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Se seguissimo i criteri sbagliati con cui i critici della riforma, guardando ad alcune peculiarità, cercano di moltiplicare a oltranza i procedimenti legislativi, che in realtà nella riforma sono solo due (prevalenza Camera nel 95%  dei casi; bicameralismo paritario per la quota residua del 95%) già oggi, sulla base della particolarità di alcune procedure, pur nella logica comune del bicameralismo ripetitivo,  si potrebbe arrivare a  sostenere che esistono già una decina di procedimenti diversi.

Volendo solo fare un’esercitazione (ma giocando sui dettagli si potrebbero ancora aumentare) si potrebbero identificare i seguenti a partire dal capoitolo sulle fonti specializzate nel Manuale Barbera-Fusaro:

– leggi di esecuzione Patti Lateranensi

– leggi sui rapporti Stato-altre confessioni religiose

– amnistia e indulto

– territori (una provincia o un comune da una regione all’altra)

– leggi sul regionalismo differenziato ex art. 116.3

– dlgs attuazione statuti regioni speciali

– leggi attuazione equilibrio bilancio ex art. 81.6

Volendo si potrebbero anche aggiungere come tipi a se stanti almeno i seguenti:

-leggi di conversione dei decreti legge

-deleghe legislative

-leggi non sottoponibili a referendum.

 

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