Se seguissimo i criteri sbagliati con cui i critici della riforma, guardando ad alcune peculiarità, cercano di moltiplicare a oltranza i procedimenti legislativi, che in realtà nella riforma sono solo due (prevalenza Camera nel 95% dei casi; bicameralismo paritario per la quota residua del 95%) già oggi, sulla base della particolarità di alcune procedure, pur nella logica comune del bicameralismo ripetitivo, si potrebbe arrivare a sostenere che esistono già una decina di procedimenti diversi.
Volendo solo fare un’esercitazione (ma giocando sui dettagli si potrebbero ancora aumentare) si potrebbero identificare i seguenti a partire dal capoitolo sulle fonti specializzate nel Manuale Barbera-Fusaro:
– leggi di esecuzione Patti Lateranensi
– leggi sui rapporti Stato-altre confessioni religiose
– amnistia e indulto
– territori (una provincia o un comune da una regione all’altra)
– leggi sul regionalismo differenziato ex art. 116.3
– dlgs attuazione statuti regioni speciali
– leggi attuazione equilibrio bilancio ex art. 81.6
Volendo si potrebbero anche aggiungere come tipi a se stanti almeno i seguenti:
-leggi di conversione dei decreti legge
-deleghe legislative
-leggi non sottoponibili a referendum.