di Grandi coalizioni permanenti o comunque lunghe per evitare che parti di un Paese in cui siano presenti profonde fratture trovandosi fuori dal Governo si sentano fuori dallo Stato: si tratta delle democrazie consociative di cui si parla a p. 66.
Questo è anche nei fatti il funzionamento della forma di governo direttoriale svizzera, a collaborazione solo iniziale dei poteri e quindi a regime a separazione delle istituzioni; una volta eletto il Governo dal Parlamento in seduta comune non sono più possibili né sfiducia né scioglimento. Nel Governo vengono associati i responsabili di tutti i principali partiti, mentre decisioni a maggioranza vengono prese per via referendaria. Come nella presidenziale la logica è di compromesso, non di una maggioranza che si contrappone a opposizione e minoranze (Manuale Frosini p. 141).
Per la Svizzera si guardino:
l’art. 175 con l’elezione parlamentare dei sette membri del Consiglio Federale (Direttorio);
il 176 con la turnazione ad annum di un Presidente fra i sette membri.
Con l’esperienza della Quinta Repubblica francese in cui di norma il Presidente della Repubblica eletto direttamente (dal 1962) è il vero capo dell’esecutivo (salvi i casi di coabitazione, di maggioranza parlamentare a lui opposta, ormai improbabili dopo la parificazione dei mandati di Presidente e parlamento a cinque anni nel 2000 a valere dal 2002 e con le elezioni parlamentari poste in sequenza) buona parte degli studiosi ritengono sia nata una quarta forma di governo, semi-presidenziale, caratterizzata da rapporto fiduciario (come nella parlamentare), dall’elezione diretta (come negli Usa).
Per la Francia (semi-presidenziale a prevalenza del Presidente)
gli articoli 6 e 7 prevedono l’elezione diretta del Presidente con formula majority;
l’8 la nomina del Primo Ministro e la sua proposta per nomina e revoca dei Ministri;
il 9 il potere di presiedere il Cdm;
l’11 il potere referendario su proposta del Governo;
il 12 il potere di scioglimento;
il 19 gli atti esenti da controfirma ministeriale tra cui nomina e scioglimento;
il 49 il rapporto fiduciario, senza obbligo di fiducia iniziale.
Qui si aprono però una serie di dilemmi a cui gli studiosi danno risposte diverse (si veda il Manuale Frosini alle pp. 137-138) :
Essa, che è una variante democratizzata dell’orleanismo (quell’equilibrio che prima in forma monarchica dal 1830 e poi con repubblicana nelle leggi costituzionali del 1875 vedeva in sostanza in equilibrio la dipendenza del Governo dai due pilastri del capo dello Stato e del Parlamento) è una variante della forma parlamentare, visto che comunque il Governo dipende dalla maggioranza parlamentare oppure è una quarta forma a se stante perché il vertice dell’indirizzo politico è di norma il Presidente? Personalmente ritengo preferibile la seconda alternativa;
se esiste una forma semipresidenziale quali sono i casi che vi rientrano? Bastano solo elezione diretta e rapporto fiduciario o occorre anche qualche potere particolarmente incisivo come lo scioglimento discrezionale del Parlamento? Anche qui ritengo preferibile la seconda alternativa;
una volta stabilito chi vi rientra sulla base di queste caratteristiche giuridiche, va detto che solo in Francia, a causa dell’imprinting costituzionale, il Presidente è il vertice dell’indirizzo politico, mentre negli altri Paesi prevalgono i Primi Ministri. Meglio quindi distinguere dentro quella quarta categoria due sottotipi a seconda che prevalga il Presidente o il Primo Ministro, che dipendono dalla diversità di sistemi politici, da dove si candidano i leaders, non tanto dagli articoli della Costituzione.
Per il Portogallo (semipresidenziale a prevalenza del Primo Ministro)
Gli articoli 121 e 126 prevedono l’elezione del Presidente con formula majority;
il 140 prevede la controfirma solo per pochi atti, non per nomina e scioglimento;
il 172 sul potere di scioglimento;
il 187 sulla nomina del Governo tenendo conto dei risultati elettorali;
il 192 sull’approvazione del programma di governo con quorum negativo della maggioranza assoluta;
il 193 con la questione di fiducia;
il 194 sulla sfiducia;
il 195.2 sulla revoca del Primo Ministro per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni (potere che formalmente non ci sarebbe in Francia)
nonché il 149 che costituzionalizza la formula elettorale.
Lezione n. VIII 11.03.25
Dopo aver terminato quello che resta della sintesi di ieri, ossia principalmente una rapida ricognizione sulla Svezia (parlamentare monista radicale) e Francia (semi-presidenziale di norma a prevalenza del presidente) ci dedicheremo alla delicata situazione portoghese, nel giorno della crisi di Governo
Partiamo dagli elementi conoscitivi: costitutivi e condizionanti.
I costitutivi sono qui sotto forma di stralci della Costituzione, raggruppati per comodità di lettura
Articolo 121. – (Elezione) 1. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini portoghesi elettori, censiti nel territorio nazionale, così come dai cittadini portoghesi residenti all’estero nei termini stabiliti dal numero successivo.
