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Mi fa presente un esperto del ramo che i tempi del giudice ordinario non sono diversi perché l’art. 22 d. lgs. 150/2011 prevede il rito sommario, introdotto nel 2009 (artt. 702-bis ss. cpc): il giudice provvede con ordinanza alla prima udienza (nel caso non essendovi atti di istruzione da compiere).

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