Audizione sull’Atto Senato 2543
1 marzo 2017
Le modifiche relative allo Statuto del Trentino Alto-Adige concretizzano vari interventi a favore della minoranza ladina che nell’ambito della discrezionalità del legislatore non pongono problemi di armonia con la Costituzione e in particolare con la valorizzazione delle minoranze linguistiche.
Il dibattito si è incentrato sulle due innovazioni relative al sistema elettorale.
Rispetto al consiglio provinciale di Bolzano si espunge dall’articolo 47 il richiamo al “sistema proporzionale” e si inserisce nell’articolo 48 il richiamo ad un “sistema a base proporzionale” collegato al fine esplicito di garantire la rappresentanza ladina.
Rispetto ai consigli comunali si inserisce nell’articolo 61 un analogo richiamo ad un sistema “a base proporzionale” che in precedenza non era esplicitamente presente né in tale forma né in altre.
A quanto capisco l’interrogativo che ci viene posto è il seguente: se, nel perseguire questo fine, la dizione “sistema a base proporzionale” possa incidentalmente legittimare anche correttivi ulteriori rispetto all’espressione “sistema proporzionale”.
A mio avviso la risposta non può che essere negativa per le ragioni esposte nella sentenza 356/1998 della Corte costituzionale. In quella sede la Corte ha chiarito che il richiamo alla costituzionalizzazione del sistema proporzionale non impedisce correttivi ragionevoli purché però essi non rendano più difficoltosa la rappresentanza di liste espressione delle minoranze tutelate. Per citare le parole della Corte “non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano più difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi linguistici, considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali” (n. 3 del considerato in diritto).
Questo vincolo valeva per la formulazione precedente e vale anche per la nuova.
E’ vero che nel 1998 il quadro statutario era diverso giacché il sistema proporzionale era costituzionalizzato sia a Trento sia a Bolzano all’allora articolo 25 dello Statuto, ma l’evoluzione successiva si è mossa in coerenza con la sentenza della Corte. Infatti a Trento, dove la minoranza ladina è territorialmente concentrata, si è tolta la costituzionalizzazione del sistema proporzionale ma si è inserita quella di un collegio ad hoc nella zona di insediamento della minoranza ladino-dolomitica nell’articolo 48 del testo. Analoga scelta non era possibile a Bolzano dove detta minoranza non è concentrata.
Pertanto ieri come oggi a Bolzano sono ammissibili solo correttivi che non rendano più difficile la rappresentanza di liste della minoranza ladina.