2. La legge regola l’esercizio del diritto di voto dei cittadini portoghesi residenti all’estero e deve tener conto dell’esistenza di vincoli di effettivo legame con la comunità nazionale.
3. Il diritto di voto nel territorio nazionale è esercitato di persona.
Articolo 126. – (Sistema elettorale) 1. Viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene più della metà dei voti validamente espressi, non considerandosi come tali le schede bianche.
2. Se nessun candidato consegue tale soglia di voti, si procede ad un secondo suffragio fino al ventesimo giorno successivo alla prima votazione.
3. A questo suffragio concorrono soltanto i due candidati più votati che non abbiano ritirato la candidatura.
Articolo 133. – (Competenza in relazione ad altri organi) In relazione ad altri organi, compete al Presidente della Repubblica:
a) Presiedere il Consiglio di Stato;
b) Fissare, in armonia con la legge elettorale, il giorno delle elezioni del Presidente della Repubblica, dei Deputati all’Assemblea della Repubblica, dei Deputati al Parlamento Europeo e dei deputati alle Assemblee Legislative delle regioni autonome;
c) Convocare in via straordinaria l’Assemblea della Repubblica;
d) Rivolgere messaggi all’Assemblea della Repubblica e alle Assemblee Legislative delle regioni autonome;
e) Sciogliere l’Assemblea della Repubblica, in osservanza di quanto disposto nell’articolo 172, sentiti i partiti in essa rappresentati e il Consiglio di Stato;
f) Nominare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal numero 1 dell’articolo 187;
g) Dimettere il Governo, nei termini stabiliti dal numero 2 dell’articolo 195, ed esonerare il Primo Ministro, nei termini stabiliti dal numero 4 dell’articolo 186;
h) Nominare ed esonerare i membri del Governo su proposta del Primo Ministro;
i) Presiedere il Consiglio dei Ministri, quando il Primo Ministro lo solleciti;
j) Sciogliere le Assemblee Legislative delle regioni autonome sentiti il Consiglio di Stato e i partiti in esse rappresentati, osservando il disposto dell’articolo 172 con i necessari adattamenti;
l) Nominare ed esonerare, sentito il Governo, i Rappresentanti della Repubblica per le regioni autonome;
m) Nominare ed esonerare, su proposta del Governo, il Presidente del Tribunale dei Conti e il Procuratore Generale della Repubblica;
n) Nominare cinque membri del Consiglio di Stato e due membri del Consiglio Superiore dalla Magistratura;
o) Presiedere il Consiglio Superiore di Difesa Nazionale;
p) Nominare ed esonerare, su proposta del Governo, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, il Vice-Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, quando esista, e i Capi di Stato Maggiore dei tre corpi delle Forze Armate, sentito, in questi due ultimi casi, il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate.
Articolo 140. – (Controfirma ministeriale) 1. Necessitano di controfirma del Governo gli atti del Presidente della Repubblica adottati a norma delle lettere h), j), 1), m) e p) dell’articolo 133, delle lettere b), d) e f) dell’articolo 134 e delle lettere a), b) e c) dell’articolo 135.
2. La mancanza di controfirma determina l’inesistenza giuridica dell’atto.
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Articolo 149. – (Circoscrizioni elettorali) 1. I Deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali geograficamente determinate dalla legge, la quale può stabilire l’esistenza di circoscrizioni plurinominali e uninominali, così come la rispettiva natura e complementarietà, in modo da assicurare il sistema di rappresentanza proporzionale e il metodo della media più alta d’Hondt nella conversione dei voti in numero di mandati.
Articolo 171. – (Legislatura) 1. La legislatura ha la durata di quattro sessioni legislative.
2. Nel caso di scioglimento, l’Assemblea neo eletta inizia una nuova legislatura, la cui durata sarà inizialmente accresciuta del tempo necessario a completare il periodo corrispondente alla sessione legislativa in corso alla data dell’elezione.
Articolo 172. – (Scioglimento) 1. L’Assemblea della Repubblica non può essere sciolta nei sei mesi posteriori alla sua elezione, nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica o durante la vigenza dello stato d’assedio o dello stato di emergenza.
2. L’inosservanza del disposto nel numero precedente determina l’inesistenza giuridica del decreto di scioglimento.
3. Lo scioglimento dell’Assemblea non pregiudica la sussistenza del mandato dei Deputati, né la competenza della Commissione Permanente, sino alla prima riunione dell’Assemblea dopo le nuove elezioni.
Articolo 187. – (Formazione) 1. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i partiti rappresentati nell’Assemblea della Repubblica e tenendo in considerazione i risultati elettorali.
2. Gli altri membri del Governo sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.
Articolo 188. – (Programma di governo) Del programma del Governo dovranno far parte i principali orientamenti politici e le misure da adottare o proporre nei diversi campi dell’attività governativa.
Articolo 192. – (Valutazione del programma del Governo) 1. Il programma del Governo è sottoposto alla valutazione dell’Assemblea della Repubblica attraverso una dichiarazione del Primo Ministro nel termine massimo di dieci giorni dalla sua nomina.
2. Se l’Assemblea della Repubblica non è in funzionamento effettivo, sarà obbligatoriamente convocata a tal fine dal suo Presidente.
