Nota sulle anomalie nel commissariamento del pd provinciale pisano

Quello che segue è il comma 1 dell’articolo 23 dello Statuto del Pd, fin qui vigente.

Rispetto a un improvviso comunicato stampa sul commissariamento del Pd provinciale di Pisa segnalo le seguenti anomalie:

  1. Procedurale, è previsto un parere preventivo della Commissione di Garanzia che risulta non essere stato dato sin qui
  2. Mancanza dei presupposti: è richiesta necessità e urgenza, oltre a gravi e ripetute violazioni di norme che sul piano provinciale nessuno ha sollevato. C’è stato solo un problema sul comune capoluogo che era in corso di risoluzione da parte dei Garanti provinciali e da un ispettore inviato dal regionale. Tra i presupposti di uno scioglimento non sono previste diversità di idee politiche o esigenze di equilibri politici.
  3. Di contesto. Il comune capoluogo come abitanti copre poco meno di un quarto degli abitanti della provincia. Nel frattempo nessuno ha pensato di commissariare la federazione di Prato, dove il sindaco, indagato per corruzione, sii è dimesso e dove quindi il comune è stato commissariato. In quel caso il comune capoluogo copre da solo quattro quinti della provincia.

“In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, il Segretario nazionale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un organo commissariale determinandone le prerogative. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo, in caso di revoca.”


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