3. Il dibattito non potrà superare i tre giorni e fino alla sua conclusione si potrà da parte di qualsiasi gruppo parlamentare proporre il rigetto del programma o da parte del Governo sollecitare l’approvazione di un voto di fiducia.
4. Il rigetto del programma del Governo esige la maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni.
Articolo 193. – (Sollecitazione del voto di fiducia) Il Governo può sollecitare all’Assemblea della Repubblica l’approvazione di un voto di fiducia su una dichiarazione di politica generale o su qualunque questione di rilevante interesse nazionale.
Articolo 194. – (Mozione di censura) 1. L’Assemblea della Repubblica può votare mozioni di censura al Governo sull’esecuzione del suo programma o su questione rilevante di interesse nazionale per iniziativa di un quarto dei Deputati in effettività di funzioni o di qualunque gruppo parlamentare.
2. Le mozioni di censura possono essere valutate soltanto quarantotto ore dopo la loro presentazione, in un dibattito di durata non superiore a tre giorni.
3. Se la mozione di censura non è approvata, i suoi firmatari non possono presentarne un’altra durante la stessa sessione legislativa.
Articolo 195. – (Dimissioni del Governo) 1. Comportano le dimissioni del Governo:
a) L’inizio di una nuova legislatura;
b) L’accettazione da parte del Presidente della Repubblica della richiesta di dimissioni presentata dal Primo Ministro;
c) La morte o l’incapacità fisica permanente del Primo Ministro;
d) Il rigetto del programma di governo;
e) La non approvazione di una mozione di fiducia;
f) L’approvazione di una mozione di censura a maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni.
2. Il Presidente della Repubblica potrà dimettere il Governo soltanto quando ciò si riveli necessario per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, sentito il Consiglio di Stato.
I condizionanti sono i seguenti: le slide sui trend storici della lezione dell’anno scorso della prof. De Giorgi; la durata precedente dei Governi; la nuova frammentazione del 2024 che prosegue; i sondaggu
Slide De Giorgi
https://drive.google.com/file/d/1-O-hvJrz_lVD6eaBfAM-lhc7bTwOWVKg/view
Qui possiamo vedere la lista dei Primi Ministri:
https://it.wikipedia.org/wiki/Primi_ministri_del_Portogallo
se ci concentriamo sugli ultimi 20 anni, 2005-2025, abbiamo sei anni di Socrates (2005-2011, Ps); quattro di Passos Coelho (2011-2015, Psd) nove di Costa (2015-2024) e ora uno di Montenegro (Ad)
Qui i risultati delle elezioni 2024 da wikipedia it
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_legislative_in_Portogallo_del_2024
Come possiamo vedere il sistema elettorale nel passaggio voti/seggi non prevedendo resti da recuperare sul piano nazionale, usando il metodo del divisore d’Hondt in piccole circoscrizioni tende a sovrarappresentare (sia pure di poco) i grandi e a sottorappresentare i minor, a meno che non abbiano una concentrazione territoriale del voto, nonché dare un diritto di tribuna nelle ampie circoscrizioni di Lisbona e Porto
La coalizione Ad è prima col 30,15 dei voti che porta al 34,78 dei seggi;
il Ps è secondo col 29,26 dei voti che porta al 33,91 dei seggi;
Chega è terzo col 18,88 dei voti al 21,74 dei seggi.
Fin qui i sovrarappresentati.
Abbiamo poi Il che col ottiene il 5,1 dei voti e il 3,48 dei seggi;
Be col 4,6 dei voti e il 2,27 dei seggi
Cdu col 3,32 dei voti e 1,74 dei seggi;
L col 3,31 dei voti e 1,74 dei seggi;
Pan col 2,04 dei voti e lo 0,04 dei seggi.
Qui la composizione del Parlamento dal loro sito
https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/ResultadosEleitorais.aspx
e qui Europe elects (un mitico sito in cui c’è tutto sulle elezioni) con l’evoluzione dei sondaggi
https://europeelects.eu/portugal
Lezione IX 12.03.25
Forme di Stato in prospettiva sincronica o Tipi di Stato
Il tema odierno è sviluppato dal Manuale Frosini nei paragrafi 9/11 del capitolo IV
Ci aiuterà la dottoressa Rosa Iannaccone che ci ha inviato il seguente schema:
Tra le diverse classificazioni di forma di Stato c’è anzitutto quella diacronica e quella sincronica.
Quest’ultima coincide con quella dei “tipi di Stato” e non si basa sullo studio dell’evoluzione che i diversi ordinamenti hanno conosciuto nel corso della storia, ma sull’indagare il grado di allocazione del potere sul territorio in un identico momento storico. Si studiano, quindi, i rapporti che intercorrono tra lo Stato centrale e le entità territoriali (tra centro e periferie), vale a dire come il potere è diviso verticalmente.
La prima suddivisione che viene in evidenza è quella tra Stato accentrato e Stato composto.
– Stato accentrato: il potere viene attribuito solo allo Stato centrale o anche a soggetti da esso dipendenti e che fanno parte dell’organizzazione dello Stato (decentramento burocratico o funzionale) o ad istituzioni territoriali dotate di condizioni di autonomia assai ridotte e non rappresentative delle popolazioni locali.
– Stato composto o decentrato: il potere viene distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali con poteri propri (anche legislativi e di indirizzo politico), dotati di organi rappresentativi delle popolazioni locali e distinti e autonomi da quelli statali (decentramento politico o istituzionale). Si tratta degli Stati federali e di quelli regionali.
Non rientrano nella classificazione dei tipi di Stato le Confederazioni: due o più Stati sovrani e indipendenti stipulano un trattato al fine di mettere in comune alcune competenze, prevalentemente in materia di politica estera e di difesa. Si tratta di organizzazioni che riguardano il diritto internazionale.
Non è semplice distinguere tra i diversi modelli poiché le esperienze concrete vantano elementi propri di un tipo e dell’altro. La classificazione è però utile a indagare le differenze tra i distinti modelli.
Caratteristiche dello Stato federale (Stato di Stati): 1. Ordinamento costituzionale unitario. 2. Riconoscimento costituzionale degli Stati. 3. Equiordinazione degli Stati membri. 4. Subordinazione degli Stati membri alla Costituzione federale (Sorge, quindi, un interrogativo: chi è il titolare della sovranità? La dottrina non è concorde e le varie tesi sono le seguenti: A) solo lo Stato federale, lo Stato federale ha la competenza sulle competenze; B) la sovranità rimane in capo agli Stati membri; C) la sovranità è ripartita; lo Stato federale detiene la sovranità in senso proprio e gli Stati membri hanno un’ampia autonomia politica). 5. Gli Stati membri partecipano a organi e funzioni dello Stato federale, in particolare alla procedura di revisione costituzionale. 6. Presenza di un Parlamento bicamerale: camera alta rappresentativa degli Stati (modelli: Senato e Consiglio). 7. Organo dello Stato deputato a risolvere i conflitti tra i diversi livelli di governo (organo di vertice della magistratura o istituito appositamente).
2 modelli di federalismo: 1. Modello anglosassone o statunitense o duale (si distingue in modo formalmente rigido le attribuzioni esclusive del governo centrale e di quelli periferici; le competenze amministrative seguono quelle legislative); 2. Modello europeo o tedesco o cooperativo (competenze legislative concorrenti; le competenze amministrative sono attribuite prevalentemente agli Stati membri – > federalismo di esecuzione)
Tanto gli ordinamenti federali quanto quelli regionali sono caratterizzati dall’affermarsi di due principi: principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale) e principio di leale collaborazione.
Caratteristiche Stati regionali (si ricavano per differenziazione con gli Stati federali): 1. Procedimento storico di formazione. 2. Clausola enumerativa delle competenze (negli Stati federali sono individuate nel testo costituzionale le materia della Federazione, in quelli regionali sono espressamente previste quelle di competenza delle regioni). 3. Tutti i giudici sono nazionali. 4. Statuti o atti organizzativi diversamente nominati (disciplinano solo l’organizzazione istituzionale e non anche i diritti fondamentali). 5. Non è previsto un coinvolgimento diretto delle regioni nel processo di revisione costituzionale. 6. La seconda camera (se esistente) ha di norma la stessa base rappresentativa della prima. 7. È possibile disporre una regionalizzazione totale o parziale e attribuire competenze diverse alle distinte aree.
Fine modulo
Lezione X 17.03.26
Ritornando sui tipi di Stato, oggetto della scorsa lezione con la dottoressa Iannaccone, consiglio anzitutto la lettura di questo testo del prof. Lanchester, ancora attuale, pur se risalente al 2004
che sottolinea in particolare come la distinzione tra Stato federale e Confederazione sia stata chiarita alcuni decenni dopo la Costituzione Usa, in particolare con l’esito della Guerra di Secessione (p. 313).
Nella Confederazione gli Stati mantengono un diritto di secessione che invece va escluso negli Stati federali, dove si afferma il principio di maggioranza pur temperato in vari modi rispetto a quello di unanimità (pp. 315-316).
Lo Stato federale dentro la crescita dello Stato sociale, dell’intervento pubblico in economia, da duale diventa cooperativo (p. 317) e il livello federale determina la competenza della competenza (ossia chi deve fare che cosa) (p. 318).
A p. 323 vengono indicati vantaggi e svantaggi dello Stato federale, tipo che va scelto o meno sulla base della prevalenza dei primi o dei secondi in un determinato contesto storico.
Si fa quindi cenno all’evoluzione del tipo di Stato in Italia, con un rapido capovolgimento di fronti rispetto alla Costituente dopo le elezioni del 18 aprile 1948: nel clima di sfiducia reciproca i vincitori delle elezioni politiche, prima regionalisti diventano centralisti e ritardano l’attuazione delle Regioni ordinarie; gli sconfitti, prima centralisti, diventano regionalisti (p. 326).
Negli anni ’70 con la svolta pro-europea e pro-atlantica del Pci che lo avvicina alla maggioranza per poi entrare a farvi parte, viene dato avvio alle Regioni a Statuto ordinario e poi vengono a loro conferiti significativi poteri amministrativi: il Pci assicura il sostegno ai Governi di solidarietà nazionale e in cambio ottiene uno sblocco del processo di regionalizzazione che va anche a favore delle Regioni da lui governate,
Dopo le vicende degli anni ’70 il tema del tipo di Stato ridiventa attuale con l’ascesa della Lega sin dalle Regionali lombarde del 1990 (in una prima fase, però, fino all’ingresso dell’Italia nell’Euro, pur definendosi federalista la Lega in realtà è secessionista) e quindi le due riforme del Titolo Quinto: la 1/1999 che allinea la forma di governo regionale su quella comunale e la 3/2001 che modifica il sistema delle competenze (pp. 331/332). Resta però aperta la questione della costituzionalizzazione della sede della cooperazione: inattuata la norma transitoria, molto timida e criticata dell’integrazione della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, il Senato resta immodificato e il sistema delle Conferenze resta solo con un fondamento legislativo.
Questo testo ci è utile anche per capire una questione di metodo: anche se noi studiamo la materia per parti separate, il tutto si tiene, come vedremo anche in Spagna: le dinamiche della forma di governo incidono sul tipo di Stato e viceversa.
Andiamo quindi a dare un’occhiata ai testi costituzionali, con l’avvertenza che il rapporto centro-periferia ha un andamento molto dinamico e processuale, i testi sono molto generici e suscettibili di evoluzioni diverse.
Per gli Usa (Stato federale)
http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm
si veda il Preambolo con l’intento di “perfezionare ulteriormente” l’Unione; l’articolo I con un Senato federale eletto all’inizio dai Legislativi degli Stati e con due clausole che permetteranno in seguito l’espansione dei poteri federali (clausole del commercio e dei poteri impliciti); l’articolo II con un Presidente eletto da grandi elettori eletti a loro volta secondo regole stabilite dai legislativi degli Stati (prevale da molto tempo l’elezione popolare diretta che si generalizza dopo la Guerra di Secessione) e che nomina i giudici della Corte Suprema con l’avviso e il consenso del Senato; l’articolo VI con una clausola di supremazia della Costituzione federale, mentre l’Articolo V richiede in complesse procedure di revisione il consenso di tre quarti degli Stati.
Tra gli emendamenti da notare il X (tassatività delle competenze federali); XVII (elezione diretta dei senatori).
Per la Germania (Stato federale)
https://www.pul.it/cattedra/upload_files/310/Legge%20fond.Repubblica%20Federale%20di%20Germania.pdf
Il Preambolo configura il patto come patto sia tra cittadini sia tra Laender; l’art. 20 in cui si autodefinisce come federale; art. 31 con la clausola di supremazia; artt. 50 e 51 il Bundestrat come Camera composta dai rappresentanti dei Governi dei Laender; art. 72 che enuncia una competenza concorrente diversa dalla nostra, nel senso che la Federazione può legiferare se ritiene necessaria una disciplina unitaria, ma finché non interviene, i Laender possono adottare proprie leggi, che perdono validità se e quando sia approvata la legge federale; art. 80 parità di poteri delle due Camere nella revisione costituzionale; art. 94 il Tribunale costituzionale federale eletto per metà da una Camera e per metà dall’altra.
Per la Francia (Stato regionale solo dal 2003)
l’art. 1 la proclama indivisibile, ma si ammette (dal 2003) un’organizzazione decentrata; l’ art. 72 (sempre dal 2003) riconosce esplicitamente le Regioni.
Per la Spagna (Stato regionale)
l’art. 2 la proclama indivisibile, però si riconosce autonomia a nazionalità e regioni; con le prime si intendono le autonomie storiche che già avevano avuto uno Statuto durante la seconda Repubblica (Catalogna, Paese Basco e Galizia) e a cui l’art. 151 dà un accesso rapido all’autonomia, consentito poi anche dalla Seconda disposizione transitoria; l’art. 69 prevede poi una integrazione del Senato con alcuni componenti eletti dai Consigli regionali.
Per la Svizzera (Stato federale)
a parte l’auto definizione di Confederazione (ma si tratta in realtà di uno Stato federale, come dimostrato dal fatto che la Svizzera come tale aderisce all’Onu, art. 197, il nome è rimasto inalterato rispetto alla fase precedente quando era davvero una Confederazione), il preambolo e l’art. 1 insistono sul doppio patto tra cittadini e Cantoni; l’articolo 49 prevede la clausola di supremazia per il diritto federale; nei casi di referendum costituzionale occorre sia la maggioranza dei cittadini sia quella dei cantoni (art. 142); la seconda Camera secondo l’art. 150 è eletta in modo paritetico tra i Cantoni (due per ognuno, quelli più piccoli uno), la Costituzione rinvia alle scelte dei singoli Cantoni ma da tempo sono tutti eletti direttamente; il Tribunale costituzionale i cui membri sono eletti dal Parlamento (art. 168) decide sulle controversie (art. 189).
L’Italia non si autodefinisce nel testo post-2001, appare rientrare ancora nella categoria Stato regionale, anche se una legge ordinaria è stata definita di “federalismo fiscale”: mancano per slittare di categoria una partecipazione alla revisione costituzionale e una federalizzazione della seconda Camera.
Da notare che l’attuale dibattito sulla cosiddetta autonomia differenziata non è una riforma costituzionale, ma il tentativo di attuare, con una sorta di legge quadro che preceda poi le leggi di effettiva autonomia la possibilità offerta dal vigente art. 116.3.
Lezione XI
18.03.25
Unione europea e tipi di Stato
Segnalo anzitutto i passaggi chiave del cap. 12 del Manuale.
Usando le categorie già conosciute di confederazione (Stati che restano del tutto indipendenti) e federazione (dove emerge un potere centrale comune rilevante) il Manuale ci ricorda che la Ue è in una condizione ibrida (p. 331).
Si fa poi un percorso storico fino al cosiddetto Trattato costituzionale (formula che rispetta tale ambiguità) vigente. Quello di Lisbona risalente al 2009, a cui è allegata anche una carta dei diritti fondamentali che era stata firmata a Nizza (p. 333). C’è stata un’accelerazione, pur limitata, del ruolo della Ue durante la pandemia col programma Next Generation Ue (p. 334).
Qui trovate la Carta dei diritti
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
La natura ibrida è confermata dall’assetto degli organi:
-l’anima federale è rappresentata:
dal Parlamento (pp. 336/337) (che ha la funzione legislativa insieme al Consiglio dei ministri dell’Ue); dalla Commissione che ha un certo rapporto fiduciario con esso a cominciare dall’elezione a scrutinio segreto del Presidente della Commissione e dal voto di conferma ai commissari (pur se i suoi componenti vengono designati dai Governi e il candidato Presidente dal Consiglio europeo) e che gode di un certo grado di autonomia nell’eseguire le decisioni di Parlamento e Consiglio;
dalla Corte di giustizia le cui decisioni nelle materie devolute all’Unione prevalgono su quelle degli Stati (p. 345);
dalla Banca centrale europea che ha in particolare il compito di determinare i tassi di interesse (p. 348);
l’anima confederale è rappresentata:
dal Consiglio europeo formato dai capi di governo e che esercita funzioni rilevanti di impulso, oltre a designare il candidato alla guida della Commissione (p. 335);
dal Consiglio dei ministri che opera in formazioni diverse tra cui importantissima è quella Ecofin dei ministri dell’Economia (p. 339) che poi si restringe nell’Eurogruppo dove siedono soltanto quelli della zona Euro, e che decide di solito a maggioranza qualificata di Stati (55 per cento) e di popolazione (65 per cento), anche se su alcuni ambiti, come politica estera e fiscalità è rimasta l’unanimità, il principio confederale per eccellenza.
Il sistema delle fonti normative più rilevanti che ha al vertice il Trattato Ue e il Trattato sul Funzionamento dell’Ue (p. 351) presenta poi norme autoapplicative contenute nei cosiddetti regolamenti (che in realtà, nonostante il nome, sono fonti primarie) e norme che richiedono un recepimento con alcuni margini di adattamento contenute nelle cosiddette direttive (p. 351) che però in alcuni casi possono diventare autoapplicative se non vengono recepite entro un certo termine (p. 352).
Qui trovate Tue e Tfue:
Il sistema delle competenze ne prevede di esclusive, concorrenti (gli Stati intervengono negli spazi lasciati liberi dalla Ue) e di sostegno, ma è comunque molto dinamico e mobile perché ispirato a principi di sussidiarietà e di proporzionalità (pp. 358/359)
Per l’UE si vota quindi due volte. Quando si contribuisce con il proprio voto a formare i governi nazionali e in occasione dell’elezione del PE.
Quest’ultima al momento ha portato a questa configurazione dei gruppi sul continuum destra-sinistra:
Sulla sinistra troviamo
The Left: 46 eletti (per l’Italia M5s e Si)
Socialisti e Democratici: 136 (per l’Italia Pd)
Verdi: 53 (Italia Verdi)
Renew Europe 77, ossia Liberali (no eletti italiani, Iv, Azione e Più Europa hanno mancato il quorum)
Ppe 188 (per l’Italia Forza Italia)
Ecr 78 (per l’Italia Fdi)
Patrioti 84 (per l’Italia Lega)
Esn 25 (nessun italiano).
Infine c’è una quota di non iscritti a nessun gruppo.
La Presidente della Commissione è stata eletta per la convergenza di popolari, socialisti, liberali, parte dei Verdi e di Ecr.
Però, al di là del fatto che la disciplina nei gruppi è un po’ più debole rispetto a quella dei Parlamenti nazionali, la maggioranza non è unica e fissa sulle diverse policies, si disarticola e si riarticola diversamente.
Qui trovate il report delle elezioni 2024
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2024
Qui, in fondo alla pagina, l’evoluzione virtuale successiva
Lezione XII 19.03.25
Questa parte è trattata sul Manuale Frosini Cap. V, in particolare par. 6-8
Segnalo anzitutto che nella parte dei materiali didattici del sito, sulla destra,
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/users/stefanoceccantiuniroma1it
avete nell’ordine le schede elettorali di Regno Unito (deputati e sindaci), Usa (election day) , Germania (deputati), Francia (Presidenziali e deputati), Spagna (deputati).
Le formule possono essere classificate secondo criteri dinamici o statici.
Per ciò che concerne prime la differenza fondamentale è quella tra sistemi fotografici e sistemi trasformativi-selettivi, con questi secondi in grado di arrivare a una legittimaizone elettorale dei Governi spiegata qui da Duverger:
e in modo analogo qui da Ruffilli
Questa distinzione dinamica funziona meglio di quelle statiche, che seguono perché ci spiegano, ad esempio, che alcune formule proporzionali possano rivelarsi più selettive di altre maggioritarie.
Per ciò che concerne il legame tra formule elettorali, legittimazione dei Governi e loro durata bisogna inoltre stare attenti alle spiegazioni mono-causali: l’effetto delle formule è immediato, ma per il medio e lungo termine pesano le normative sulla forma di governo nonché l’esistenza, ad esempio, di convenzioni costituzionali non scritte, ad esempio sull’attribuzione della guida del Governo al leader indicato prima del voto dal primo partito della coalizione.
Le formule statiche si dividono in:
maggioritarie (di solito associate a collegi uninominali come per deputati e senatori Usa e deputati del Regno Unito, eccezione grandi elettori Usa che è caso di formula maggioritaria plurinominale);
proporzionali (di solito con collegi plurinominali, eccezioni vecchio Senato Italia pre 1993 dove in realtà si trattava di un sistema proporzionale a preferenza bloccata).
A loro volta le maggioritarie si dividono in plurality (maggioranza relativa, di solito a turno unico, ma anche con doppi turni aperti a più di 2 candidati come per l’Assemblea nazionale francese dove può accedere chi abbia avuto al primo turno il 12,5% calcolato sugli aventi diritto) e majority (con maggioranza assoluta, di solito con turno doppio chiuso ai primi due, ma si può ottenere anche con un doppio voto in unico turno con una sorta di ballottaggio preventivo come per i sindaci inglesi, sistema detto di “voto supplementare”.
Le proporzionali si dividono in metodi del quoziente (più proporzionali) e del divisore (meno proporzionali, il più famoso è quello d’Hondt). Più è ampia la circoscrizione in cui si assegnano i seggi, intesa nel senso di numero più grande di seggi da assegnare, più c’è proporzionalità.
Negli ultimi anni è cresciuta in generale la tendenza verso formule cosiddette miste: una categoria eterogenea che andrebbe forse più correttamente suddivisa in formule a prevalenza maggioritaria (ad esempio le leggi elettorali italiane per Comuni e Regioni che pur basate su un impianto proporzionale danno una maggioranza garantita al Sindaco e al Presidente della Regione) e a prevalenza proporzionale (es. le leggi elettorali di Camera e Senato in Italia dove la parte maggioritaria in collegi uninominali copre circa i tre ottavi dei seggi).
In quest’ultimo caso il fatto che il risultato elettorale sia o meno decisivo con una legittimazione diretta degli esecutivi non è a priori scontato, dipende dalla distribuzione dei voti: se c’è uno schieramento largamente prevalente (2022) ciò accade, se invece c’è un certo equilibrio tra più schieramenti nelle vittorie uninominali ciò non accade (2018).
Nel caso italiano, di solito, l’alternativa ai Governi di legittimazione diretta è costituita in modo originale da un ruolo particolarmente attivo del Capo dello Stato che ha fatto parlare di forma di governo parlamentare “a correttivo presidenziale” (Lauvaux-Le Divellec).
Andiamo quindi ad esaminare le formule una per una nelle grandi democrazie per le Camere elettive dotate di rapporto fiduciario:
Regno Unito: uninominale maggioritario a turno unico formula plurality che è strutturato, combinandosi con un sistema sostanzialmente bipartitico, per tendere a produrre di norma una maggioranza monopartitica.
Qui la più recente elezione inglese, dove si è verificata una notevole disproporzionalità. Il Labour ha vinto col 33,7 per cento dei voti il 63,4 dei seggi. Ciò però non deve stupire perché il sistema vuole produrre una maggioranza in seggi.
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_generali_nel_Regno_Unito_del_2024
Qui le precedenti dove invece la sovra-rappresentazione del primo partito, o Conservatori, era stata minore, 43,6 per cento dei voti e 56,1 dei seggi:
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_generali_nel_Regno_Unito_del_2019
Se però il trend alla frammentazione prosegue, in questo momento con l’affermazione del Reform Party, l’esito, pur favorito, non è comunque garantito.
Vedete qui l’evoluzione dei sondaggi:
Francia: sistema uninominale maggioritario a doppio turno, acronimo SUMADT (sbarramento del 12,5% sugli aventi diritto al voto tra un turno e l’altro) con formula majority al primo turno e plurality al secondo; il suo rendimento, che porta a una bipolarizzazione nazionale, è in realtà dovuto all’effetto combinato con le Presidenziali che a partire dalle riforme del 2000 (quinquennato presidenziale, inversione del calendario elettorale) e, quindi, dal turno elettorale 2002, le precedono di poche settimane. Per le Presidenziali il sistema è majority perché il secondo turno è limitato a due candidati.
Se invece si vota, come nell’ultimo caso, senza l’effetto traino delle Presidenziali, è logico attendersi risultati più frammentati. L’uninominale maggioritario anche a doppio turno favorisce ma non garantisce la formazione di una maggioranza.
Qui le ultime due legislative
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_legislative_in_Francia_del_2022
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_legislative_in_Francia_del_2024
Germania: proporzionale integrale (non è una formula mista) con sbarramento del 5% (o in alternativa di 3 mandati diretti, di vittoria nei collegi) Il voto su lista bloccata stabilisce QUANTI seggi spettano ai partiti, quello nei collegi QUALI sono di norma i primi degli eletti di ciascun partito. Chi vince il collegio entra di norma alla Camera, ma un complesso sistema fa sì che comunque il risultato in seggi sia proporzionale ai voti. Il numero relativamente basso dei partiti dovuta anche all’articolo 21 della Costituzione che in origine proibiva rigidamente i partiti antisistema consentiva agevolmente la legittimazione diretta dei Governi con maggioranze a due o di centrodestra (Cdu-liberali) o di centrosinistra (Spd-Verdi). L’arrivo in Parlamento di due forze ritenute sinora non coalizzabili a livello nazionale (Afd a destra, Linke a sinistra) ha complicato il quadro portando prima a Grandi coalizioni tra i primi due partiti, poi a un Governo eterogeneo a tre (Spd, Verdi, Liberali) ed ora una coalizione ex-grande tra i primi due partiti (insieme di poco sopra il 50 per cento dei seggi) in cui comunque la carica di Cancelliere è assegnata al candidato indicato prima del voto dal partito più grande. Aumentando il numero dei partiti l’incrocio dei risultati faceva lievitare il numero dei seggi perché si partiva da un numero fisso di seggi (598), si assegnavano mandati in eccesso per far entrare tutti quelli che avevano vinto un collegio anche se erano più di quanti spettassero in termini proporzionali al partito (mandati in eccesso) e poi per riportare alla proporzionalità si aggiungevano mandati compensativi per gli altri. Nel marzo 2023 si è allora fatta una riforma che ha tolto i mandati in eccesso (quindi non tutti i vincenti negli uninominali entrano) e di conseguenza anche i mandati in esubero fissando il tetto dei deputati a 630 e riducendo i collegi uninominali a 280 (44 per cento).
Qui le ultime due elezioni:
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_federali_in_Germania_del_2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_federali_in_Germania_del_2025
Spagna: proporzionale in piccole circoscrizioni con formula D’Hondt senza recupero dei resti con sbarramento esplicito del 3% a livello circoscrizionale ma implicito di norma molto più alto che premia i partiti nazionali più grandi, punisce i partiti nazionali piccoli finché restano a livelli non superiori al 5-6% e rappresenta fedelmente i partiti regionalisti (PANE- partidos de ambito no estatal, per opposizione ai PAES, partidos de ambito estatal). In origine i PAES rilevanti erano Pp e Psoe e si avevano Governi monopartitici dell’uno o dell’altro, di maggioranza assoluta dei seggi (che conseguivano con poco più del 40% circa dei voti e qualche punto di distacco dal secondo partito) o di maggioranza relativa, con appoggi esterni dei PANE. Ora il sistema si è complicato per l’affermazione a sinistra prima di Podemos, poi di Sumar, nonché di Vox a destra e per la prima volta si è reso necessario un Governo a due Psoe-Podemos, quindi Psoe-Sumar, peraltro di maggioranza relativa. Se vi ricordate è una formula simile a quella portoghese che abbiamo già studiato.
Qui le ultime due elezioni:
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_generali_in_Spagna_dell%27aprile_2019
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_generali_in_Spagna_del_2023
Limitandoci all’ultima vediamo i primi partiti sovra-rappresentati:
il Pp passa dal 33,1 per cento dei voti al 39,1 dei seggi;
il Psoe col 31,7 dei voti il 34,6 dei seggi.
Poi gli intermedi sotto-rappresentati:
Vox col 12,4 dei seggi si ferma al 9,4 dei voti
Sumar con il 12,3 dei voti l’8,8 dei seggi.
Appena si scende ai regionalisti si va sostanzialmente in pari, anzi con una lieve sovrarappresentazione:
Erc con 1,9 dei voti il 2 dei seggi;
JXCat con 1,6 dei voti sempre il 2 dei seggi;
Bildu 1,4 e 1,7;
Pnv 1,1 e 1,4.
Per ciò che concerne l’Italia il post 1993 ha segnato il passaggio a sistemi elettorali misti a prevalenza maggioritaria a livello comunale e regionali abbinati coerentemente a forme di governo neo-parlamentari; a livello nazionale in ultimo (dal 2018) un sistema misto a prevalenza proporzionale con esiti incerti e invarianza di una forma di governo poco razionalizzata. Si è quindi avuta a livello nazionale un’alternanza tra Governi dotati di legittimazione diretta e di Governi imperniati sul “correttivo presidenziale”.
Pertanto è aperto da anni un dibattito che insiste su possibili riforme elettorali (con formule majority assuring) combinate o meno con riforme della forma di governo /premierato elettivo o non elettivo) con varie ipotesi nel dibattito dottrinale e politico.
Il punto di partenza obiettivo è che quella italiana del 1948 appare una forma di governo decisamente debole, poco razionalizzata, per le ragioni spiegate qui da Dossetti
e il dibattito su riforme elettorali e costituzionali non nasce oggi, come ricordano qui Clementi e Fusaro
Tuttavia le soluzioni possibili possono varie.
In ogni caso qui trovate il dossier Camera sul Premierato per l’esame della proposta attualmente in discussione:
https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AC0243.pdf?_1720084103761
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